Da oggi in vigore il Decreto Sicurezza: ecco cosa prevede
Il Decreto Sicurezza 2025 entra in vigore oggi portando novità in materia di terrorismo, criminalità organizzata, tutela delle forze dell’ordine e gestione dell’immigrazione. Un’analisi approfondita delle misure che ridisegnano il panorama della sicurezza pubblica in Italia.
Il Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48 è entrato ufficialmente in vigore oggi, 12 aprile 2025, introducendo un pacchetto di misure che riformano diversi aspetti della sicurezza pubblica nazionale. Il provvedimento, articolato in sei capi e 39 articoli, rappresenta un intervento a tutto campo che spazia dalla prevenzione del terrorismo alla tutela delle forze dell’ordine, dal contrasto alle occupazioni abusive fino alla riforma del sistema penitenziario.
Stretta contro terrorismo e criminalità organizzata
Il Capo I del decreto introduce importanti novità per il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata.
Con l’articolo 1 viene inserito nel codice penale l’articolo 270-quinquies.3, che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque si procuri o detenga materiale con istruzioni su preparazione o uso di armi e congegni esplosivi con finalità terroristiche. Viene inoltre modificato l’articolo 435 del codice penale, introducendo la punibilità per chi divulga materiale contenente istruzioni su preparazione o uso di sostanze pericolose per il compimento di delitti.
L’articolo 2 modifica le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli, includendo come finalità anche la prevenzione dei reati di criminalità organizzata, e introduce sanzioni per i contravventori (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro).
Significative anche le modifiche al Codice Antimafia all’articolo 3, con novità sulla documentazione antimafia relative ai contratti di rete e l’introduzione dell’articolo 94.1, che consente al prefetto di escludere divieti e decadenze per i titolari di imprese individuali cui mancherebbero i mezzi di sostentamento.
L’articolo 4 modifica la disciplina dell’avviso orale, mentre l’articolo 5 riforma la procedura di concessione dei benefici per i superstiti delle vittime di criminalità organizzata, con stanziamento di risorse pari a oltre 900.000 euro per il 2025, crescenti fino a superare 1,2 milioni annui dal 2028.
L’articolo 6 modifica la disciplina sulla tutela dei collaboratori di giustizia, introducendo la possibilità di rilasciare documenti di copertura anche ai collaboratori agli arresti domiciliari e consentendo la creazione di identità fiscali di copertura per il Servizio centrale di protezione.
Con l’articolo 7 vengono introdotte modifiche significative al codice antimafia in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. Tra le novità: l’estensione del termine per la proposizione di deduzioni difensive da dieci a trenta giorni, l’obbligo per l’amministratore giudiziario di verificare le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, la disciplina della demolizione degli abusi edilizi non sanabili sui beni confiscati.
L’articolo 8 contiene una modifica tecnica al decreto legislativo sugli articoli pirotecnici, mentre l’articolo 9 modifica la disciplina della revoca della cittadinanza, che potrà avvenire solo se l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza, estendendo da tre a dieci anni dalla definizione del procedimento il termine per la revoca stessa.
Sicurezza urbana e stretta sulle occupazioni
Il Capo II contiene misure per il potenziamento della sicurezza urbana.
L’articolo 10 introduce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis del codice penale), che prevede pene da due a sette anni per chi, mediante violenza o minaccia, occupa o impedisce il rientro nel proprio domicilio al legittimo proprietario. La stessa pena si applica a chi si appropria di un immobile con artifizi o raggiri. È punito anche chi si intromette o coopera nell’occupazione. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che prevede una procedura accelerata di reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato.
L’articolo 11 modifica il codice penale introducendo una nuova circostanza aggravante per i reati commessi nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o all’interno dei mezzi di trasporto. Modifica inoltre la disciplina della truffa, con pene più severe quando questa è commessa abusando di condizioni di minorata difesa. L’arresto in flagranza diventa obbligatorio anche per il delitto di truffa aggravata.
L’articolo 12 aumenta le pene per il danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni pubbliche con violenza alla persona o minaccia.
L’articolo 13 estende il “DASPO urbano” anche a chi sia stato denunciato o condannato per reati contro la persona o il patrimonio, e introduce la flagranza differita per il reato di lesioni personali a pubblico ufficiale durante manifestazioni.
L’articolo 14 trasforma in reato penale l’impedimento della libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, prima sanzionato solo amministrativamente.
L’articolo 15 contiene complesse modifiche al codice penale e di procedura penale riguardanti l’esecuzione della pena e le misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di figli piccoli. La riforma elimina l’automatismo del rinvio dell’esecuzione della pena per le donne incinte e madri di figli fino a un anno, prevedendo invece la possibilità di esecuzione presso istituti a custodia attenuata in casi di eccezionale rilevanza.
L’articolo 16 modifica la disciplina dell’accattonaggio, aumentando da quattordici a sedici anni l’età del minore la cui induzione all’accattonaggio costituisce reato e aumentando le pene. Viene inoltre punita l’organizzazione dell’accattonaggio altrui.
L’articolo 17 estende la possibilità di assumere personale di polizia locale anche ai comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario, con stanziamento di risorse crescenti fino a 7,8 milioni annui dal 2026.
L’articolo 18 modifica la legge sulla coltivazione della canapa industriale, limitandone rigorosamente gli usi e vietando l’importazione, la cessione e la commercializzazione delle infiorescenze di Cannabis sativa L. e dei prodotti da esse derivati.
Maggiore tutela per le forze dell’ordine
Il Capo III è dedicato alla tutela del personale in divisa.
Gli articoli 19 e 20 inaspriscon le pene per violenza e resistenza a pubblico ufficiale quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia, con aumenti fino alla metà della pena prevista. Viene inoltre modificata la disciplina delle lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia, con pene da due a cinque anni, che aumentano in caso di lesioni gravi o gravissime.
L’articolo 21 prevede la dotazione di videocamere al personale delle forze di polizia impiegato nei servizi di ordine pubblico e nei luoghi dove sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Lo stanziamento previsto è di circa 5 milioni per il 2025, 8 milioni per il 2026 e 10,6 milioni per il 2027.
Gli articoli 22 e 23 ampliano la tutela legale per gli agenti di pubblica sicurezza e per il personale delle Forze armate indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, prevedendo la possibilità di corrispondere fino a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, con uno stanziamento complessivo di 980.000 euro annui dal 2025.
L’articolo 24 inasprisce le pene per il deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, quando il fatto è commesso con la finalità di ledere l’onore dell’istituzione.
L’articolo 25 modifica il Codice della Strada aumentando le sanzioni per chi non rispetta gli ordini impartiti dal personale che svolge servizi di polizia stradale, con sanzioni amministrative fino a 600 euro e sospensione della patente in caso di recidiva.
L’articolo 26 introduce nel codice penale il nuovo delitto di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, punito con la reclusione da uno a cinque anni, con pene aumentate per i promotori e in caso di uso di armi.
L’articolo 27 estende il reato di rivolta anche alle strutture di trattenimento per migranti e semplifica le procedure per la loro realizzazione.
L’articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare armi senza licenza anche quando non sono in servizio
L’articolo 29 estende le norme sulla repressione della pirateria anche quando le unità navali sono impiegate nell’esercizio di funzioni istituzionali e modifica il codice della navigazione in materia di disobbedienza a navi da guerra.
L’articolo 30 estende la tutela del personale delle Forze armate in missioni internazionali anche all’utilizzo di mezzi informatici.
L’articolo 31 contiene disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza, modificando la legge sui servizi segreti.
L’articolo 32 inasprisce gli obblighi di identificazione degli acquirenti di schede SIM per telefonia mobile, con sanzioni amministrative accessorie per le imprese che non rispettano tali obblighi.
Vittime dell’usura e sistema penitenziario
Il Capo IV è dedicato alle vittime dell’usura, con l’articolo 33 che introduce un nuovo articolo 14-bis nella legge 7 marzo 1996, n. 108, istituendo un albo di esperti che dovranno assistere le vittime dell’usura nella gestione dei mutui concessi dallo Stato.
Il Capo V contiene disposizioni sul sistema penitenziario:
L’articolo 34 modifica la legge sull’ordinamento penitenziario, includendo i reati di istigazione a delinquere e rivolta in carcere tra quelli per cui è richiesta una valutazione più rigorosa per la concessione di benefici. Viene inoltre introdotto un termine di 60 giorni per l’amministrazione penitenziaria per esprimersi sulle proposte di convenzioni per il lavoro dei detenuti.
L’articolo 35 estende gli sgravi fiscali previsti per le imprese che assumono detenuti anche ai detenuti ammessi al lavoro esterno.
L’articolo 36 estende l’apprendistato professionalizzante anche ai detenuti ammessi alle misure alternative e al lavoro esterno, con uno stanziamento crescente fino a 2,4 milioni annui dal 2033.
L’articolo 37 prevede l’adozione, entro 12 mesi, di un regolamento che modifichi la disciplina dell’organizzazione del lavoro dei detenuti, valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale e semplificando le relazioni tra imprese e strutture carcerarie.
Panoramica dei principali provvedimenti
AREA D’INTERVENTO | MISURE PRINCIPALI | ARTICOLI | NOVITÀ CHIAVE |
---|---|---|---|
Terrorismo e criminalità organizzata | Nuovo reato di detenzione materiale terroristico | Art. 1 | Reclusione 2-6 anni per chi detiene istruzioni su armi con finalità terroristiche |
Controlli noleggio autoveicoli | Art. 2 | Estensione controlli anche per prevenzione criminalità organizzata | |
Modifiche documentazione antimafia | Art. 3 | Nuove norme per contratti di rete e possibilità di esclusione dei divieti per imprese individuali | |
Tutela collaboratori di giustizia | Art. 6 | Documenti di copertura anche per collaboratori agli arresti domiciliari | |
Gestione beni confiscati | Art. 7 | Obbligo di verifica urbanistica e nuove norme per demolizione abusi | |
Sicurezza urbana | Occupazione arbitraria di immobili | Art. 10 | Nuovo reato (art. 634-bis c.p.) con pene 2-7 anni e procedura accelerata di sgombero |
Aggravante per reati nei trasporti | Art. 11 | Pene aumentate per reati in stazioni e mezzi pubblici | |
Blocco stradale | Art. 14 | Trasformato da illecito amministrativo a reato penale | |
Canapa industriale | Art. 18 | Divieto commercializzazione infiorescenze e prodotti derivati | |
Tutela forze dell’ordine | Inasprimento pene per violenza a P.U. | Art. 19-20 | Aumento fino alla metà delle pene per violenza verso agenti di polizia |
Videocamere per le forze di polizia | Art. 21 | Stanziamento di 23,5 milioni € in tre anni per dotazione di bodycam | |
Tutela legale | Art. 22-23 | Fino a 10.000€ per fase processuale per agenti indagati (980.000€ annui) | |
Porto d’armi | Art. 28 | Autorizzazione al porto d’armi senza licenza anche fuori servizio | |
Strutture detentive | Rivolta in carcere | Art. 26 | Nuovo reato con pene 1-5 anni, aumentate per promotori |
Rivolta nei CPR | Art. 27 | Pene 1-4 anni per rivolte nei centri migranti | |
Vittime dell’usura | Supporto alle vittime | Art. 33 | Creazione albo esperti per assistenza nella gestione dei mutui |
Sistema penitenziario | Lavoro detenuti | Art. 34-37 | Nuove norme per favorire lavoro in carcere, sgravi fiscali e apprendistato professionalizzante |

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