Avvocato Militare

Vende cane senza microchip e invia foto in mimetica per rassicurare l’acquirente. Militare sospeso e reintegrato dal TAR

Il ricorrente, Caporale Maggiore dell’Esercito in servizio presso l’Accademia Militare di Modena è stato sottoposto a procedimento disciplinare per il seguente addebito “in data 27.05.2017, procedeva alla vendita di un cucciolo di razza Bouledogue Francese, in palese violazione delle norme che, al fine di prevenire il traffico illecito di animali da compagnia, stabiliscono l’obbligo, in capo al detentore di cani, di identificare e registrare l’animale in possesso mediante microchip prima di procedere alla vendita dello stesso. Peraltro, per il buon esito della vendita e a garanzia della propria serietà, il -OMISSIS-precisava di essere un militare ed inviava delle foto che lo ritraevano in mimetica;- proponeva regolarmente, tramite un noto sito internet, un elevato numero di pubblicazioni recanti la vendita di cuccioli di varie razze in diverse città d’Italia, lasciando come riferimento un’utenza mobile intestata all’Accademia Militare di Modena”.

Il  militare veniva indagato per i reati di cui agli artt. 640 e 485 c.p. ma l’azione veniva archiviata dalla Procura di Nola.

LA SANZIONE

Il procedimento disciplinare invece si concludeva con la sanzione della sospensione dal servizio di due mesi, nella quale si specifica:Il Graduato, con tale grave comportamento, ha disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza”.

LA DIFESA DEL MILITARE

Il militare ha dunque proposto ricorso sottolineando che l’esibizione della divisa sarebbe avvenuta solo su whatsapp nell’ambito di una conversazione privata al solo fine di rassicurare la promissaria acquirente circa la propria affidabilità; l’addebito sarebbe comunque del tutto estraneo all’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate; il ricorrente non avrebbe mai divulgato su siti web o social network la vendita di cuccioli né tantomeno il suo status di militare; risulterebbe leso il diritto alla vita privata ex art.. 2 Cost..

LA TESI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Il Ministero della Difesa ha eccepito invece che il militare avrebbe svolto attività non occasionale di vendita di cuccioli sul sito web “subito.it” esercitando cioè una vera e propria attività commerciale, non consentita al militare ex art. 894 TUOM ; – sarebbe stato violato anche il divieto di uso in privato dell’ uniforme codificato dall’art. 720 c. 2 lett. b d.P.R. 90/2010.

LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR ha accolto il ricorso sottolineando quanto segue.

L’art. 720 c. 2 lett. b del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” vieta al militare l’uso dell’uniforme nello svolgimento delle attività private.

Benchè l’applicativo whatsapp sia strumento telematico di comunicazione a distanza di natura privata e non già un vero e proprio social network destinato ad una pluralità di persone, la condotta serbata dal ricorrente appare comunque illecita e incompatibile con lo status di militare, non risultando verosimile l’invocata esimente della finalità di garantire la propria affidabilità personale.

Ciò premesso, tuttavia il Collegio non ritiene l’inflitta sanzione della sospensione dal servizio per due mesi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta.

E’ noto che in tema di sanzioni disciplinari per impiegati delle forze armate, l’amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare fermo però restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell’autorità procedente.

Nella specie, la sanzione della sospensione dal servizio irrogata al militare, tenuto conto dei fatti concretamente oggetto dell’addebito, appare manifestamente illogica, tenuto conto della dinamica dei fatti e della natura pur sempre privata del contesto in cui è stata realizzata la condotta, fermo restando – come detto – la sua rilevanza disciplinare.

A diverse conclusioni si giungerebbe in ipotesi di avvenuta diffusione pubblica delle immagini del militare in uniforme al fine di promuovere l’attività di vendita di cani, in ipotesi certamente gravemente lesiva dell’immagine e del decoro delle Forze Armate diffusione si ribadisce tuttavia non contestata in sede di addebito disciplinare né tantomeno dimostrata dall’Amministrazione.

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