Avvocato Militare

Ufficiale della Guardia di Finanza escluso dall’avanzamento. “Non si riscontra inferiorità rispetto ai colleghi”. Il TAR ordina una nuova valutazione

Un colonnello della Guardia di Finanza, ha impugnato il giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata del Corpo della Guardia di Finanza, aliquota 2011.

L’esponente lamenta di aver subito una disparità di trattamento da parte della Commissione Superiore di avanzamento, la quale avrebbe utilizzato un metro di giudizio eccessivamente restrittivo nei suoi confronti ed ingiustificatamente concessivo nei confronti dei controinteressati.

L’ufficiale ha dunque adito il TAR Lazio.

LA SENTENZA

Con riferimento alle qualità possedute, l’interessato ha ottenuto un punteggio di merito inferiore a quello dei controinteressati, nonostante egli abbia dimostrato una tendenza di carriera “eccellente” rispetto a quella almeno di alcuni dei parigrado contro interessati.

Infine, dalla stessa documentazione risulta che il ricorrente ha svolto svariati incarichi, caratterizzati da alta responsabilità ed elevata autonomia, vantando, al contrario almeno di alcuni dei controinteressati, missioni all’estero o periodi di imbarco. Inoltre, il ricorrente, oltre a possedere un profilo professionale che in base agli atti di causa appare in realtà incongruo qualificare soltanto “lodevolissimo”, può vantare il conseguimento di cinque lauree e due master, il possesso di numerose abilitazioni e brevetti e una conoscenza certificata della lingua inglese, di II livello che lo abilita all’impiego all’estero a differenza di alcuni dei colleghi promossi, con conoscenze certificate sicuramente di livello inferiore.

Alla luce di quanto sinora scrutinato emerge che la decisione della Commissione di assegnare un punteggio superiore ai controinteressati non appare sempre logica e condivisibile, quanto meno perché omette di considerare come il ricorrente abbia di fatto svolto il periodo di comando, venendo destinato ad incarichi di assoluta rilevanza.

Non v’è dubbio, quindi, che a favore del ricorrente militino elementi di rilievo che impongono una rivalutazione del giudizio reso, posto che non è dato riscontrare agli atti l’esistenza suffragata di una manifesta inferiorità rispetto a tutti i controinteressati che, anche se valutati con un punteggio superiore al ricorrente, non risultano avere in ogni caso un profilo professionale, culturale e di carriera migliore, o comunque preminente, rispetto a quello da lui posseduto.

In definitiva, la valutazione del ricorrente all’odierno esame, non solo non pare corrispondere pienamente alle risultanze della documentazione caratteristica (eccesso di potere in senso assoluto), ma risulta anche affetta da palese incongruenza e disparità nell’applicazione dei parametri valutativi (eccesso di potere in senso relativo) ed è sintomaticamente tale da rilevare uno sviamento di potere del giudizio rispetto alla finalità di individuare i migliori profili professionali.

Pertanto – ha concluso il TAR – posto che la verifica circa la legittimità dell’operato della Commissione deve investire la correttezza del procedimento di valutazione ed il rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente, per controllare che non siano frutto di errore, favoritismo o di arbitrio o comunque di un’applicazione distorsiva del metro di valutazione, nel caso in trattazione il Collegio ravvisa la presenza di elementi idonei a supportare la fondatezza delle censure di parte ricorrente relative al vizio di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, stante la non corretta ponderazione degli elementi di fatto emergenti dagli atti nel raffronto tra i singoli ufficiali posti a confronto.

Conclusivamente, il Tar ha accolto il ricorso ed annullato il giudizio emesso dalla C.s.a. nei confronti del ricorrente in sede di valutazione per l’avanzamento.

L’Amministrazione procederà, dunque, ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione tenendo conto del contenuto della presente sentenza.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto