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Ufficiale minaccia Luogotenente in caserma, “Lei mi ha fatto molto male, voglio sapere se suo figlio è a Siniscola di servizio”

Con sentenza del 10/10/2018 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Roma, che aveva condannato un ufficiale dell’Arma alla pena di quattro mesi di reclusione militare per il reato di minaccia ad inferiore, perchè in qualità di Tenente CC già comandante della sezione operativa del Reparto Territoriale di Olbia, nel piazzale antistante la caserma ed in presenza di altri militari, rivolgendosi ad un Luogotenente, lo minacciava di un ingiusto danno, dicendogli testualmente: “Lei mi ha fatto del male, voglio sapere se suo figlio è a Siniscola di servizio, così l’anno prossimo gli farò del male, quando andrò lì… gli farò male”.

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La vicenda è stata ricostruita mediante l’esame di vari testimoni: la parte civile, un brigadiere ed un appuntato, presenti nel piazzale ove era avvenuta la conversazione tra l’ufficiale ed il Luogotenente, nonché la fidanzata dell’imputato.

 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’ufficiale. In particolare la difesa del Tenente aveva dedotto il difetto di correlazione tra il fatto contestato nell’accusa e quello ritenuto in sentenza, riportando il contenuto della frase minatoria nei seguenti termini: “… perché tanto io rientro e quando rientro lo farò a Siniscola, e poi…” e “lei mi ha fatto molto male”. Trattandosi di una verbalizzazione sensibilmente differente da quella cristallizzata nell’imputazione, con evidente depotenziamento del significato minatorio essendo venuta meno la prospettazione del male futuro in danno del figlio del Luogotenente, la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza avrebbe arrecato pregiudizio alla difesa dell’imputato, alla quale è stato impedito di sviluppare la migliore linea difensiva in relazione all’effettiva condotta emergente dall’istruttoria dibattimentale.

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Secondo la Corte di Cassazione l’effettivo significato delle parole rivolte dal Tenente al Luogotenente non può ridursi all’esame di poche righe estrapolate dal contesto, ma deve essere ricostruito in termini globali. Sul punto si deve premettere che trattasi di due pronunce conformi nell’esito finale ed omogenee nel percorso argomentativo, tanto da dare vita ad un unico complesso motivazionale integrato. Orbene, in particolare la sentenza di appello ha ben motivato l’essenza delle parole minacciose rivolte dall’imputato al luogotenente, e la ricostruzione delle medesime e del senso specifico loro attribuibile non è stata derivata esclusivamente dalla deposizione della parte civile, ma anche dal supporto delle testimonianze del Brigadiere e dell’Appuntato, che non dovevano coprire ogni segmento della vicenda, ma confermarla nella sua globalità.

Del tutto logicamente – prosegue la Corte – infatti, si è ritenuto che la comunicazione del Tenente non si fosse limitata alla frase riportata dal ricorrente, ma avesse involto la convinzione di avere ricevuto un torto anche per colpa del Luogotenente (“lei mi ha fatto molto male”); avesse chiamato in causa il figlio del Luogotenente, chiedendo conferma che egli fosse di stanza a Siniscola, e ne avesse preannunciato inequivocabilmente l’intenzione di danneggiarlo: “Perché a me mi trasferiranno, andrò a Síniscola e poi ne riparliamo”: come emerge dalla concatenazione delle domande e delle risposte, così producendo un rilevante effetto intimidatorio del Luogotenente, che ha affermato di essersi sentito “gelato il sangue”.

E altrettanto logicamente si è ritenuto che, del resto, anche il brigadiere aveva carpito il riferimento al figlio del Luogotenente, così riportando il senso della frase pronunciata dal Tenente: “Io ce l’ho ancora con lei per quel fatto, se mi capita suo figlio sotto…”. Correttamente, quindi, si è affermato che tale contenuto del dialogo è sostanzialmente fedele alla sintesi che ne è stata operata nell’imputazione di reato di cui all’art. 196, commi 1 e 4, cod. pen. m.p., attesa l’equipollenza delle espressioni, sicché la ricostruzione del tenore letterale parzialmente diverso operata in sentenza non configura alcun fatto nuovo rilevante né può in alcun modo avere leso il diritto di difesa dell’imputato, che è stato garantito nella massima esplicazione in ogni fase del procedimento e del processo, poiché il testimone principale è stato esaminato nel contraddittorio delle parti, allo stesso modo di tutti gli altri testimoni, addotti dall’accusa e dalla difesa.

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Con ulteriore censura il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento all’art. 196 cod. pen. nn.p. – reato di minaccia ad un inferiore – in quanto non avrebbe potuto dirigere i trasferimenti di servizio a suo piacimento. Pertanto, mancherebbe quell’oggettiva idoneità minatoria ex ante da cui scaturisce l’error in iudicando denunciato. Il tema torna sulla valenza minatoria delle parole dell’imputato, con l’aggiunta della notazione che il “linguaggio da caserma”, talvolta basato sull’intimidazione verbale, declassa nell’irrilevanza giuridica espressioni che di norma sarebbero penalmente perseguibili. Anche questa impostazione è stata respinta dalla Corte, osservando che per veicolare il senso della minaccia, attuata a freddo e con il sorriso sulle labbra, non occorrevano lunghi discorsi, quanto il riferimento al torto subìto in passato e all’intenzione di avvicinarsi al figlio del Luogotenente per danneggiarlo. Né si può accedere alla tesi della concreta inattuabilità del male minacciato, poiché non solo non ricorre in alcun modo l’ipotesi del reato impossibile, ma le intenzioni malevole avrebbero potuto attuarsi in vari modi, anche a prescindere dall’effettivo trasferimento del Tenente nella stessa sede del figlio del Luogotenente; e del resto, ha congruamente osservato la Corte militare, un margine di incertezza è insito nel tipo di reato in esame, che disegna un danno ma non lo realizza. Ancora, risulta improprio il riferimento al linguaggio tipico dell’ambiente militare, che apoditticamente — e in contrasto con le regole di disciplina — si asserisce essere in genere connotato da modalità volgari e/o iperbolicamente aggressive sì da essere riconoscibili nella loro significazione, mentre nel caso specifico vi è stato un dialogo tranquillo, condotto in toni “urbani” e con ostentata freddezza da parte dell’imputato, che tuttavia aveva fatto “gelare il sangue” al destinatario della minaccia.

 

Nel reato di minaccia – sottolinea la Corte di Cassazione – elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

In conclusione la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in Euro 3.510,00.

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