DifesaSindacati Militari

Sindacati Militari, pubblicato il Decreto Legislativo per il riassetto della legge 46/2022. Ecco il testo

Introduzione alle Modifiche del Decreto Legislativo sulle Associazioni Sindacali Militari e Ulteriori Disposizioni Legislative

Il DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192  rappresenta un passo significativo nella riforma delle disposizioni che regolano le associazioni professionali sindacali militari in Italia. Le modifiche si concentrano principalmente su due aree:

1. Rinforzo del Ruolo delle Associazioni Sindacali Militari: Come già riportato nell’articolo 1, le associazioni professionali sindacali militari acquisiscono maggior peso nelle decisioni legislative che riguardano il personale militare. Questa tendenza si conferma e si espande anche negli articoli successivi del decreto.

2. Modifiche a Ulteriori Disposizioni Legislative:
Legge 1° dicembre 1986, n. 831: Viene modificato il riferimento agli organi della rappresentanza militare per sostituirlo con le associazioni professionali sindacali militari rappresentative, in particolare per il personale del Corpo della Guardia di Finanza.
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68: Cambia il riferimento da “sentito l’Organo centrale di rappresentanza del personale” a “sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative”.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Si sostituiscono i riferimenti agli organismi rappresentativi del personale militare con quelli alle associazioni sindacali militari rappresentative.
Legge 4 novembre 2010, n. 183 e Legge 5 agosto 2022, n. 119: Modifiche simili agli altri articoli, rafforzando il ruolo delle associazioni sindacali militari nelle decisioni legislative pertinenti.
Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195: Introduce modifiche relative alle composizioni delle delegazioni sindacali militari e ai criteri per la loro rappresentatività.
Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95: Riformula le modalità di partecipazione delle associazioni sindacali militari in varie commissioni e consigli.
Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 206: Modificai riferimenti legislativi conformemente alle nuove disposizioni.

Queste modifiche riflettono un cambiamento significativo nella rappresentanza sindacale all’interno delle forze Armate ed avrà implicazioni profonde sul modo in cui le questioni legate al personale militare vengono gestite, negoziate e risolte.

DECRETO LEGISLATIVO 24 novembre 2023, n. 192 

Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  286,  comma  3-bis,  le  parole:  «sentito   il
Consiglio centrale della  rappresentanza  militare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sentite le associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
    b) all'articolo 287, comma 3, le parole: «sezioni  del  Consiglio
centrale  di  rappresentanza  interessate»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate»; 
    c) all'articolo 294, 
      1) al comma  1,  lettera  e),  le  parole:  «gli  organi  della
rappresentanza  militare»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
      2)  al  comma  2,  le   parole:   «L'organo   nazionale   della
rappresentanza militare e' chiamato» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le associazioni professionali a  carattere  sindacale  tra  militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate»; 
    d) all'articolo 296, comma 1: 
      1) le parole: «gli organi della rappresentanza  militare»  sono
sostituite dalle seguenti: «le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
      2) le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza  -  Arma
dei Carabinieri e' chiamato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative del personale  dell'Arma  dei  carabinieri  ai  sensi
dell'articolo 1478 sono chiamate»; 
    e) all'articolo 297, comma 4, le parole: «e' sentito il Consiglio
centrale di rappresentanza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono
sentite le  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478». 
  2. Al libro terzo, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
all'articolo 546, comma 5, le parole: «sentito il Consiglio  centrale
di rappresentanza  dei  militari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentite le associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478». 
  3. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 875: 
      1) alla lettera d) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito
dal seguente: «;»; 
      2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) in distacco sindacale.»; 
    b) dopo l'articolo 904 e' inserito il seguente: 
      «Art. 904-bis  (Aspettativa  sindacale  non  retribuita). -  1.
L'aspettativa sindacale  e'  disposta,  a  domanda  dell'associazione
professionale  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciuta
rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura  di
cui all'articolo 1480, comma 6. 
      2. Il periodo in cui il militare e'  collocato  in  aspettativa
sindacale: 
        a) e' valido ai fini dell'anzianita' di  servizio,  salva  la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento  degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  presso
enti  o  reparti  e  di  imbarco,  ai  fini  della  valutazione   per
l'avanzamento al grado superiore; 
        b) non da' diritto ad  alcuna  retribuzione  ne'  maturazione
della licenza; 
        c) da' diritto alla contribuzione figurativa  da  accreditare
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge  23  aprile
1981, n. 155.» 
    c) dopo l'articolo 913 e' inserita la seguente sezione: 
      «Sezione III-bis - Distacco sindacale 
      Art. 913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il  distacco  sindacale
e' disposto, a domanda dell'associazione  professionale  a  carattere
sindacale  tra  militari  riconosciuta   rappresentativa   ai   sensi
dell'articolo 1478, secondo la procedura di  cui  all'articolo  1480,
comma 6. 
      2. Il periodo in cui  il  militare  e'  collocato  in  distacco
sindacale: 
        a) e' valido ai fini dell'anzianita' di  servizio,  salva  la
necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento  degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di  servizio  presso
enti  o  reparti  e  di  imbarco,  ai  fini  della  valutazione   per
l'avanzamento al grado superiore; 
        b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel  momento
del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e
delle indennita' per il lavoro straordinario e  di  quelli  collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni; 
        c) non e' valido ai fini della maturazione della licenza.» 
    d) l'articolo 980 e' abrogato; 
    e) all'articolo 1470, al comma 1, le parole: «quelle previste per
il funzionamento degli organi di rappresentanza;  queste  ultime,  in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi  competenti.»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto  previsto  dall'articolo  1480-bis
per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto ai
militari.»; 
    f)  all'articolo  1475,  al  comma  2,  le  parole:  «militare  o
interforze.» sono sostituite dalle seguenti: «militari o  interforze,
secondo le disposizioni previste dal  capo  III  del  titolo  IX  del
presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con
decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n 400.»; 
    g) al titolo IX, la rubrica del  capo  III  e'  sostituita  dalla
seguente:  «Associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari»; 
    h) al titolo IX, capo III, prima dell'articolo 1476, e'  inserita
la seguente sezione: «Sezione I - Principi generali e competenze»; 
    i) l'articolo 1476 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1476 (Diritto di associazione professionale  a  carattere
sindacale  in  ambito  militare).   - 1.   Il   diritto   di   libera
organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della  Costituzione,
e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e  alle  Forze  di
polizia a ordinamento militare, con esclusione  del  personale  della
riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 
      2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento   militare   non   possono   aderire   ad    associazioni
professionali a carattere sindacale diverse da quelle  costituite  ai
sensi delle disposizioni del presente capo. 
      3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento  militare  possono  aderire  a  una   sola   associazione
professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM". 
      4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 
      5. Non possono aderire  alle  APCSM  coloro  che  ricoprono  le
cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e  44-bis,  il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di
truppa  di  cui  all'articolo  627,  comma  8,   limitatamente   agli
allievi.»; 
  l) dopo l'articolo 1476 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1476-bis (Principi generali). - 1. Le APCSM  operano  nel
rispetto dei principi di democrazia,  trasparenza,  partecipazione  e
nel  rispetto  dei  principi  di   coesione   interna,   neutralita',
efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze  di
polizia a ordinamento militare. 
      2.  Gli  statuti  delle  APCSM  sono  improntati  ai   seguenti
principi: 
        a)   democraticita'    dell'organizzazione    sindacale    ed
elettivita' delle relative cariche, orientate al rafforzamento  della
partecipazione femminile; 
        b) neutralita' ed estraneita' alle competizioni  politiche  e
ai partiti e movimenti politici; 
        c) assenza di finalita' contrarie  ai  doveri  derivanti  dal
giuramento prestato dai militari; 
        d) trasparenza del sistema  di  finanziamento  e  assenza  di
scopo di lucro; 
        e) rispetto degli altri requisiti previsti dalle disposizioni
del presente capo. 
      3. L'attivita' sindacale e' volta alla tutela  degli  interessi
collettivi degli appartenenti alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di
polizia a ordinamento militare. 
      4. I comandanti o i  responsabili  di  unita'  garantiscono  il
rispetto delle disposizioni del presente capo, favorendo  l'esercizio
delle attivita' delle APCSM.  Tali  attivita'  non  possono  comunque
interferire con  lo  svolgimento  dei  compiti  operativi  o  con  la
direzione dei servizi. 
      Art. 1476-ter (Competenze). - 1.  Le  APCSM  curano  la  tutela
collettiva dei diritti e degli  interessi  dei  propri  rappresentati
nelle materie di cui al comma 2, garantendo  che  essi  assolvano  ai
compiti propri  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  militare  e  che  l'adesione   alle   associazioni   non
interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 
      2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti: 
        a)  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del   personale
militare, di cui agli articoli 4  e  5  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma  2,  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95; 
        b) l'assistenza fiscale e la  consulenza  relativamente  alle
prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei   propri
iscritti; 
        c) l'inserimento  nell'attivita'  lavorativa  di  coloro  che
cessano dal servizio militare; 
        d)  le  provvidenze  per  gli  infortuni  subiti  e  per   le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio; 
        e) le pari opportunita'; 
        f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute
e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; 
        g)  gli  spazi  e  le  attivita'  culturali,   assistenziali,
ricreative e di promozione del benessere personale dei  rappresentati
e dei loro familiari. 
      3. Sono  comunque  escluse  dalla  competenza  delle  APCSM  le
materie  concernenti  l'ordinamento  militare,  l'addestramento,   le
operazioni,   il    settore    logistico-operativo,    il    rapporto
gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio. 
      4. In relazione alle materie  di  cui  al  comma  2,  le  APCSM
possono: 
        a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte
sull'applicazione delle  leggi  e  dei  regolamenti  e  segnalare  le
iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; 
        b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo  le  norme  dei
rispettivi regolamenti; 
        c) chiedere di essere  ricevute  dai  Ministri  competenti  e
dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare. 
      Art.  1476-quater  (Limitazioni). -  1.  Alle  APCSM  e'  fatto
divieto di: 
        a) assumere la rappresentanza di lavoratori non  appartenenti
alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; 
        b)  preannunciare  o  proclamare  lo   sciopero,   o   azioni
sostitutive dello stesso, o  parteciparvi,  anche  se  proclamato  da
organizzazioni sindacali estranee al personale militare; 
        c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi
di servizio o sollecitare o  invitare  gli  appartenenti  alle  Forze
armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi; 
        d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o  piu'
categorie di personale, anche se facenti  parte  della  stessa  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In  ogni  caso,  la
rappresentanza di una singola categoria all'interno di  un'APCSM  non
deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; 
        e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche  o  dare
supporto, a qualsiasi titolo, a campagne  elettorali  afferenti  alla
vita politica del Paese; 
        f) stabilire la propria sede o il proprio  domicilio  sociale
presso unita' o strutture del Ministero della difesa o del  Ministero
dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti; 
        g)  aderire  ad  associazioni  sindacali  diverse  da  quelle
costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi,
affiliarsi  o  avere   relazioni   di   carattere   organizzativo   o
convenzionale, anche per il tramite di altri enti od  organizzazioni,
con le medesime associazioni; 
        h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche  in
modo indiretto, categorie di personale, specialita',  corpi  o  altro
che non sia la Forza armata o  la  Forza  di  polizia  a  ordinamento
militare di appartenenza, ovvero organizzazioni  sindacali,  per  cui
sussiste il divieto di  adesione  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente capo, od organizzazioni politiche.»; 
    m) dopo l'articolo 1476-quater, come inserito  dalla  lettera  l)
del presente comma, e' inserita la seguente sezione:  «Sezione  II  -
Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive»; 
    n) l'articolo 1477 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1477 (Costituzione). - 1. Ai  fini  dell'esercizio  delle
attivita' previste dallo statuto  e  della  raccolta  dei  contributi
sindacali  nelle  forme  previste   dall'articolo   1480-quater,   e'
istituito presso  il  Ministero  della  difesa  l'apposito  albo  per
l'iscrizione  delle  APCSM.  Analogo  albo  e'  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze per l'iscrizione delle  APCSM
riferite al personale del Corpo della guardia di finanza. 
      2.  Le  APCSM,  entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla   loro
costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della  difesa
o, per le associazioni tra appartenenti al  Corpo  della  guardia  di
finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i  quali,
accertati i requisiti previsti dalle disposizioni del presente  capo,
entro i sessanta giorni successivi  ne  dispongono  l'iscrizione  nel
relativo albo. Per le APCSM riferite a personale di una o piu'  Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento e'  svolto
dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia
e delle  finanze.  Non  sono  consentiti,  nelle  more  del  predetto
procedimento, l'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei
contributi sindacali. 
      3. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto  con
le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne da' tempestiva  e
motivata comunicazione all'associazione, che puo'  presentare,  entro
quindici  giorni  e  per  iscritto,  formali  osservazioni.  Entro  i
successivi  trenta  giorni,  il  Ministero  adotta  il  provvedimento
finale. 
      4. Le APCSM comunicano entro quindici  giorni  ogni  successiva
modifica  statutaria  al  competente  Ministero,  che  ne  valuta  la
conformita' ai requisiti previsti secondo  le  modalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3. Il Ministero competente accerta, almeno ogni  tre  anni,
la permanenza dei requisiti previsti. 
      5. In caso di successivo accertamento della  perdita  anche  di
uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni  di  legge,
il Ministero competente ne da' tempestiva  e  motivata  comunicazione
all'APCSM, che puo' presentare, entro quindici giorni e per iscritto,
le  proprie  osservazioni.  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  il
Ministero competente adotta il  provvedimento  finale,  informandone,
nel caso di un provvedimento di cancellazione  dall'albo  di  cui  al
comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione. 
      6. L'APCSM incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al
comma 5 decade dalle prerogative  sindacali  e  non  puo'  esercitare
alcuna delle attivita' previste. Conseguentemente  perdono  efficacia
le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi
sindacali ai sensi dell'articolo 1480-quater.»; 
    o) dopo l'articolo 1477 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  1477-bis  (Articolazioni  periferiche). -  1.  Le  APCSM
possono prevedere articolazioni periferiche. 
      2. Gli statuti definiscono,  entro  gli  ambiti  di  competenza
sindacale  di  cui  all'articolo  1476-ter,   le   competenze   delle
articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o
territoriali, nelle seguenti materie: 
        a) informazione e consultazione degli iscritti; 
        b) esercizio delle prerogative sindacali di cui  all'articolo
3 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  sulle  misure  di
tutela della salute e della  sicurezza  del  personale  militare  nei
luoghi di lavoro; 
        c) rispetto e applicazione  della  contrattazione  nazionale,
interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 
      3. Ferme restando le specifiche peculiarita' organizzative,  le
articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478  si  relazionano  con  le  articolazioni  di
ciascuna amministrazione  militare  competenti  a  livello  areale  e
comunque non  inferiore  al  livello  regionale,  con  riferimento  a
tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza  locale,
senza alcun ruolo negoziale. 
      Art. 1477-ter (Cariche direttive). - 1.  Le  cariche  direttive
delle APCSM sono elettive, rispettano  il  principio  di  parita'  di
genere, e possono essere  ricoperte  solo  da  militari  in  servizio
effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio  nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia a  ordinamento  militare  e  da
militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 
      2. Non sono eleggibili e  non  possono  comunque  ricoprire  le
cariche di cui al comma 1: 
        a) i militari che hanno riportato condanne  per  delitti  non
colposi o sanzioni disciplinari di stato; 
        b) i militari che si trovano in una delle condizioni  di  cui
all'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
        c)  i  militari  che  si  trovano  in  stato  di  sospensione
dall'impiego  o  di  aspettativa  non  sindacale,  salvi  i  casi  di
aspettativa per malattia  o  patologia  che  comunque  consentano  il
rientro in servizio incondizionato; 
        d) gli ufficiali che rivestono l'incarico  di  comandante  di
Corpo. 
      3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni  e  non
puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per  piu'  di
due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per  due  mandati
consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili
trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 
      4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale  per
piu' di cinque volte.»; 
    p) dopo l'articolo 1477-ter, come inserito dalla lettera  o)  del
presente comma, e' inserita  la  seguente  sezione:  «Sezione  III  -
Associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative a livello nazionale»; 
    q) l'articolo 1478 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1478  (Rappresentativita'). -  1.  Le  APCSM  per  essere
considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un
numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della  forza  effettiva
complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento
militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita'
delle associazioni medesime. 
      2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari  appartenenti  a
due o piu' Forze armate o Forze di polizia  a  ordinamento  militare,
per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve
raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento  della
forza effettiva della singola Forza  armata  o  Forza  di  polizia  a
ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma  1.
In mancanza del numero di iscritti di cui al primo  periodo,  l'APCSM
puo' essere considerata rappresentativa  a  livello  nazionale  delle
sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento  militare  per  le
quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 
      3. Ai fini  della  consistenza  associativa,  sono  conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale  non  inferiore
allo 0,5 per cento dello stipendio. 
      4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la  forza
effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di  polizia  a
ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi
dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 
      5. Le APCSM in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo sono riconosciute rappresentative a  livello  nazionale  con
decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  sentiti,  per
quanto  di  rispettiva  competenza,  i  Ministri   della   difesa   e
dell'economia e delle finanze.»; 
    r) l'articolo 1479 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1479  (Procedure  di  contrattazione). -  1.  Alle  APCSM
riconosciute  rappresentative  ai  sensi  dell'articolo   1478   sono
attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione  nazionale
di comparto. La procedura di contrattazione  si  applica  alle  Forze
armate e alle Forze di polizia a ordinamento  militare  negli  ambiti
riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale
militare  in  servizio  e  in  particolare  con  l'osservanza   delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e
all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»; 
    s) dopo l'articolo 1479 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1479-bis (Diritti e tutela  dei  militari  che  ricoprono
cariche elettive). - 1. I militari  che  ricoprono  cariche  elettive
nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478: 
        a) non sono perseguibili in via disciplinare per le  opinioni
espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle
loro funzioni, fatti salvi i limiti della  correttezza  formale  e  i
doveri derivanti dal giuramento prestato, dal  grado,  dal  senso  di
responsabilita' e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a
salvaguardia del prestigio istituzionale; 
        b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro
reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto  al  momento
dell'elezione,  se  non  previa  intesa  con   l'APCSM   alla   quale
appartengono, salvi  i  casi  di  incompatibilita'  ambientale  o  di
esigenza di trasferimento  dovuta  alla  necessita'  di  assolvere  i
previsti  obblighi  di  comando,  attribuzioni  specifiche,  servizio
presso enti o  reparti  e  imbarco  necessari  per  l'avanzamento  di
carriera e salvi i casi straordinari di necessita' e  urgenza,  anche
per dichiarazione dello stato di emergenza; 
        c)  non  possono  essere  impiegati  in   territorio   estero
singolarmente, fatte salve le esigenze delle unita' di appartenenza; 
        d) possono manifestare il loro pensiero in  ogni  sede  e  su
tutte le questioni  non  soggette  a  classifica  di  segretezza  che
riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo  e
nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire  con
enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche
estranei alle Forze armate e alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare, e partecipare  a  convegni  e  assemblee  aventi  carattere
sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo; 
        e)  possono  inviare  comunicazioni  scritte   al   personale
militare sulle  materie  di  loro  competenza,  nonche'  visitare  le
strutture e i reparti militari presso i quali opera il  personale  da
essi rappresentato quando lo ritengono  opportuno,  concordandone  le
modalita', almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti. 
      Art. 1479-ter (Obblighi informativi). - 1.  Le  amministrazioni
militari del Ministero della difesa e del Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute  rappresentative  ai
sensi  dell'articolo  1478  il  contenuto  delle  circolari  e  delle
direttive  da  emanare   in   riferimento   alle   materie   indicate
nell'articolo 1476-ter, comma 2. 
      2. Le procedure di informazione  e  consultazione  delle  APCSM
riconosciute  rappresentative  ai  sensi  dell'articolo   1478   sono
disciplinate con il regolamento di  attuazione  di  cui  all'articolo
1475, comma 2.»; 
    t) dopo l'articolo 1479-ter, come inserito dalla lettera  s)  del
presente comma, e'  inserita  la  seguente  sezione:  «Sezione  IV  -
Attivita' sindacali, finanziamento e trasparenza dei bilanci»; 
    u) l'articolo 1480 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   1480   (Svolgimento   dell'attivita'    di    carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle  APCSM  svolgono  l'attivita'
sindacale fuori dal servizio. 
      2.   Alle   APCSM   riconosciute   rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate  le  associazioni,
l'uso di un locale comune da adibire  a  ufficio  delle  associazioni
stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello  areale
e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le  modalita'  di
concessione dell'uso del  locale  comune  sono  disciplinate  con  il
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 
      3. Ai  fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  sindacale,  ai
rappresentanti  sindacali  delle  APCSM  rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e  permessi  sindacali
retribuiti nonche' permessi e aspettative sindacali  non  retribuiti,
assegnati con le modalita'  di  cui  ai  commi  4  e  5,  sulla  base
dell'effettiva rappresentativita' del personale  calcolata  ai  sensi
dell'articolo 1478. 
      4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479,  nell'ambito
delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: 
        a) il contingente massimo  dei  distacchi  autorizzabili  per
ciascuna Forza armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare
nonche' il  numero  massimo  annuo  dei  permessi  retribuiti  per  i
rappresentanti delle associazioni rappresentative; 
        b) la misura dei permessi e delle aspettative  sindacali  non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 
      5. Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  e  dei  permessi
retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le APCSM  con  criterio
proporzionale, sulla base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo  1478,  con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa  e  dell'economia  e
delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM. 
      6. Le richieste di distacco  o  di  aspettativa  sindacale  non
retribuita sono  presentate  dalle  APCSM  rappresentative  ai  sensi
dell'articolo 1478 alla Forza  armata  o  alla  Forza  di  polizia  a
ordinamento militare cui  appartiene  il  personale  interessato,  la
quale, accertati i requisiti oggettivi  previsti  dalle  disposizioni
del presente capo, provvede,  entro  il  termine  massimo  di  trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di
finanza,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   i
conseguenti provvedimenti di stato. 
      7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle
aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata  o  alla
Forza di polizia a ordinamento militare  di  riferimento  nonche'  al
Ministero della difesa ovvero  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  per  i  provvedimenti  conseguenti.  Le
variazioni relative ai distacchi e  alle  aspettative  devono  essere
comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 
      8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi  in
forma compensativa nonche' il loro utilizzo in forma frazionata. 
      9. I  distacchi  e  le  aspettative  sindacali  non  retribuite
possono durare non piu' di tre  anni.  Nessun  militare  puo'  essere
posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita  piu'  di
cinque volte.  Tra  ciascun  distacco  o  aspettativa  sindacale  non
retribuita  deve  intercorrere  almeno  un   triennio   di   servizio
effettivo. 
      10. Le modalita' di impiego del militare che riprende  servizio
al termine di  ogni  periodo  di  distacco  sindacale  o  aspettativa
sindacale non retribuita sono  disciplinate  con  il  regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 
      11.  I  dirigenti  delle   APCSM   rappresentative   ai   sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui
al presente articolo, devono darne comunicazione scritta  al  proprio
comandante,  individuato  nell'autorita'  deputata  alla  concessione
della licenza, almeno cinque giorni prima  o,  in  casi  eccezionali,
almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza.
Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo  che  non  ostino
prioritarie e improcrastinabili esigenze di  servizio  e  sempre  che
venga garantita la regolare funzionalita' del servizio. 
      12. E' vietata ogni forma di  cumulo  dei  permessi  sindacali,
giornalieri od orari. 
      13.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi  sindacali  deve
essere certificata entro  tre  giorni  all'autorita'  individuata  ai
sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e
utilizzato il permesso. 
      14. I permessi sindacali sono equiparati  al  servizio.  Tenuto
conto  della  specificita'  delle  funzioni  istituzionali  e   della
particolare organizzazione  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente  al  turno  di  servizio  giornaliero  e  non  possono
superare mensilmente,  per  ciascun  rappresentante  sindacale,  nove
turni giornalieri di servizio. 
      15. Per i  permessi  sindacali  retribuiti  e'  corrisposto  il
trattamento  economico  corrispondente  a  quello  di  servizio,  con
esclusione  delle  indennita'  e   dei   compensi   per   il   lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo  svolgimento  delle
prestazioni.»; 
    v) dopo l'articolo 1480 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1480-bis (Diritto di assemblea). - 1. Per l'esercizio del
diritto di associazione sindacale: 
        a) fuori dal servizio, i militari possono tenere riunioni: 
          1) anche  in  uniforme,  in  locali  messi  a  disposizione
dall'amministrazione, che ne concorda le modalita' d'uso; 
          2) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. 
        b) durante il servizio, sono autorizzate riunioni con  ordine
del giorno su materie di competenza delle APCSM nel limite  di  dieci
ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza
dal servizio, previa  comunicazione,  con  almeno  cinque  giorni  di
anticipo, ai comandanti delle unita' o  dei  reparti  interessati  da
parte  dell'associazione  professionale  a  carattere  sindacale  tra
militari richiedente. 
      2. Le modalita' di tempo e di luogo per  lo  svolgimento  delle
riunioni sono  concordate  con  i  comandanti  al  fine  di  renderle
compatibili con le esigenze di servizio. 
      Art.  1480-ter  (Informazione  e   pubblicita').    -   1.   Le
deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i  processi  verbali  e  i
comunicati delle APCSM, le dichiarazioni dei militari  che  ricoprono
cariche elettive e ogni notizia relativa all'attivita' sindacale sono
resi pubblici secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti. 
      2. I dirigenti delle  APCSM  possono  avere  rapporti  con  gli
organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente in  merito
alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale
di settore. 
      3. Negli ordinamenti didattici degli enti di formazione di base
e delle accademie  militari  e'  inserita  la  materia  "elementi  di
diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare". 
      Art. 1480-quater (Finanziamento e trasparenza  dei  bilanci). -
1. Le APCSM sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali
degli  iscritti,  corrisposti  nelle  forme  previste  dal   presente
articolo, e con le  attivita'  di  assistenza  fiscale  e  consulenza
relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
dei propri iscritti. Le associazioni non possono ricevere eredita'  o
legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma,  fatta  eccezione
per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento  di
altra APCSM. 
      2. Per la corresponsione del contributo sindacale,  i  militari
rilasciano   delega,   esente   dall'imposta   di   bollo   e   dalla
registrazione, a favore dell'APCSM  alla  quale  aderiscono,  per  la
riscossione di una quota mensile  della  retribuzione,  nella  misura
stabilita dai competenti organi statutari. Resta  fermo  il  disposto
dell'articolo  70  del  testo  unico  delle  leggi   concernenti   il
sequestro, il pignoramento e la cessione  degli  stipendi,  salari  e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
      3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese  successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e  si  intende
tacitamente rinnovata se non e' revocata dall'interessato entro il 31
ottobre. La revoca della  delega  deve  essere  trasmessa,  in  forma
scritta, all'amministrazione e all'APCSM. 
      4. Le modalita' di versamento alle APCSM delle trattenute sulla
retribuzione,  operate  dall'amministrazione  in  base  alle  deleghe
rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa  per
le associazioni riferite al personale di una  o  piu'  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero del Ministro dell'economia  e
delle finanze per le associazioni riferite  al  personale  del  Corpo
della guardia di finanza. 
      5. Le APCSM predispongono annualmente il  bilancio  preventivo,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si
riferisce, e il rendiconto della gestione  precedente,  entro  il  30
aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere  approvati  dagli
associati e resi conoscibili al  pubblico,  non  oltre  dieci  giorni
dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicita'.»; 
    z) dopo l'articolo 1480-quater, come inserito  dalla  lettera  v)
del presente comma, e' inserita la seguente  sezione:  «Sezione  V  -
Giurisdizione e tentativo di conciliazione»; 
    aa) l'articolo 1481 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   1481   (Giurisdizione). -   1.   Sono   devolute   alla
giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo  le  controversie
relative all'esercizio della liberta' sindacale del  personale  delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento  militare,  anche
quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM,
nonche'  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti   di
cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e  quelle
relative all'esercizio del diritto di assemblea di  cui  all'articolo
1480-bis. 
      2.  Alle  APCSM  e'  attribuita  legittimazione  attiva  quando
sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa
nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo. 
      3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma
1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  ai  sensi  dell'articolo
119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo. 
      4. Per le controversie nelle materie di  cui  al  comma  1,  la
parte ricorrente  e'  tenuta  al  versamento,  indipendentemente  dal
valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di  cui
all'articolo 13, comma 6-bis,  lettera  e),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2020, n. 115.»; 
    bb) l'articolo 1482 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1482  (Tentativo   di   conciliazione). -   1.   L'APCSM
legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 puo'  promuovere  un
previo tentativo di conciliazione presso la  commissione  individuata
ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte
antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato  dei  diritti  e
delle prerogative sindacali di cui  alle  disposizioni  del  presente
capo. 
      2.  La  notificazione   della   richiesta   di   tentativo   di
conciliazione interrompe la prescrizione e  sospende  il  decorso  di
ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del
ricorso  al  giudice  amministrativo,  fino  alla  conclusione  della
procedura  di  conciliazione  ovvero  alla  rinuncia  espressa   alla
procedura stessa presentata dall'associazione proponente. 
      3. Per promuovere  il  tentativo  di  conciliazione,  la  parte
ricorrente e'  tenuta  a  versare,  con  le  modalita'  definite  dal
regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari
a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui
all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per  le
procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di  cui  all'articolo
1482-bis, comma 1, lettera b). 
      4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da
chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare: 
        a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonche' il nome del
legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri
rappresentativi; 
        b) il luogo dove e' sorta la controversia; 
        c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa. 
      5. La richiesta di cui al comma 4 e' notificata, tramite  posta
elettronica certificata,  sottoscritta  digitalmente,  ai  sensi  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005,  n.  82,  oppure  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, alla commissione di conciliazione competente,  che  cura
l'invio di copia digitale  della  richiesta  all'articolazione  della
Forza  armata  o  della  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare
interessata. 
      6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di  polizia
a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso
la commissione di conciliazione, entro dieci giorni  dal  ricevimento
della copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e  le
eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci  giorni  successivi  a
tale deposito, la  commissione  fissa,  per  una  data  compresa  nei
successivi   trenta   giorni,   la    comparizione    dell'APCSM    e
dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il  tentativo
di  conciliazione.  Dinnanzi  alla  commissione,  per  l'APCSM   deve
presentarsi il legale rappresentante ovvero altro  militare  ad  essa
appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione
di soggetti non appartenenti all'APCSM. 
      7. Se il tentativo  di  conciliazione  ha  esito  positivo,  e'
redatto un processo verbale che  riporta  il  contenuto  dell'accordo
raggiunto. Il  processo  verbale,  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
presidente della commissione  di  conciliazione,  costituisce  titolo
esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo,  la  medesima  controversia
puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice  amministrativo
ai sensi dell'articolo 1481.»; 
    cc) dopo l'articolo 1482, e' inserito il seguente: 
      «Art. 1482-bis (Commissioni di  conciliazione). -  1.  Ai  fini
dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui  all'articolo
1482, sono istituite: 
        a)  per  le  controversie  aventi   rilievo   nazionale,   la
commissione centrale  di  conciliazione  presso  il  Ministero  della
difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze  per
le controversie riferite al personale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
        b) per le controversie aventi rilievo locale,  almeno  cinque
commissioni periferiche di conciliazione presso unita'  organizzative
di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle  Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 
      2. Le commissioni di conciliazione: 
        a)  sono  presiedute,  con  funzione  di  garanzia,   da   un
presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o,  per  le
commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza,
del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti per materia, scelto tra gli  iscritti  in  un
elenco  appositamente  istituito  presso   i   citati   Ministeri   e
comprendente magistrati, avvocati iscritti  all'albo  speciale  degli
avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni  superiori
e professori universitari in materie giuridiche; 
        b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o
alla Forza di polizia a ordinamento  militare  di  riferimento  e  da
militari designati, nell'ambito  dei  propri  iscritti,  dalle  APCSM
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I  militari
appartenenti  alle  commissioni  di   conciliazione   svolgono   tale
attivita'  per  servizio  e  sono  individuati,  con   incarico   non
esclusivo, fra coloro che sono impiegati  nell'ambito  della  regione
amministrativa nella  quale  ha  sede  la  commissione  di  cui  sono
componenti. 
      3.  Le  modalita'  di  costituzione   e   funzionamento   delle
commissioni di conciliazione sono definite con  regolamento  adottato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
      4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione  e
al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    dd) all'articolo 2136, comma 1, 
      1)  alla  lettera  b),  le  parole  «sezioni  III  e  IV»  sono
sostituite dalle seguenti: 
        «sezioni III, III-bis e IV»; 
      2) dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: 
        «ee-bis) il titolo IX - capo III;»; 
    ee)  all'articolo  2188-quinquies,  comma  5,  le   parole:   «il
Consiglio centrale di rappresentanza militare» sono sostituite  dalle
seguenti: «le associazioni professionali a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
    ff) all'articolo 2209-octies, comma 1, le  parole  «informato  il
Consiglio centrale della  rappresentanza  militare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «informate le associazioni professionali a  carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478»; 
    gg) all'articolo 2214-quater, i commi 21, 22 e 23 sono abrogati. 
  4. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al titolo II, capo II, sezione IV, la rubrica della parte  VII
e' sostituita dalla seguente: «Disciplina militare ed  esercizio  dei
diritti»; 
    b) l'articolo 2257 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.   2257   (Durata   del   mandato   degli   organi   della
rappresentanza  militare). -  1.  I  delegati  della   rappresentanza
militare di cui all'articolo 2257-bis, il cui mandato  era  in  corso
alla data  del  27  maggio  2022,  restano  in  carica  e  proseguono
l'attivita' di competenza, compresa la partecipazione alle  procedure
di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego
del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, se in corso, ai sensi del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all'articolo 19,  comma
2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. 
      2. Fino alla data di cui  al  comma  1,  continuano  ad  essere
svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all'articolo
2257-bis le funzioni attribuite  alle  associazioni  professionali  a
carattere sindacale tra militari dagli  articoli  286,  comma  3-bis,
287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma  1,  297,  comma  4,  546,
comma 5, 980, 2188-quinquies, comma  5,  2209-octies,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 66 del 2010 nonche' dall'articolo 8, commi 1 e
2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, dall'articolo  9,  comma  3,
del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall'articolo  3,  comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  dall'articolo  19,
comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall'articolo 9, comma
2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. 
      3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli  organi  della
rappresentanza militare e i delegati che  li  compongono  cessano  di
svolgere le relative funzioni.»; 
    c) dopo l'articolo 2257 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  2257-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
rappresentanza  militare). -  1.  Gli  organi  di  rappresentanza  di
militari, le cui competenze sono indicate dal presente  articolo,  si
distinguono: 
        a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze,
articolato in relazione alle esigenze, in commissioni  interforze  di
categoria   -   A)   ufficiali,    B)    marescialli/ispettori,    C)
sergenti/sovrintendenti  e  D)  graduati/militari  di  truppa,  fermo
restando il numero complessivo dei rappresentanti - e in  sezioni  di
Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina  militare,
Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; 
        b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; 
        c) in un organo di base presso le  unita'  a  livello  minimo
compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
      2. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti  da  un
numero fisso di delegati di ciascuna  delle  seguenti  categorie:  A)
ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e  D)
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei
rappresentanti. L'organo di base  e'  costituito  dai  rappresentanti
delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza  di  ciascuna  Forza  armata  o  Corpo  e'
proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. 
      3. Per la elezione dei rappresentanti  nei  diversi  organi  di
base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.  All'elezione
dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti
eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto
diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei  rappresentanti  di  base
esprime non piu' di  due  terzi  dei  voti  rispetto  al  numero  dei
delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti  degli
organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. 
      4. Gli eletti, militari di carriera, durano in  carica  quattro
anni, sono rieleggibili due sole volte, e se cessano  anticipatamente
dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che
nelle  votazioni  effettuate,  di  primo  o  secondo  grado,  seguono
immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. 
      5. In deroga al divieto di cui all'articolo 1470, comma 1, sono
previste riunioni per il funzionamento degli organi di rappresentanza
che, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
Normalmente l'organo centrale della  rappresentanza  si  riunisce  in
sessione congiunta di tutte  le  sezioni  costituite,  per  formulare
pareri  e  proposte  e  per  avanzare  richieste,  nell'ambito  delle
competenze attribuite.  Tale  sessione  si  aduna  almeno  una  volta
all'anno per formulare un  programma  di  lavoro  e  per  verificarne
l'attuazione.  Le  riunioni  delle  sezioni  costituite   all'interno
dell'organo  centrale  della  rappresentanza  sono   convocate   ogni
qualvolta i pareri e le proposte  da  formulare  e  le  richieste  da
avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i  Corpi
armati.  Le  riunioni  delle   commissioni   costituite   all'interno
dell'organo  centrale  della  rappresentanza  sono   convocate   ogni
qualvolta i pareri e le proposte  da  formulare  e  le  richieste  da
avanzare   riguardino   le   singole   categorie.   Gli   organi   di
rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa  della
stessa  o  a  richiesta   di   un   quinto   dei   loro   componenti,
compatibilmente con le esigenze di servizio. 
      6.  Le  competenze  dell'organo  centrale   di   rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di  richieste  su
tutte  le  materie  che  formano  oggetto  di  norme  legislative   o
regolamentari circa la condizione, il trattamento,  la  tutela  -  di
natura giuridica, economica, previdenziale,  sanitaria,  culturale  e
morale - dei  militari.  Se  i  pareri,  le  proposte,  le  richieste
riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti
i militari di  leva  eletti  negli  organi  intermedi.  Tali  pareri,
proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che  li
trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti  competenti  per
materia delle  due  Camere,  a  richiesta  delle  medesime.  L'organo
centrale della rappresentanza militare puo' essere ascoltato,  a  sua
richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia  delle
due Camere, sulle  materie  di  competenza  e  secondo  le  procedure
previste   dai   regolamenti   parlamentari.   Gli    organi    della
rappresentanza militare,  intermedi  e  di  base,  concordano  con  i
comandi e gli organi dell'amministrazione militare,  le  forme  e  le
modalita' per trattare materie di competenza. In materia di contenuti
del rapporto di  impiego  del  personale  militare  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  vigenti
fino alla data di adozione del primo  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  1478,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 66 del 2010. 
      7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono  comunque
escluse le materie  concernenti  l'ordinamento,  l'addestramento,  le
operazioni,   il    settore    logistico-operativo,    il    rapporto
gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. 
      8. Gli organi rappresentativi  hanno  inoltre  la  funzione  di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai  seguenti
campi di interesse: 
        a) conservazione dei posti  di  lavoro  durante  il  servizio
militare, qualificazione  professionale,  inserimento  nell'attivita'
lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; 
        b) provvidenze per gli infortuni subiti e per  le  infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio; 
        c) integrazione del personale militare femminile; 
        d)  attivita'  assistenziali,  culturali,  ricreative  e   di
promozione sociale,  anche  a  favore  dei  familiari  del  personale
militare; 
        e) organizzazione delle sale convegno e delle mense; 
        f) condizioni igienico-sanitarie; 
        g) alloggi. 
      9. Per i provvedimenti da  adottare  in  materia  di  attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche  a
favore  dei  familiari  del  personale  militare,   l'amministrazione
militare competente  puo'  avvalersi  dell'apporto  degli  organi  di
rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le
province, i comuni. 
      10. Sono vietati gli atti diretti  comunque  a  condizionare  o
limitare l'esercizio del mandato dei componenti  degli  organi  della
rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera
o di leva eletti negli  organi  di  rappresentanza,  se  pregiudicano
l'esercizio del mandato, devono essere  concordati  con  l'organo  di
rappresentanza  a  cui  il  militare,  del   quale   si   chiede   il
trasferimento, appartiene. 
      11.    Le    disposizioni    del    regolamento     concernenti
l'organizzazione e il  funzionamento  della  rappresentanza  militare
nonche' il collegamento  con  i  rappresentanti  dei  militari  delle
categorie in congedo  e  dei  pensionati  delegati  dalle  rispettive
associazioni,  sono  adottate  dall'organo  centrale  a   maggioranza
assoluta dei componenti. 
      Art.  2257-ter  (Disposizioni   transitorie   in   materia   di
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). -  1.
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che
alla data del 27 maggio 2022 avevano gia'  conseguito  l'assenso  del
Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro  quarto,
titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso  tale  termine,  il
Ministro  competente  effettua  sulle   predette   associazioni   gli
accertamenti previsti dall'articolo 1477. 
      2. Le quote  percentuali  di  iscritti  previste  dall'articolo
1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentativita'  a
livello nazionale, sono ridotte: 
        a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi  tre  anni,
decorrenti dal 27 maggio 2022; 
        b) di 1 punto percentuale, decorsi tre  anni  dal  27  maggio
2022 e per i successivi quattro anni.». 




Art. 2 
 
           Modifiche a ulteriori disposizioni legislative 
 
  1. All'articolo 8 della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «gli  organi  della  rappresentanza
militare,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le   associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative  del
personale del Corpo della Guardia di finanza ai  sensi  dell'articolo
1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,»; 
    b)  al  comma  2,  le   parole:   «Il   Consiglio   centrale   di
rappresentanza  -  Sezione  guardia  di  finanza  e'  chiamato»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo  della
guardia  di  finanza  ai  sensi  dell'articolo   1478   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono chiamate». 
  2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo  2001,
n. 68, le parole: «sentito l'Organo centrale  di  rappresentanza  del
personale,» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le  associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative  del
personale del Corpo della guardia di finanza ai  sensi  dell'articolo
1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,». 
  3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, le parole: «gli organismi a livello nazionale  rappresentativi
del  personale  militare;»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «le
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative del personale militare ai  sensi  dell'articolo  1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;». 
  4. All'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
le parole: «Il Consiglio centrale di rappresentanza militare  (COCER)
partecipa»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Le   associazioni
riconosciute   rappresentative   a   livello   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
partecipano». 
  5. All'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n.  119,  le
parole: «sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per
le  materie  di  sua  competenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentite le associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari rappresentative ai  sensi  dell'articolo  1478  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza». 
  6. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, alla lettera B): 
        1.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera
a), della  legge  28  aprile  2022,  n.  46»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  che  la
presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno  e  della  giustizia  o  dai  Sottosegretari  di   Stato
rispettivamente delegati, alla quale partecipano,  nell'ambito  delle
delegazioni  dei  Ministri  della  difesa  e  dell'economia  e  delle
finanze, i Comandanti generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
Guardia di finanza»; 
        1.2) le parole: «ai sensi dell'articolo  13  della  legge  28
aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri  stabiliti
dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  Le
delegazioni delle associazioni professionali  a  carattere  sindacale
tra  militari  sono   composte   dai   rappresentanti   di   ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra militari»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera
a), della  legge  28  aprile  2022,  n.  46»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  che  la
presiede, e  dai  Ministri  della  difesa  e  dell'economia  e  delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del  Ministro  della
difesa,  il  Capo  di  stato  maggiore  della   difesa   o   un   suo
rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore  delle  Forze
armate o loro rappresentanti»; 
        2.2) le parole: «ai sensi dell'articolo  13  della  legge  28
aprile 2022, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri  stabiliti
dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  Le
delegazioni delle associazioni professionali  a  carattere  sindacale
tra  militari  sono   composte   dai   rappresentanti   di   ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra militari»; 
    b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «con il regolamento di cui
all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022,  n.  46.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 
    c) all'articolo 5, comma 2, le parole «con il regolamento di  cui
all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022,  n.  46.»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 1475,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  7. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
come modificato dal decreto legislativo 25  novembre  2022,  n.  206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis: 
      1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno  e
della  giustizia  o  dai  Sottosegretari  di  Stato   rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle  delegazioni  dei
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,  i  Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza»; 
      2) le parole: «sentiti, per quanto di rispettiva competenza,  i
Ministri della difesa e dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  i
criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile  2022,  n.  46,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo   i   criteri   di   cui
all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,»; 
    b) al comma 3-ter: 
      1) le parole: «ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri  della  difesa  e  dell'economia  e  delle  finanze,  o  dai
Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente   delegati,   alla   quale
partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa,
il Capo di stato maggiore  della  difesa  o  un  suo  rappresentante,
accompagnato dai Capi di stato maggiore delle  Forze  armate  o  loro
rappresentanti,»; 
      2) le parole: «sentito il  Ministro  della  difesa,  secondo  i
criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile  2022,  n.  46,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo   i   criteri   di   cui
all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,». 
  8. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  25  novembre
2022, n. 206, le parole: «di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera
b), della legge n. 46 del 2022.» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 1478, comma 5,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.». 



   Art. 3 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 4,  5,
commi 1, 2, 3 e 4, 6, 7, 8, 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,
11, 12, 13 e 14, 10, 11, commi 1, 2, 3, lettera a), 4 e  5,  12,  13,
14, 15, 16, commi 3 e 4, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e  8,  18  e  19,
commi 1 e 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46. 
  Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  vi   provvedono   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 novembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

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