Avvocato Militare

Procedimento penale e Polizia Giudiziaria Militare: focus

In questo articolo analizzeremo il procedimento penale e il ruolo – fondamentale – della Polizia Giudiziaria Militare. In particolare soffermandoci sulle sue funzioni e sui suoi obblighi.

Vediamole nel dettaglio.

Procedimento penale 

L’attività di polizia giudiziaria militare, proprio perché collegata all’accertamento ed alla repressione di un reato militare già commesso, si colloca all’interno del procedimento penale. Questo perché si collega all’accertamento – e alla repressione – di un reato militare che è già stato commesso. Di solito questa attività costituisce il primo momento di tale procedimento. Questo perché – a norma di legge – il procedimento sorge quando la Polizia Giudiziaria acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto. Questa informazione può arrivare da una fonte esterna (come nel caso di denuncia o querela da parte della vittima del reato; un referto medico; una segnalazione di un Pubblico Ufficiale), o dipendere da un’iniziativa della stessa Polizia Giudiziaria. 

La Polizia Giudiziaria, nel momento in cui acquisisce la notizia di reato commesso, è tenuta allo svolgimento delle indagini. Le indagini svolte sono indagini preliminari, in quanto servono a stabilire se la notizia di reato sia fondata o meno. In caso positivo consentono al Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale a carico dell’imputato. 

La Polizia Giudiziaria svolge un ruolo fondamentale nel corso di questa fase iniziale del procedimento penale. È chiaro che dalle modalità in cui vengono condotte le indagini preliminari dipenda gran parte dell’esito dell’intero procedimento. 

La Polizia Giudiziaria inoltre, per compiere i propri compiti istituzionali, è strutturata in Sezioni Servizi

Polizia giudiziaria militare: funzioni

Il Comandante di Corpo esercita funzioni di Polizia Giudiziaria per i reati che rientrano nell’ambito della giurisdizione militare. In sua presenza gli altri Ufficiali di polizia giudiziaria sono esonerati dallo svolgimento delle funzioni proprie della polizia giudiziaria militare e dai relativi obblighi, oltre che dalla connessa responsabilità penale per le eventuali omissioni.  

Il Comandante di Corpo ha quindi l’obbligo di riferire per iscritto – e senza ritardo – al Procuratore Militare, gli elementi essenziali che sono stati raccolti. Indicare poi anche le fonti di prova e tutte le attività compiute. Tale adempimento comprende – quando è possibile – le generalità e tutto quello che serve per l’identificazione della persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini. Questo vale anche per la persona offesa e per tutti coloro che siano in grado di riferire sulle circostanze che siano rilevanti alla ricostruzione dei fatti. La violazione degli obblighi d’informativa costituisce la fattispecie di reato di “omessa denuncia aggravata” (ex art. 361, comma 2, e art. 363 c.p.).  

Considerazioni 

Per svolgere al meglio le funzioni di Polizia Giudiziaria Militare è indispensabile, da parte dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, un continuo aggiornamento giurisprudenziale. Questo soprattutto al fine di conoscere quando scatta quell’obbligo di invio al Procuratore Militare della “comunicazione della notizia di reato”.  

Bisogna inoltre ricordare che anche per i reati perseguibili a richiesta del Comandante di Corpo ex art. 260 del c.p.m.p. deve comunque essere inoltrata al Pubblico Ministero Militare la comunicazione di notizia di reato. Quest’obbligo è escluso soltanto per i reati che siano perseguibili a querela della persona offesa. 

È inoltre rilevante – ai fini della sussistenza in capo proprio al Comandante di Corpo di poter richiedere procedimento penale ex art. 260 del c.p.m.p. – un ulteriore accertamento. Parliamo del fatto se la condotta posta in essere integri o meno la fattispecie della “violata consegna” o il reato di “omessa presentazione in servizio”. Dovrà essere ritenuta integrata l’una o l’altra fattispecie a seconda che i fatti avvengano nel corso di un servizio già intrapreso o meno. 

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