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Mero riferimento a problemi d’organico non giustifica diniego trasferimento. TAR accoglie il ricorso di un carabiniere

Il ricorrente, Carabiniere Scelto in servizio al Nucleo di Vigilanza del Comando Carabinieri Camera dei Deputati, ha proposto ricorso al TAR poiché sebbene padre di minore di età inferiore di tre anni, chiedendo il trasferimento temporaneo presso il Comando Legione Carabinieri “Puglia”, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ne rigettava l’istanza.

Il Comando Generale dei Carabinieri ha motivato il rigetto a causa di “esigenze organiche o di servizio” legate ad un deficit di personale maggiore presso il Comando CC Camera dei Deputati (-10,9%) che presso il Comando Legione CC “Puglia” (-7,7%) nonché ad un deficit di unità nel ruolo Appuntati e Carabinieri presso il Nucleo di Vigilanza, sede di servizio del Ricorrente, pari al 16,2%.

La Sentenza del TAR Lazio

Occorre preliminarmente evidenziare che la disposizione normativa di cui all’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”, prevede espressamente che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marco 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile (…). L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali (…)”. Nel testo modificato dall’art. 40, lett. q), del d.lgs. n. 172 del 2019, è sufficiente il riferimento a “motivate esigenze organiche o di servizio”.

La ratio di tale norma è quella di tutelare due interessi costituzionalmente garantiti nel nostro sistema giuridico, due interessi differenti ma non per questo non egualmente importanti quali il buon andamento della pubblica amministrazione, art. 97 Cost., e la tutela della famiglia, la cura dei figli e della madre lavoratrice, ex artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.

Le esigenze – sottolinea il TAR – di carattere non necessariamente eccezionale che la p.a. può addurre devono pur sempre essere sufficientemente “motivate”, e non già meramente richiamate come nella fattispecie, ove il diniego del beneficio risulta essere fondato “unicamente sulla presa d’atto della carenza di organico presso la sede di attuale servizio dell’odierno appellante a fronte di quella, anch’essa sussistente, presso la sede richiesta

Invero l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione può dirsi soddisfatto laddove vengano specificate, in concreto, “le criticità organizzative derivanti dal sospirato trasferimento”, non essendo sufficiente a tal fine adottare, come nella specie, mere formule di stile quali “la necessità di garantire adeguati livelli di efficienza operativa al reparto impegnato in delicati compiti nell’ambito dell’alto organismo costituzionale” oppure “la concessione del beneficio priverebbe il reparto di appartenenza di un’ulteriore unità, la cui assenza, pur se temporanea, graverebbe oggettivamente sulla funzionalità del reparto”.

In altre parole, il mero riferimento alla scopertura d’organico del reparto di provenienza, potenzialmente fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio, non può giustificare, di per sé solo, l’adozione di un provvedimento di diniego (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1368/2021).

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