Decreto Sicurezza: anche gli Agenti di Pubblica Sicurezza ora possono portare armi personali fuori servizio. Estesa la platea degli autorizzati
Una significativa novità ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento italiano con l’ultimo decreto sicurezza, cambiando radicalmente le regole per il porto d’armi fuori servizio degli operatori di pubblica sicurezza. Il provvedimento amplia la platea dei soggetti autorizzati a detenere armi personali, estendendo questo diritto anche a chi riveste la qualifica di agente e non più solo agli ufficiali.
La nuova disposizione in dettaglio
Il cuore della riforma è contenuto nell’articolo 28 del decreto n. 48, che stabilisce con chiarezza: “Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio”.
Questa formulazione consente agli agenti di acquistare, detenere e portare un’arma corta di proprietà personale anche quando non indossano la divisa, configurandosi come alternativa all’arma d’ordinanza.
Un arsenale personale: quali armi sono consentite
Il decreto autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, anche quando non sono in servizio, alcune tipologie di armi previsti dall’art. 42 del TULPS ovvero arma lunga da fuoco, rivoltella, pistola di qualsiasi misura, bastoni animati con lame di lunghezza inferiore a 65 cm.
Chi sono gli agenti di pubblica sicurezza
La platea dei beneficiari di questa concessione è sorprendentemente ampia. Gli agenti di pubblica sicurezza non sono solo, come si potrebbe immaginare, i poliziotti in senso stretto. Questa qualifica si estende infatti a un vero e proprio mosaico di divise: appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, ai vari Corpi Forestali regionali nelle regioni a statuto speciale, ai membri della polizia locale (purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi previsti dalla normativa. La giurisprudenza, del resto, è consolidata circa le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale: la caratterizzazione di ausiliarietà è legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce alla figura del singolo agente di polizia municipale – Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 n. 4982) e persino al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nell’esercizio delle proprie funzioni).
Il novero si arricchisce ulteriormente con figure meno note al grande pubblico: gli agenti, sottufficiali e ufficiali delle Compagnie Barracellari della Sardegna (in base al Regio Decreto 403 del 1898), le Guardie Boschive, Campestri e Daziarie dei Comuni. In casi eccezionali, persino i conducenti di veicoli in uso ad alte personalità di governo possono ricevere temporaneamente questa qualifica.
L’applicazione immediata della norma
Il secondo comma del medesimo articolo fa riferimento a un regolamento attuativo, disponendo che “Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo”.
Nonostante la formulazione piuttosto tecnica, l’efficacia della disposizione principale non pare essere in alcun modo subordinata all’emanazione del regolamento citato. Questo significa che la facoltà per gli agenti di portare un’arma personale fuori servizio dovrebbe essere immediatamente operativa, senza necessità di attendere ulteriori passaggi normativi.

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