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Carabiniere ha l’amante, marito tradito si lamenta coi superiori. L’Arma trasferisce il militare

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato il provvedimento del Corpo di appartenenza, con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, da una Stazione in provincia di Matera ad una in provincia di Potenza.

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I FATTI

Con due esposti un cittadino ha segnalato al Comando Stazione Carabini l’esistenza di una relazione sentimentale extra coniugale, risalente al 2015, tra sua moglie e il ricorrente (anch’egli coniugato), denunciando altresì presunti comportamenti intimidatori commessi da quest’ultimo in suo danno.

Le successive verifiche svolte dall’Arma sull’attendibilità di tali dichiarazioni, peraltro confermate dall’autore dell’esposto, “(…) non hanno escluso l’effettiva relazione tra il militare e la Signora * o perlomeno l’esistenza di un comportamento estremamente confidenziale tra i due (…)”;

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IL PROVVEDIMENTO

Su tali premesse, il Comando provinciale di Matera ha proposto al competente Comandante di Legione il provvedimento in esame, ritenendo:

i) “emersa una situazione di incompatibilità ambientale in quel paese tale da condizionare la serenità e l’imparzialità nello svolgimento dei compiti da parte dell’-OMISSIS-, poiché risulta sia venuto a conoscenza dell’intera vicenda”;

ii) “preminente l’interesse di salvaguardare il prestigio e l’immagine dell’Arma e dello stesso militare, il quale si ritiene che non possa più svolgere servizio in quella località con la necessaria autorevolezza, credibilità e serenità d’animo”;

iii) “il Comandante della Compagnia di Pisticci ha percepito, inoltre, che tra il militare ed il Comandante della Stazione si sia creata una palpabile incrinatura nei rapporti di natura prettamente umana, che comunque non hanno travalicato la sfera professionale e l’ambito gerarchico”;

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LA DECISIONE DEL TAR

Per i giudici l’amministrazione ha agito correttamente. «Tale tipologia di trasferimento – ha spiegato il Tar – non ha carattere sanzionatorio né disciplinare ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’Amministrazione» e la valutazione fatta, rimessa alla stessa amministrazione «è plurimotivata, in quanto correlata non soltanto alla richiamata relazione extra coniugale».

D’altra parte – sottolinea il TAR – è lo stesso ricorrente ad ammettere negli scritti difensivi il fatto in questione, evidenziando che “la vicenda dell’esposto risale al lontano 2015 e durò soltanto pochi giorni. Dunque, non essendosene mai più parlato in questi ultimi tre anni e mezzo e non essendoci stati ulteriori rapporti, sviluppi o contatti con quelle persone (…)”, salvo tentare di derubricarne la rilevanza nella prospettiva – del tutto diversa – dell’idoneità di tale occorrenza fattuale a sorreggere la valutazione di incompatibilità ambientale. Profilo, quest’ultimo, rimesso alla lata discrezionalità dell’Amministrazione, i cui confini non risultano, in specie, travalicati.

Inoltre – prosegue il TAR – non può sottacersi come l’avversata valutazione è plurimotivata, in quanto correlata non soltanto alla richiamata relazione extra coniugale (e alle sue conseguenze), ma anche (e soprattutto) all’assunto – del tutto condivisibile, in merito al quale peraltro non è formulata alcuna specifica censura – per cui il ricorrente, essendo venuto a conoscenza dell’avvenuta presentazione dell’esposto nei suoi confronti, “(…) non possa più svolgere servizio in quella località con la necessaria autorevolezza, credibilità e serenità d’animo”.

Parimenti significativa – conclude il TAR – risulta, inoltre, la rilevata situazione di conflittualità tra il ricorrente e l’allora Comandante della stazione di -OMISSIS-, profilo quest’ultimo che il ricorrente non nega, al punto di ritenere che tale contrasto (a suo dire riconducibile a condotte illecite del Comandante) sarebbe all’origine dell’avversato trasferimento d’autorità.

Il TAR ha dunque respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore dell’Arma dei Carabinieri, liquidandole forfetariamente nella somma di euro 2.500,00.

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