Difesa

Situazione personale ex 958/86

Un nostro lettore ci ha inviato un contributo sulla situazione ex 958/86. Vorrei, per completezza di informazione, portare alla vostra attenzione una situazione che riguarda il personale ex 958 che, a quanto pare, non è stata ancora trattata da nessun portale di informazione militare. Parlo, in particolare, del personale arruolato con Legge 958/86 e vincitore dei concorsi straordinari banditi dal D. Lgs 196/95, mi riferisco ai primi 2 concorsi per Sergenti in SP e i primi 3 concorsi per Graduato in SP (o VTSP – Volontario di Truppa in Servizio Permanente, come si chiamava allora), successivamente transitato, tramite concorso interno e corso di formazione da 1 a 3 anni a seconda della forza armata di appartenenza, nel ruolo marescialli.

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Anche tale personale è stato sperequato e completamente dimenticato dal riordino delle carriere del 2017 e dall’attuale correttivo al riordino di prossima uscita in gazzetta ufficiale. Con il D. Lgs. 94/17 hanno tentato di sanare la situazione del personale del ruolo marescialli che, a causa delle norme sull’avanzamento a scelta, era rimasto nella cosiddetta “sacca” e relegato al grado mar. capo (e gradi corrispondenti) anche più di vent’anni, introducendo le tre aliquote di avanzamento di gennaio, aprile e luglio 2017 per la promozione al grado di primo maresciallo; inoltre si è cercato di sanare la situazione del personale arruolato ai sensi della Legge 958/86 (e indicativa è la dichiarazione nella recente interrogazione parlamentare al Sottosegretario di Stato alla Difesa, dott. Giulio Calvisi, dello scorso 3 ottobre 2019 (minuto 2:55), dove si è chiarito che il concorso straordinario “958” in argomento ha finalità di …compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per sergenti e marescialli [ex D. Lgs 196/95], e la conseguente limitazione professionale.”.) attraverso il concorso straordinario per accedere al ruolo marescialli. Chi è stato sperequato, dimenticato e lasciato indietro nelle varie bozze di riordino è stato proprio il personale arruolato con la Legge 958/86 e transitato successivamente, tramite concorso interno, nel ruolo marescialli che non è stato nel inserito nelle su citate tre aliquote, ne considerato per la promozione al grado superiore tramite concorso straordinario per accedere al grado di primo maresciallo. E tutto ciò, nonostante gli innumerevoli tentativi di contattare ed informare tutti gli attori preposti alla stesura del testo per apportare le modifiche e correggere le lacune del D. Lgs 94/17. Mi riferisco in particolare alle rappresentanze militari di forza armata a livello centrale (COCER EI, MM ed AM) ed interforze, attraverso delibere della rappresentanza militare, il Primo Reparto di SMD, in particolare l’Ufficio Restav (Reparto reclutamento, stato, avanzamento e trattamento economico del personale della Difesa), i capi di Stato Maggiore delle rispettive forze armate ed anche i Presidenti di Sottufficiali-Graduati e Volontari di Truppa. Come se ciò non bastasse, alcuni colleghi hanno tentato la messa a rapporto con le superiori autorità (intendo il Ministro della Difesa, o autorità delegata) già a partire dal maggio scorso (2019) per denunziare questa clamorosa dimenticanza nei lavori delle commissioni difesa di camera e senato, ma soprattutto nelle sedi delle rappresentanze militari dei COCER e del Primo Reparto di SMD, con il risultato che ad oggi, a quanto mi risulta, tale personale non è ancora stato ricevuto violando le più elementari norme del diritto.

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Ora vorrei fare un piccolo riassunto per spiegare, con parole semplici, di cosa stiamo parlando, chi sono i militari arruolati ai sensi della Legge 958/86, e perché hanno ricevuto delle penalizzazioni dal D. Lgs 196/95:

  1. Lgs 196/95: entrata in vigore11 giugno 1995(15 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995) da non confondere con la data (spartiacque) che prevede l’entrata in vigore delle “nuove” disposizioni che è il 1° settembre 1995.

Requisiti per partecipare al 1° e 2° concorso per Sergenti in SP:

  • almeno 24 mesi di servizio al 11 giugno 1995, ossia tutti coloro arruolati dall’11 giugno 1993 e precedenti,

Requisiti per partecipare al 1°, 2° e 3° concorso per Volontari di Truppa in SP:

  • Dopo 2 anni di ferma contratta ai sensi della Legge 958/86 a partire sempre dal giorno 11 giugno 1995 e, di conseguenza, possibilità di partecipazione al primo concorso utile.

Chi sono i militari arruolati ai sensi della Legge 958/86?

Tutti i militari arruolati in Ferma di Leva Prolungata prima del giorno 11 giugno 1995 e coloro che si sono arruolati a cavallo dell’entrata in vigore della legge e (bada bene) ENTRO 6 MESI (Art. 37, co. 1 del D. Lgs 196/95), hanno deciso, previa rinuncia al grado, per l’applicazione integrale del D. Lgs 196/95. Ossia, coloro che arruolati con la Legge 958/86, entro e non oltre il giorno 8 dicembre 1995 (sei mesi decorrenti dal giorno 11 giugno 1995), hanno optato per l’applicazione integrale delle disposizioni del D. Lgs 196/95. Tutti coloro che si sono arruolati dal giorno 9 dicembre 1995 in poi, non sono personale arruolato “ai sensi della Legge 958/86”. E se gli uffici personale delle tre FFAA l’hanno scritto nel foglio matricolare dell’interessato, hanno sbagliato (purtroppo).

PROPOSTE:

Tutto ciò premesso, quello che ragionevolmente abbiamo tentato di portare all’attenzione delle rappresentanze militari e dello Stato Maggiore Difesa, è stato chiedere la decorrenza a primo maresciallo dal 1° ottobre 2017 in ordine di ruolo per tutti quelli che, arruolati ai sensi della Legge 958/86, al 31 dicembre 2016 (data tenuta in considerazione per “fotografare” la situazione del personale per apportare i correttivi alle carriere ex D. Lgs 94/17) rivestivano il grado di mar. capo (e gradi corrispondenti), o erano in avanzamento e idonei al grado superiore. Per il personale, arruolato ai sensi della Legge 958/86, ma non ancora mar. capo al 31 dicembre 2016, si potevano prevedere delle riduzioni di anzianità nei gradi per agevolare le promozioni al grado superiore. Per effettuare i correttivi al riordino delle carriere del 2017, la data spartiacque era il 1° gennaio 2017, e bisognava cristallizzare la situazione del personale a quella data. La seguente proposta era motivata dal fatto che con il riordino del 2017, si è tentato di sanare le situazioni del personale del ruolo marescialli che era rimasto nella cosiddetta “sacca”, cioè non era riuscito ad accedere al grado superiore di primo maresciallo a causa delle disposizioni sull’avanzamento a scelta a ruolo aperto, rimanendo nel grado di mar. capo (e gradi corrispondenti) anche, più di vent’anni. Con il riordino D. Lgs 94/17 hanno “sanato” questa situazione attraverso le tre aliquote di avanzamento al 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio, ecco per quale motivo è stata proposta la decorrenza del 1° ottobre 2017. Per evitare scavalcamenti nel grado e rimanere dei limiti della delega al correttivo.

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Ecco le nostre proposte, mai accolte peraltro:

 

PROPOSTA DI CORRETTIVO AL D. LGS 94/2017

Personale arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958

 

PREMESSA:

Come noto, con il recente riordino delle FFAA, di cui al D. Lgs. 94/2017, si è cercato di ottimizzare il funzionamento dello strumento militare valorizzando la professionalità delle donne e degli uomini in divisa. In particolare, il provvedimento ha inteso porre rimedio ad alcune criticità del precedente riordino (D. Lgs. 196/1995), quali:

  • La prolungata permanenza nei gradi e nelle qualifiche;
  • La necessità di una maggiore osmosi tra i ruoli;
  • Una valorizzazione economica e funzionale, specie per il Ruolo Marescialli.

Il recente riordino, infatti, è un provvedimento destinato ad incidere sullo stato giuridico del personale, con l’introduzione di significative innovazioni nel settore del reclutamento, della formazione e dell’avanzamento. I miglioramenti economici, introdotti dal D. Lgs. 94/2017, sono consequenziali alle misure apportate nelle carriere dei militari e sono funzionali all’obiettivo di valorizzarne la professionalità. Il decreto, inoltre, ha tentato di risolvere le problematiche del personale militare arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni. Difatti, l’Art. 5, del decreto in argomento, denominato “Disposizioni transitorie in materia di marescialli”, ha previsto un bando di concorso per il transito nel Ruolo Marescialli riservato al solo personale appartenente al Ruolo Sergenti e Volontari in SP arruolato ai sensi della su citata Legge 958/1986.

Con questo provvedimento, si va a riconoscere (e sanare), una sperequazione nei confronti di tale personale avvenuta con il precedente riordino del 1995; infatti, il personale idoneo e vincitore di tale concorso, per conseguire il grado di maresciallo, «è tenuto a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, nel grado di maresciallo; …ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.». Infatti, nella recente interrogazione parlamentare al Sottosegretario di Stato alla Difesa, dott. Giulio Calvisi, dello scorso 3 ottobre (minuto 2:55), si è chiarito che il concorso straordinario in argomento ha finalità di …compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per sergenti e marescialli [ex D. Lgs 196/95], e la conseguente limitazione professionale.”.

Al riguardo, però, si vuol rappresentare che non è stata considerata, nonché esaminata, la posizione del personale militare in servizio permanente ed arruolato con la medesima Legge 958, transitato nel Ruolo Marescialli tramite concorso interno, per titoli ed esami, e successiva frequenza di un corso tecnico/professionale, della durata di almeno un anno presso le scuole sottufficiali delle rispettive forze armate, al termine del quale è stata assegnata loro:

  • Un’anzianità di grado successiva al personale arruolato direttamente nel Ruolo Marescialli e proveniente dal mondo “civile”, senza tener minimamente in considerazione l’anzianità di servizio precedente (almeno dieci anni di servizio effettivo durante la frequenza del corso marescialli). In questo modo, posticipando l’anzianità relativa anche di un solo giorno, si penalizza il personale proveniente dall’iter interno nelle successive promozioni a scelta (a Luogotenente, ad esempio) relegandoli nel terzo-terzo della graduatoria;
  • Una nuova categoria/specialità, senza tener conto della professionalità acquisita nei dieci (e più) anni di servizio effettivo nei Ruoli Sergenti e/o Volontari in SP, precedenti al transito nel Ruolo Marescialli;
  • Una nuova sede di servizio, per la quasi totalità dei frequentanti (senza considerare le esigenze familiari e personali).

PROPOSTE:

Affinché non vengano meno i principi costituzionali, e soprattutto di omogeneità ed equi-ordinazione, come enunciati dal legislatore nella legge delega n. 216/92, sui quali si basa anche il D. Lgs 94/2017 e, per continuare a valorizzare il personale militare meritevole, nonché ovviare a questa mera lacuna legislativa, si propone, in ambito del correttivo del predetto D. Lgs. 94/2017, quanto segue:

1ª PROPOSTA:

 

Concorso straordinario a Primo Maresciallo, per personale arruolato ai sensi della Legge 958/1986, che rivestiva il grado di Mar. Capo, e gradi corrispondenti, alla data del 31 dicembre 2016.

[In analogia a quanto previsto dall’Art. 2197 – ter (Concorso Straordinario per il Ruolo dei Marescialli) del D.Lgs. n° 94/2017]:

Si propone di bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, in deroga a quanto previsto dall’art. 682 del Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010), per il solo anno 2020, per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Militare. Il concorso sarà riservato al solo personale già appartenente al Ruolo Marescialli in servizio permanente ed in possesso dei seguenti requisiti:

  • Ricoprire il grado di maresciallo capo, e gradi corrispondenti, al 31 dicembre 2016;
  • Di essere arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, ossia di essere stato incorporato entro il 31 dicembre 1995.

 

In relazione alla natura straordinaria del concorso, i vincitori verranno promossi al grado di Primo Maresciallo, in ordine di ruolo e con le decorrenze di cui alla seguente tabella:

 

GRADO RIVESTITO AL 31 DICEMBRE 2016 DECORRENZA NEL GRADO DI MAR. CAPO, E GRADI CORRISPONDENTI INQUADRAMENTO DECORRENZA
Maresciallo Capo, e gradi corrispondenti. Anno 2016 e precedenti Primo Maresciallo 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo.

 

2ª PROPOSTA:

 

Aliquota straordinaria di avanzamento al grado superiore chiusa al 31 dicembre 2016, con decorrenza, GIURIDICA E AMMINISTRATIVA, nel grado di Primo Maresciallo, a far data dal 1° ottobre 2017.

 

Includere in un’aliquota straordinaria, formata al 31 dicembre 2016, il personale in possesso dei medesimi requisiti della 1ª proposta, al fine di promuoverli al grado di Primo Maresciallo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in ordine di ruolo e con decorrenza, GIURIDICA E AMMINISTRATIVA, indicata nella tabella precedente, apportando le seguenti modifiche normative al Decreto Lgs. 94/17:

 

“Al D. Lgs. 29 maggio 2017 nr. 94, Art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. a) dopo il comma 8 dell’Art. 5(Disposizioni transitorie in materia di marescialli)è inserito il seguente:

 

  1. I marescialli, che rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti alla data del 31 dicembre 2016, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, ed inquadrati nel ruolo marescialli a seguito di concorso interno per allievi marescialli e relativo corso di formazione conclusosi positivamente presso le scuole marescialli dellarispettiva forza armata, sono inclusi in un`aliquota straordinaria di avanzamento ad anzianità formata al 31 dicembre 2016, e sono promossi al grado di primo maresciallo in ordine di ruolocon decorrenza giuridica e amministrativa, al 1°ottobre 2017. Il personale, di cui al presente comma, che alla data del 31 dicembre 2016 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco, ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 1050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.”

 

 

3ª PROPOSTA:

Aliquota straordinaria di avanzamento al grado superiore chiusa al 31 dicembre 2016, con decorrenza SOLO GIURIDICA, nel grado di Primo Maresciallo, a far data dal 1° ottobre 2017.

 

Proposta identica alla precedente numero 2, ma SOLO ai fini giuridici:

 

“Al D. Lgs. 29 maggio 2017 nr. 94, Art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. a) dopo il comma 8 dell’Art. 5(Disposizioni transitorie in materia di marescialli)è inserito il seguente:

 

  1. I marescialli, che rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti alla data del 31 dicembre 2016, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, ed inquadrati nel ruolo marescialli a seguito di concorso interno per allievi marescialli e relativo corso di formazione conclusosi positivamente presso le scuole marescialli dellarispettiva forza armata, sono inclusi in un`aliquota straordinaria di avanzamento ad anzianità formata al 31 dicembre 2016, e sono promossi al grado di primo maresciallo in ordine di ruolo condecorrenza ai soli fini giuridici, al 1°ottobre 2017. Il personale, di cui al presente comma, che alla data del 31 dicembre 2016 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco, ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 1050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.”

Tali proposte sono sostenute dalle seguenti motivazioni:

  • Il personale militare interessato al predetto correttivo è un numero molto ridotto. Si tratta di poco meno di 300 unità di personale, considerando tutte e tre le FFAA. Ovviamente questo dato è da verificare con SMD – 1º Reparto Personale;
  • Una esigua copertura finanziaria;
  • Le decorrenze proposte non vanno in contrasto con quelle già statuite dal D. Lgs. 94/2017 e relative ai marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi; inoltre, le decorrenze prospettate, non vanno in contrasto con quelle relative ai marescialli provenienti dai Corsi Normali Allievi Marescialli;
  • Dare la possibilità di rivestire il grado apicale del Ruolo Marescialli al personale in argomento, in ragione dell’elevato profilo professionale e specialistico dimostrato nelle molteplici selezioni cui è stato sottoposto (fino a 4 selezioni: Ruolo Volontari in Ferma di Leva Prolungata, Ruolo Graduati in SP, Ruolo Sergenti ed, infine, Ruolo Marescialli), nonché poter divenire elemento di raccordo tra la dirigenza e il resto della compagine militare del ruolo direttivo della Forza Armata, premiando altresì la loro esperienza acquisita sul campo nonché l’ambizione a voler migliorare la propria posizione nella scala gerarchica;
  • Poter ricoprire incarichi adeguati all’anzianità di servizio maturata, quali Capi Sezione in f.f., Capi Nucleo, Capi Segreteria, ecc.

Si ritiene che la 3ª PROPOSTA sia la più indicata per i seguenti ulteriori motivi:

  • Eviterebbe di bandire un concorso “ad hoc”, in quanto il personale interessato ha già vinto un concorso per titoli ed esami, è già stato selezionato per assolvere i compiti del Ruolo Marescialli, ha già frequentato il corso di formazione previsto presso le rispettive scuole marescialli e, infine, è già stato re-impiegato in base alle esigenze della Forza Armata di appartenenza;
  • Notevole risparmio economico, in quanto si eviterebbe il concorso, il corso nonché i relativi costi di missione ed aggregazione presso gli istituti di formazione preposti;
  • È solo giuridica. Qualora, però, si optasse per la 2ª proposta, il riconoscimento anche ai fini amministrativi per le già citate 300 unità di personale sarebbe poco onerosa dal punto di vista delle risorse da impiegare, considerato l’esiguo numero di personale.

In conclusione, dal riordino delle carriere delle FFAA del 2017, si può chiaramente evincere che il personale militare, arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato nel Ruolo Marescialli tramite concorso interno per titoli ed esami, è stato fortemente penalizzato, in quanto poco o nulla è stato fatto per riconoscere loro l’impegno, lo spirito di servizio e la dedizione verso le istituzioni nel ricercare continuamente di migliorare la propria posizione in seno alla compagine militare, attraverso le continue selezioni avvenute tramite concorsi e corsi interni, che oggi consentono loro di fare parte del Ruolo Marescialli. Una probabile, ed eventuale, proposta di correttivo legata a percepire la sola voce stipendio, od un’indennità integrativa prevista per il grado apicale, a 35 anni di servizio effettivo, come riportato, ad esempio, nelle osservazioni/suggerimenti della Commissione Difesa del Senato sull’atto del Governo n. 396/2017, non sarebbe auspicabile né compensativa per tutte le motivazioni sopra rappresentate.

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