Sentenza TAR Lazio: Guardia di Finanza soccombe su Avanzamento Carriera, Promozioni Accelerate per gli ex Luogotenenti
Il TAR Lazio demolisce il formalismo della GdF: annullata la nota del Comando Generale
La Sezione Quarta del TAR Lazio ha accolto il ricorso di numerosi ufficiali della Guardia di Finanza. I giudici hanno annullato la nota prot. n. 0005068/2021 del Comando Generale che negava ai vincitori del concorso straordinario per Sottotenenti (ex art. 36 d.lgs. 95/2017) l’accesso ai tempi di promozione abbreviati. La sentenza giunge dopo che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 9496/2025, aveva già rimosso l’ostacolo procedurale della mancata impugnazione del bando, definendo la nota del 2021 come l’unico atto autonomamente lesivo per la carriera dei militari.
L’errata “sussunzione” dell’Amministrazione: ufficiali esperti trattati come reclute
Il nocciolo giuridico della contesa risiede in quella che il TAR definisce un’“errata operazione di sussunzione” della fattispecie transitoria nell’alveo delle regole ordinarie. Il Comando Generale pretendeva di applicare il regime del d.lgs. 69/2001 (due anni da Sottotenente e quattro da Tenente), ignorando che i ricorrenti non appartengono al reclutamento standard da Accademia. Trattandosi di luogotenenti apicali transitati nel ruolo ufficiali in età avanzata, essi costituiscono un “comparto speciale ad esaurimento”. Per i giudici, applicare tempi di avanzamento concepiti per carriere trentennali a soggetti con limitata vita professionale residua è “logicamente incoerente” e frustra la ratio della riforma volta a valorizzare i quadri esperti.
Il paradosso della pensione: Capitani solo dopo il congedo?
La difesa ha evidenziato un paradosso insostenibile: molti ufficiali, entrati nel ruolo oltre i 55 anni di età, avrebbero raggiunto il grado di Capitano solo dopo sei anni, ovvero oltre il limite dei 60 anni previsto per il collocamento in quiescenza. Il TAR ha riconosciuto che il mantenimento dei tempi “ordinari” renderebbe il conseguimento del grado superiore “nei fatti preclusivo”, trasformando la promozione ottenuta per concorso in un mero titolo onorifico privo di effetti concreti prima della pensione. Una situazione che l’Amministrazione non è riuscita a giustificare nemmeno in sede difensiva, limitandosi a richiamare una discrezionalità legislativa definita dal Collegio come “irragionevole”.
Equiordinazione e “Lacuna Tecnica”: scatta l’analogia con i Carabinieri
Il TAR ha rilevato una vera e propria “lacuna tecnica” nell’art. 36 del d.lgs. 95/2017, che non specificava i tempi di promozione per la GdF. Per colmare tale vuoto, i giudici hanno invocato la legge n. 1089/1959, che impone l’applicazione alla Guardia di Finanza delle norme sullo stato e l’avanzamento vigenti per l’Esercito e l’Arma dei Carabinieri. Di conseguenza, deve trovare applicazione l’art. 2212-quinquiesdecies del C.O.M., che per i colleghi Carabinieri prevede tempi dimezzati: un anno nel grado di Sottotenente e due anni in quello di Tenente. Il mancato riconoscimento di questa procedura accelerata avrebbe violato il principio di equiordinazione tra le Forze di Polizia, obiettivo primario della legge delega 124/2015.
Una sentenza “Costituzionalmente Orientata” contro il disallineamento dei Corpi
La decisione si fonda sui canoni di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Il Collegio ha richiamato anche il parere consultivo del Consiglio di Stato sullo schema di riforma, che già ammoniva sul rischio di un “elevato contenzioso seriale” derivante dal disallineamento ingiustificato tra le diverse Forze di Polizia. L’interpretazione che estende i tempi abbreviati alla Guardia di Finanza è stata definita l’“unica soluzione costituzionalmente orientata”, garantendo la piena valorizzazione delle professionalità interessate e l’ottimizzazione delle risorse umane del Corpo.
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