Difesa

RIPRISTINO PROGRESSIONI ECONOMICHE PER CLASSI E SCATTI, LO STATO MAGGIORE DIFESA CHIARISCE GLI ASPETTI DELLO SBLOCCO

La Direzione Generale del personale Militare ha emanato disposizioni sul ripristino della progressione economica automatica per classi e scatti prevista per il personale dirigente e per quello ad esso assimilato, a decorrere dal 1 ° gennaio 2016.

Sono, quindi, ripristinate le procedure automatizzate di calcolo della progressione economica in parola, opportunamente modificate al fine di non includere nel computo il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2015 che, ai sensi dell’articolo 9, comma 21, del D.L. 78/2010, “non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti”.

Al fine di chiarire inequivocabilmente alcuni aspetti dello sblocco, di seguito, alcuni casi di applicazione del ripristino dell’istituto economico:

a,Personale omogeneizzato/dirigente già destinatario di trattamento dirigenziale prima del 01/01/2011 rimasto nel medesimo livello di inquadramento retributivo:

 

  • dal 01/01/2016 riprende il decorso del tempo utile alla maturazione della successiva classe/scatto;
    • 1: Ten.Col. omogeneizzato al grado stipendiale di Gen. B. e collocato alla seconda classe in data 01/09/2010 matura la terza classe in data 01/09/2017;
    • 2: Col. +25 anni dalla nomina ad ufficiale omogeneizzato al grado stipendiale del Gen. B. in data 20/09/2010, con un residuo temporale derivante dalla procedura di inquadramento di 12 mesi, maturerà la seconda classe in data 01/09/2016;

b.Personale omogeneizzato/dirigente che ha maturato il trattamento dirigenziale durante il periodo di blocco ovvero ha maturato un superiore livello di inquadramento retributivo:

  • dal 01/01/2015 è avvenuta la corresponsione del nuovo trattamento economico in conseguenza della cessazione da tale data degli effetti della disposizione di cui all’art. 9, commi 1 e 21 terzo e quarto periodo del D.L.78/2010;
  • dal 01/01/2016 riprende la decorrenza del tempo ai fini della maturazione della successiva classe/scatto, tenendo conto dei residui derivanti dalla procedura di inquadramento;
    • : Colonnello con +25 anni dalla nomina ad ufficiale inquadrato nella prima classe stipendiale del Gen. B. in data in data 20/08/2013 con un residuo derivante dall’inquadramento di 12 mesi, percepisce il relativo trattamento economico dal 01/01/2015 e matura la seconda classe in data 01/01/2017;

c.Personale che matura il trattamento dirigenziale ovvero un superiore livello di inquadramento retributivo successivamente al periodo di blocco:

  • Per tale personale nulla è innovato rispetto al passato
    • : Colonnello con +25 anni dalla nomina ad ufficiale inquadrato nella prima classe stipendiale del Gen. B. in data 20/08/2016 con un residuo derivante dall’inquadramento di 12 mesi, percepisce il relativo trattamento economico dal 20/08/2016 e matura la seconda classe in data 01/08/2017.

Tali disposizioni, pur ripristinando le progressioni economiche summenzionate, di fatto, non sterilizzano gli effetti del blocco sotto il profilo contributivo previdenziale ne, tantomeno, elimina le disparità di trattamento già evidenziate dagli ispettori del Ministero della Difesa.

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