Editoriale

Non basta cambiare il registro: servono regole d’ingaggio per le Forze dell’ordine

Apprendo dalla stampa che, in riferimento all’inseguimento conclusosi con la morte di un uomo in fuga nel Pescarese, il carabiniere alla guida del mezzo di servizio sarebbe stato annotato nel registro dei “diversamente indagati”, denominato 45-bis ed introdotto dall’ultimo decreto sicurezza.

Non conosco i dettagli della vicenda, quindi non mi pronuncio sul caso concreto né anticipo valutazioni che spettano alla magistratura.

Il tema della tutela giuridica degli operatori

La vicenda tuttavia consente di affrontare il tema della tutela giuridica degli appartenenti alle Forze dell’ordine quando agiscono in servizio, in situazioni operative rapide, rischiose e difficilmente valutabili a posteriori con la comodità del senno di poi.

Il modello 45-bis, introdotto dall’ultimo decreto sicurezza, è stato presentato come uno strumento di tutela per pubblici ufficiali e operatori che abbiano agito in presenza di una causa di giustificazione.

Il carabiniere, in realtà, non viene lasciato fuori dalla vicenda penale e viene comunque iscritto in un registro a parte della Procura, in relazione a un fatto astrattamente rilevante, con applicazione delle garanzie della persona sottoposta a indagini preliminari.

Cambia il registro, ma non il fatto che l’operatore resta sottoposto ad un procedimento penale, con tutto ciò che ne consegue sul piano umano, professionale, psicologico, economico e mediatico.

Questo non è di per sé il problema, perché la magistratura deve poter verificare se la condotta sia stata conforme alla legge, se vi fosse una causa di giustificazione, se l’azione fosse proporzionata, necessaria e corretta.

Il vero problema: l’assenza di regole chiare

Il problema è un altro: quali sono le regole che l’operatore deve seguire?

Oggi un appartenente alle Forze dell’ordine impegnato in un inseguimento o in un arresto si trova spesso in una zona grigia. Deve intervenire, deve impedire che chi fugge metta in pericolo altri cittadini, deve assumere decisioni in pochi secondi, ma poi rischia di essere giudicato per mesi o anni sulla base di criteri incerti, generici, elastici, spesso ricostruiti a posteriori.

Questo non è accettabile.

Un modello normativo già esistente

Esiste già, nel nostro ordinamento, un modello normativo più adeguato. L’art. 19, comma 3, della legge n. 145 del 2016, in materia di missioni internazionali, stabilisce che non è punibile il personale militare che, nel corso delle missioni, in conformità alle direttive, alle regole d’ingaggio o agli ordini legittimamente impartiti, fa uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica per le necessità delle operazioni militari.

Questo è il modello da seguire.

Se un militare italiano all’estero può operare dentro regole d’ingaggio chiare, perché un carabiniere, un poliziotto, un finanziere o un appartenente alla polizia locale impegnato in un inseguimento o in un arresto sul territorio nazionale deve essere lasciato nell’incertezza?

Regole tecniche, scritte e conoscibili prima dell’intervento

Le Forze dell’ordine non chiedono impunità, ma semplici regole tecniche, scritte, precise, conoscibili prima dell’intervento e valutabili dopo l’intervento.

Queste regole devono stabilire in anticipo quando si può inseguire, quando si deve interrompere l’inseguimento, quando si può utilizzare il veicolo di servizio come mezzo di coazione fisica, quando è consentita una manovra di contenimento, quando è legittimo bloccare fisicamente la fuga di chi rappresenta un pericolo per la collettività.

Una volta rispettate quelle regole, non deve esservi responsabilità penale per il solo fatto che l’esito dell’operazione sia tragico.

Lo stesso principio già applicato durante l’emergenza Covid

Del resto, lo Stato ha già seguito questa logica durante l’emergenza Covid, per gli esercenti le professioni sanitarie, il legislatore, limitandone la responsabilità penale per morte o lesioni ai soli casi di colpa grave e riconoscendo che chi opera in condizioni emergenziali, complesse e ad alto rischio non può essere giudicato con gli stessi criteri di chi agisce in condizioni ordinarie.

Lo stesso principio deve, quindi, valere per chi opera sulla strada, in divisa, davanti a un soggetto che fugge, che non rispetta l’alt, che mette a rischio sé stesso, gli operatori e i cittadini.

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