Polizia

Poliziotto in malattia alle gare di cross, condannato dalla Corte dei Conti. “Anche se per causa di servizio, il congedo serve al recupero fisico”

Con atto di citazione la Procura regionale della Corte dei Conti dell’Umbria, ha chiesto la condanna di un Assistente Capo della Polizia di Stato al pagamento di € 25.489,90 in favore del Ministero dell’Interno, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Procura ha evidenziato che il dipendente pubblico, con qualifica di assistente capo coordinatore della polizia di Stato, assente dal servizio per malattia (patologia lombare) per periodi molto lunghi (arco temporale, luglio 2015/ottobre 2016), con certificazione medica recante riposo assoluto e cure mediche, era invece presente a competizioni sportive di motocross in varie parti d’Italia, procedendo all’assistenza del team con svariate prestazioni incompatibili con lo stato di malattia (smontaggio del gazebo, attività di meccanico, carico e scarico delle moto e delle attrezzature di gara).

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Dalla documentazione depositata dalla Procura regionale è emerso anche come la stessa attività di spostamento da casa alle località delle competizioni (spesso implicante viaggi di chilometri), la deambulazione sul terreno accidentato di gara, l’attività di movimentazione implicante un uso disinvolto degli arti inferiori e della schiena, fossero manifestamente incompatibili con lo stato di salute documentato nei certificati medici presentati all’Amministrazione per evitare la fruizione del congedo ordinario.

Per tale ragione la Procura regionale ha chiesto il pagamento di € 10.198,54 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla erogazione a vuoto della retribuzione nei periodi interessati dalla falsa certificazione medica, nonché € 15.291,36 a titolo di danno all’immagine.

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La Corte dei Conti dell’Umbria ha condannato il poliziotto al pagamento di quanto richiesto dalla Procura Regionale.

Circa il danno patrimoniale – sottolinea la Corte – è corretta la quantificazione alla luce della documentazione raccolta che assevera la circostanza che nel periodo coperto da congedo straordinario il convenuto era lontano dalla propria abitazione intento allo svolgimento di attività non curative, né terapeutiche. Emerge, quindi, una condotta assenteistica ingiustificata in considerazione del fatto che le movimentazioni del proprio corpo documentate dagli organi accertatori sono incompatibili con le infermità e lo stato di malattia invocato dal dipendente onde fruire del congedo straordinario per malattia.

Il convenuto – evidenzia la Corte – non ha generalmente contestato la propria partecipazione alle gare, come peraltro confermato dalla propria difesa nel corso dell’udienza. Ha affermato in sostanza che il proprio stato di salute sarebbe incompatibile con l’attività di servizio, ma non con la partecipazione alle gare di motocross. Tale affermazione – secondo la Corte dei Conti – è assolutamente inaccettabile.

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L’allontanamento dalla propria abitazione, durante il congedo straordinario per motivi di salute, è ammessa in circostanze eccezionali e straordinarie (per esempio, per sottoporsi alle cure prescritte, per recarsi dal medico, per sottoporsi a trattamento fisioterapico o di ginnastica posturale), non di certo per partecipare ad attività ludiche, sportive, rischiose o comunque aventi caratteri tali da non essere allineate all’obiettivo del ripristino delle migliori funzionalità corporee e della guarigione. La concessione del congedo straordinario, difatti, è finalizzata al recupero fisico del dipendente, il quale è tenuto a non svolgere attività immediatamente o mediatamente incompatibili con tale obiettivo.

Il pubblico dipendente – evidenzia la Corte dei Conti – in congedo straordinario deve comportarsi in buona fede sforzandosi di raggiungere una guarigione il più possibile immediata e durevole.

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Lo spostamento con i mezzi speciali utilizzati dal poliziotto, il sollevamento di carichi anche lievi, i piegamenti, lo stare seduto in auto per raggiungere le aree delle gare, di certo non ha agevolato il percorso di cura e, peraltro, può anche avere svolto un ruolo di concausa nell’eventuale aggravamento della patologia. In ogni caso, il fatto che la infermità sia stata ricondotta a causa di servizio non consente al dipendente di mettersi in malattia, richiedendo la concessione del congedo straordinario, per poi recarsi in aree accidentate onde prendere parte a ‘team di motocross’, prestando assistenza e supporto alla squadra.

Del resto le svariate certificazioni mediche esibite dal convenuto sono state rilasciate con causali univoche e finalità di riposo e cura,

Il poliziotto – conclude la Corte dei Conti – allontanatosi dalla propria abitazione per ore, ben avrebbe potuto lasciare la propria dimora per recarsi al lavoro, e chiedere di essere adibito ad attività lavorative senza carico, compatibili con la propria malattia.

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