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Poliziotta aggredita dal cane di un collega. Risarcimento per causa di servizio atteso da 10 anni: il TAR condanna l’amministrazione

La ricorrente, Assistente Capo Conduttore Cinofilo presso la Squadra Cinofili della Questura di Bologna, ha esposto che nel 2010 era aggregata presso la Scuola di Polizia Centro di coordinamento per i servizi cinofili della Polizia di Stato di Nettuno (Roma) e che il 19 maggio 2010, alle ore 16.00, mentre effettuava il regolare turno di servizio presso il predetto Centro era stata aggredita dal cane condotto da un collega, che le si avventava contro addentandole con forza l’avambraccio destro.

La ricorrente era stata condotta immediatamente al più vicino Pronto Soccorso presso gli Ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno, dove i sanitari avevano suturato la ferita.

Con raccomandata del 12 aprile 2012 la ricorrente aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti al Ministero dell’Interno, che aveva inviato ai Reparti di P.S. la richiesta della documentazione relativa al sinistro; tuttavia la ricorrente non aveva ricevuto alcun risarcimento.

La ricorrente ha dunque adito il TAR che ha accolto il ricorso.

La ricorrente ha dedotto, al riguardo, che il Centro di addestramento non era munito di adeguati percorsi differenziati per operatori accompagnati dai cani e non, e che il cane aggressore non era munito di museruola.

Tali circostanze, non contestate, evidenziando la responsabilità dell’Amministrazione, quale datore di lavoro, per il sinistro accaduto, non essendo stata organizzata una viabilità sicura, separando le corsie e creando percorsi differenziati, al fine di impedire contatti con gli agenti muniti di cane ed evitare, così, il verificarsi di eventi quali quello in esame.

Deve quindi ritenersi che la condotta dell’Amministrazione, che non ha adottato tutti gli accorgimenti necessari per impedire l’evento dannoso, abbia contribuito al verificarsi dell’incidente.

Alla luce di quanto sin qui esposto risultano quindi provati sia il nesso causale tra l’infortunio occorso alla ricorrente e la condotta inadempiente del datore di lavoro della stessa, sia la dipendenza dell’infortunio “de quo” da causa di servizio, in quanto avvenuto durante l’orario lavorativo dell’odierna ricorrente ed in occasione dello svolgimento delle sue mansioni.

Con riferimento al quantum, dal certificato del Pronto soccorso del giorno del sinistro risulta una prognosi iniziale di giorni 10, mentre l’Ufficio sanitario della Questura di Bologna ha assegnato ulteriori giorni di malattia, fino al 3 settembre 2010, ed ulteriori 15 giorni risultano dal referto dell’8 settembre 2010; non è stata allegata documentazione medica ulteriore, ma è stata prodotta perizia di parte dalla quale risulta una percentuale di invalidità permanente del 5%.

La quantificazione dell’invalidità deve quindi essere determinata in giorni 50 di invalidità totale, giorni 70 di invalidità al 50%, più il 5% di invalidità permanente, non contestata.

L’Amministrazione deve dunque essere condannata al risarcimento del danno liquidato secondo tali criteri in favore della ricorrente, decurtato quanto eventualmente percepito a titolo di equo indennizzo.

Sulle somme riconosciute, come sopra determinate, devono essere computati sia la rivalutazione monetaria che gli interessi nella misura del tasso legale, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate anno per anno In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei termini indicati in motivazione.

Il TAR ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese liquidante  in complessivi euro 1500,00.

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