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Allievo maresciallo prosciolto per guida in stato di ebbrezza. Reintegrato dal Consiglio di stato. “Ricostruita la carriera”

Il ricorrente, già vincitore del concorso per l’ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in data 12 novembre 2010, mentre frequentava detto corso, riceveva la notifica del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui veniva prosciolto dalla relativa ferma contratta con l’Arma dei Carabinieri “per mancanza del requisito previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera b) numero 3) del bando di concorso”.

La suindicata misura espulsiva era assunta sul rilievo che il ricorrente si trovasse “in una situazione incompatibile con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei Carabinieri” e tanto in relazione ad una vicenda accaduta in data 18 aprile 2010 in cui, a seguito di processo verbale elevato a cura della Polstrada di Montecatini in sede di controllo delle disposizioni del codice della strada, il ricorrente era stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

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Il ricorrente impugnava il provvedimento di proscioglimento innanzi al T.A.R. Lazio che dapprima accoglieva l’istanza cautelare, con ordinanza n. 10545/2010, tanto che il ricorrente, a gennaio 2011, veniva riammesso al corso e successivamente, con sentenza n.4483 del 23 maggio 2011, respingeva il ricorso.

Il ricorrente, nelle more nuovamente prosciolto, impugnava la suddetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato il quale, accoglieva l’appello annullando il decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare recante il proscioglimento dalla ferma in questione.

Il ricorrente, dunque, veniva definitivamente riammesso al corso che, infine, superava brillantemente divenendo sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, laureatosi primo del corso.

RICORSO AL TAR

Con il ricorso al TAR LAZIO il ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere gli emolumenti non percepiti nel periodo di assenza forzata dal corso e, in sostanza, alla ricostruzione di carriera.

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La sentenza del Consiglio di Stato, a seguito della quale il ricorrente è stato riammesso definitivamente al corso, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di proscioglimento sia per difetto di motivazione sia per sostanziale insussistenza dei presupposti; ne discende che, ferma restando la necessità che il ricorrente ultimasse la frequenza del corso recuperando i periodi persi, come peraltro chiaramente stabilito nel decreto del 18 ottobre 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, allo stesso vanno riconosciuti gli emolumenti non percepiti per il periodo di assenza forzata dal corso.

Deve, in proposito, richiamarsi il risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale declinato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 10 del 10 dicembre 1991, secondo cui il diritto alla retribuzione, in presenza di un rapporto sinallagmatico regolarmente costituito, va riconosciuto ove illegittimamente interrotto, dovendo l’Amministrazione ripristinare integralmente il rapporto stesso in tutti i suoi aspetti, compresa la retribuzione che può stimarsi connaturata alla situazione preesistente.

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