Avvocato Militare

Guardia di Finanza non accoglie istanza di un Maresciallo con figlio portatore di handicap. Consiglio di Stato riconosce ‘Situazione Straordinaria’ e autorizza trasferimento in deroga

Una recente decisione del Consiglio di Stato ha fornito una chiara interpretazione riguardo alle politiche di trasferimento all’interno delle forze armate, e in particolare della Guardia di Finanza, quando si tratta di situazioni familiari straordinarie. La decisione riguarda il caso di un Maresciallo che ha richiesto il trasferimento definitivo presso il provinciale di Brindisi per provvedere all’assistenza del figlio portatore di handicap.

Il Maresciallo aveva presentato una richiesta di trasferimento “per situazioni straordinarie” nel giugno 2021, sottolineando le complesse condizioni di salute del figlio, riconosciute come handicap dalla commissione medica competente. Tuttavia, la sua richiesta era stata respinta dall’Amministrazione, che aveva ritenuto non fosse “assolutamente indispensabile” la sua presenza a Brindisi e che le esigenze del minore sarebbero potute essere sopperite dalla madre presente in loco.

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Il ricorso al TAR Emilia Romagna

Il militare ha quindi presentato un ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, che ha accolto la sua impugnativa, riconoscendo la gravità della situazione familiare e la necessità di tutelare il diritto alla salute del minore. Questa decisione è stata però impugnata dal Ministero dell’Economia, che ha presentato un appello al Consiglio di Stato, contestando l’interpretazione del TAR sulla sussistenza di una situazione di “straordinarietà”.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero dell’Economia, confermando la legittimità della sentenza del TAR. La decisione si basa sul “Testo unico sulla mobilità del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri” del 2017, secondo cui un militare può richiedere un trasferimento in presenza di “situazioni del tutto eccezionali, connotate da estrema delicatezza o gravità”.

La Corte ha ritenuto che la condizione del figlio del Maresciallo rientri in questa definizione, sottolineando l’importanza di valori costituzionali come la salute e la protezione dell’infanzia. Secondo il Consiglio di Stato, la presenza costante dei genitori è necessaria per la tutela della salute di un bambino con handicap, e il trasferimento del nucleo familiare potrebbe costituire una “situazione nuova” potenzialmente pregiudizievole per l’equilibrio del minore.

Inoltre, la Corte ha respinto l’argomentazione del Ministero secondo cui il trasferimento avrebbe dovuto essere subordinato alla disponibilità di posti in organico, sottolineando che l’Amministrazione dovrebbe avere un ampio margine di apprezzamento dell’interesse del privato rispetto a quello pubblico. D’altronde, come già di recente affermato dal Consiglio di Stato, l’esubero di personale che caratterizza i Comandi di una Provincia non può essere opposta a chi si trovi nella “situazione eccezionale”, poiché significherebbe «far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale» (leggi qui la sentenza).

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In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo sussistano i presupposti di straordinarietà per l’applicazione del trasferimento in deroga e respingendo l’appello del Ministero dell’Economia condannando la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2mila. Questa decisione costituisce un importante precedente nell’interpretazione delle normative sulla mobilità all’interno delle forze armate italiane in presenza di situazioni familiari straordinarie.

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