Avvocato Militare

Braccio di ferro tra Guardia di Finanza e Comune per Ufficiale: Consiglio di Stato bacchetta le Fiamme Gialle

(di Avv. Umberto Lanzo) – Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato su una controversia riguardante la richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni avanzata da un Tenete della Guardia di Finanza per ricoprire l’incarico dirigenziale di dirigente del Settore Reparti Speciali nell’ambito della Direzione Corpo di Polizia Locale del Comune di Genova.

L’incarico dirigenziale al Tenente

La vicenda ha inizio quando nell’ottobre 2022 il Sindaco di Genova assegna al tenente, in servizio presso la D.I.A., l’incarico dirigenziale per 5 anni. Dopo aver ottenuto il parere favorevole dal Comandante Regionale Liguria e dalla stessa D.I.A., l’ufficiale fa richiesta di aspettativa al Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il diniego del Comando Generale

Tuttavia, con provvedimento del 22 dicembre 2022, il Comandante Generale respinge l’istanza. Nelle motivazioni si fa riferimento alla discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare tali richieste, in considerazione delle esigenze funzionali e organizzative del Corpo e delle carenze di organico.

Il ricorso al TAR e l’appello al Consiglio di Stato

L’ufficiale decide quindi di presentare ricorso al TAR Liguria, lamentando l’incompetenza del Comandante Generale e la genericità delle motivazioni addotte nel provvedimento di diniego. Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo che l’organo competente a decidere sull’istanza fosse il Ministro dell’Economia e delle Finanze e non il Comandante Generale.

L’Amministrazione propone appello al Consiglio di Stato, rivendicando la legittimità del diniego e la competenza del Comandante Generale. Nella sentenza il Consiglio di Stato respinge l’appello, confermando l’incompetenza e analizzando nel dettaglio la normativa di riferimento.

In particolare, è richiamato l’art. 26 della legge 183/2010, che in deroga al divieto generale per il personale militare di assumere incarichi alle dipendenze di soggetti pubblici, consente il conferimento di incarichi dirigenziali previa autorizzazione del Ministro competente. L’aspettativa può quindi essere concessa solo dopo tale autorizzazione.

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L’assenza dell’autorizzazione ministeriale

Il Consiglio di Stato rileva che nel provvedimento impugnato non vi è traccia dell’autorizzazione ministeriale, che doveva precedere logicamente e giuridicamente l’eventuale concessione dell’aspettativa. Pertanto, pur formalmente diretto a negare l’aspettativa, il provvedimento del Comandante Generale si configura nei fatti come un implicito diniego di autorizzazione, fuori dalla sua competenza.

La sentenza chiarisce inoltre che nel valutare le richieste di autorizzazione il Ministero può considerare anche le conseguenze organizzative e funzionali di eventuali aspettative, ma deve motivare adeguatamente un eventuale diniego, tenendo conto di tutti gli elementi del caso.

La condanna dell’Amministrazione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e condanna l’Amministrazione militare al pagamento delle spese processuali in favore dell’ufficiale, liquidate in €5.000,00. Si tratta di un elemento significativo, poiché sottolinea la responsabilità dell’Amministrazione nell’aver emanato un provvedimento viziato e illegittimo, ledendo le aspettative dell’ufficiale. La condanna alle spese rafforza dunque le conclusioni del Consiglio di Stato, che ribadisce come in questo caso l’Amministrazione abbia agito fuori dalla propria competenza e senza adeguata motivazione. Un monito per il futuro a gestire con maggiore attenzione richieste e iter procedurali complessi come quello in esame.

Si conclude così una vicenda che vede contrapposti gli interessi dell’Amministrazione militare al buon funzionamento del Corpo e le aspettative di crescita professionale del singolo ufficiale. La pronuncia del Consiglio di Stato fa chiarezza su un iter procedurale complesso, ribadendo la competenza ministeriale e la necessità di motivazioni solide e non arbitrarie per limitare la mobilità del personale militare verso incarichi nella pubblica amministrazione.

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