Avvocato Militare

Militare e consigliere comunale: il TAR boccia il trasferimento per svolgere il mandato


(di Avv. Umberto Lanzo)

Quando la divisa pesa più della fascia tricolore

Il TAR dell’Umbria respinge il ricorso di un Sottufficiale dell’Esercito che chiedeva il trasferimento temporaneo per motivi elettivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha recentemente messo un punto fermo su una vicenda che ha contrapposto dovere militare e impegno politico locale. Al centro del caso, il ricorso presentato da un Sergente Maggiore Aiutante contro il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito

Il sottufficiale, in servizio alla Scuola di Lingue Estere dell’Esercito, aveva richiesto l’assegnazione temporanea in una sede vicina al Comune leccese dove ricopriva incarichi istituzionali, tra cui consigliere comunale e assessore dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”. Ma la risposta dell’Amministrazione fu un secco “no”, e il TAR ha confermato: non ci sono margini per lo spostamento.

“Il ricorso è infondato, poiché l’Amministrazione ha adeguatamente illustrato le ragioni organizzative che ostano all’accoglimento dell’istanza”.


Permessi elettivi: cosa dice la legge

L’art. 78 del TUEL non garantisce un diritto, ma una facoltà condizionata dall’organizzazione militare

Secondo quanto stabilito dall’art. 78, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, i lavoratori eletti negli enti locali possono chiedere il trasferimento temporaneo per espletare le funzioni elettive. Ma attenzione: non si tratta di un diritto soggettivo pieno, bensì di un interesse legittimo che deve essere bilanciato con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Il TAR ha ribadito che, soprattutto nel settore della difesa, il principio di priorità nella valutazione della richiesta non si traduce in un’accoglienza automatica. L’equilibrio tra interesse pubblico e aspettative del dipendente resta centrale.

“Il buon andamento dell’attività amministrativa – scrivono i giudici – deve prevalere quando la struttura non può permettersi vuoti d’organico”.

“L’art. 78 del TUEL non attribuisce al dipendente un diritto incondizionato, ma impone una valutazione comparativa tra esigenze pubbliche e private”.


Il nodo Lecce e Bari: organici saturi e incompatibilità

Le sedi richieste erano sovralimentate e la struttura attuale non consentiva distacchi

L’Amministrazione militare ha respinto la richiesta non con formule generiche, ma con una motivazione che il TAR ha definito “circostanziata, completa e immune da vizi logici”. La richiesta di trasferimento presso sedi più vicine al Comune leccese è stata valutata, ma si è scontrata con una realtà organizzativa inamovibile. Come si legge nella sentenza, “tutte le sedi indicate dal ricorrente risultano eccedenti la dotazione organica prevista per la sua categoria”, in particolare Lecce, dove il Reggimento e la Scuola di Cavalleria erano già “sovralimentati sino al 129% rispetto alla forza teorica”. Non una semplice saturazione, ma un eccesso strutturale.

La sede attuale di servizio, Perugia, presentava invece “una copertura esattamente corrispondente ai posti previsti: otto sottufficiali in servizio per otto posizioni disponibili”. Spostare anche un solo militare avrebbe comportato “una vacanza organica non ripianabile a breve termine”, compromettendo così l’efficienza del reparto. Secondo il Collegio, “l’equilibrio organico attuale rappresenta un limite strutturale non superabile, né attraverso redistribuzioni, né con deroghe”.

“Non risulta possibile accogliere l’istanza in quanto tutte le sedi indicate risultano già eccedenti la dotazione organica prevista per la categoria del ricorrente”.

“La sede di attuale servizio ha un equilibrio organico che non consente redistribuzioni senza compromettere l’operatività del reparto”.


Le ragioni del ricorrente non convincono

La denuncia di irregolarità non trova riscontro: nessun vizio logico, nessun difetto istruttorio

Il ricorrente ha cercato di scardinare il diniego, evocando un ventaglio di censure: presunta violazione della normativa elettorale, carenza d’istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà nelle motivazioni. Ma il TAR non ha trovato appigli. La sentenza respinge ogni profilo sollevato, sottolineando che “l’Amministrazione ha dato conto in modo puntuale delle ragioni del diniego, senza che possano ravvisarsi incongruenze o illogicità nell’iter valutativo”.

Quanto all’argomento dell’equivalenza delle mansioni – secondo cui il militare avrebbe potuto essere impiegato in altri incarichi compatibili nella nuova sede – i giudici sono netti: “la mobilità temporanea prevista dall’art. 78 TUEL non comporta un diritto al reimpiego automatico in mansioni analoghe, specie quando mancano i presupposti organici”. Né può assumere rilievo, prosegue la pronuncia, “la sovralimentazione in sé delle sedi richieste, che è effetto delle ordinarie dinamiche logistiche e non indice di discrezionalità sviata”.

La censura più ambiziosa, quella di presunta violazione dell’obbligo di motivazione, viene smontata punto per punto: “l’atto impugnato reca un’articolata illustrazione delle criticità operative che ostano all’assegnazione temporanea; nessun difetto istruttorio è rilevabile”.

“La censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione appare infondata, atteso che l’Amministrazione ha dettagliatamente illustrato le criticità operative connesse al trasferimento richiesto”.

“Non è riscontrabile alcun vizio logico né contraddittorietà nella determinazione assunta, che risulta espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile”.


Il verdetto: istanza respinta, trasferimento negato

L’interesse pubblico prevale: il militare resta a Perugia

Con una sentenza molto articolata, il TAR ha confermato che la richiesta del ricorrente è infondata, e ha ritenuto legittimo il doppio diniego da parte dell’Esercito.

Il principio stabilito è chiaro:

“La possibilità di avvicinamento ai sensi dell’art. 78 TUEL deve essere esaminata con priorità, ma non garantita in assenza di una collocazione organica utile e compatibile”.

La giurisprudenza citata dal Collegio (TAR Emilia-Romagna, Consiglio di Stato, TAR Lazio) rafforza l’idea che non si può ottenere un beneficio elettorale in danno dell’operatività dell’apparato militare, anche quando l’incarico politico è legittimo e meritevole.

“Il sacrificio dell’interesse individuale del ricorrente è giustificato dalla prevalenza dell’interesse pubblico al buon andamento e alla funzionalità dell’amministrazione militare”.


Quando la politica incontra i vincoli della divisa

Un caso emblematico di conflitto tra partecipazione democratica e disciplina militare

Questa sentenza non è solo una vicenda personale, ma un precedente rilevante per tutti i militari candidati o eletti nei consigli comunali. La partecipazione alla vita pubblica locale è tutelata, ma non a scapito del buon andamento dei reparti.

La sentenza chiude (per ora) la questione, ma il bilanciamento tra dovere civile e disciplina militare rimane un tema aperto, soprattutto in un Paese dove la partecipazione democratica si intreccia con una pubblica amministrazione sempre più stratificata e sotto pressione.


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