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Il TAR bacchetta la Guardia di Finanza e ordina esecuzione sentenza di trasferimento di un Appuntato. “Entro 60 giorni o commissario ad acta”

Il ricorrente Appuntato della Guardia di Finanza ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione di una sentenza in epigrafe, con cui lo stesso TAR, nell’accogliere il ricorso proposto, ha annullato il provvedimento impugnato di rigetto della sua domanda di trasferimento dal Comando di Fiumicino Aeroporto a quello presso il II Gruppo di Roma – Lido di Ostia, con “conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente al trasferimento presso la sede invocata” ed ordine di trasferimento del militare presso la sede invocata.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, a tal fine evidenziando di aver proposto relativo appello al Consiglio di Stato avverso detta pronuncia del T.A.R..

IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO

Il ricorso, secondo il TAR, è fondato, stante il palese inadempimento dell’amministrazione intimata. Priva di rilievo – sottolineano i giudici amministrativi – appare la deduzione svolta in giudizio dall’amministrazione resistente, con cui quest’ultima evidenzia come la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia stata (all’epoca) impugnata, attesa la proponibilità del rimedio dell’ottemperanza anche in relazione alle sentenze di primo grado del giudice amministrativo, attesa la loro immediata esecutività ove non sospese in sede cautelare dal Consiglio di Stato, a ciò aggiungendosi anche la circostanza che detta pronuncia sia stata medio tempore integralmente confermata dal Consiglio di Stato, Sezione II, che con sentenza n. 859/2020, depositata il 3 febbraio 2020, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la pronuncia di cui si chiede l’esecuzione, lo ha respinto per l’effetto confermando il diritto al trasferimento del ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, dovendo, quindi, ordinarsi al Comando Generale della Guardia di Finanza di dare integrale esecuzione alla sentenza entro un termine che appare equo al Collegio fissare in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore, provvedendo al trasferimento del ricorrente presso la sede desiderata.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze – con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo dipartimento – quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari.

Il TAR ha, inoltre, condannato l’amministrazione alle spese liquidate in complessivi euro 1.000,00 e rifusione del contributo unificato.

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