Avvocato Militare

L’ARMA NON MOTIVA ADEGUATAMENTE LE ESIGENZE DI ORGANICO. CARABINIERE TRASFERITO, SI RICONGIUNGE CON LA FAMIGLIA

Il ricorrente è un Appuntato dell’Arma dei carabinieri in servizio presso la Stazione di Nocera Inferiore, dall’8 gennaio 2007. Nel 2016 l’intero nucleo familiare si è trasferito da Angri (SA) a Corato (BA), dove la moglie ha trovato lavoro quale impiegata a tempo indeterminato. Il ricorrente, stante la distanza di oltre 200 km dal luogo di lavoro, può rientrare presso il suo nucleo familiare solo periodicamente, quando non è in servizio. La perdurante assenza ha cagiona rilevanti e negative ripercussioni sulla salute psico-fisica dei figli, i quali, dopo il trasferimento della famiglia e i reiterati allontanamenti del padre, hanno improvvisamente cominciato a soffrire di immotivate ed estreme crisi di pianto diurne, disturbi del sonno e difficoltà di addormentamento.

Nel giugno 2016 il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 398 del R.G.A. istanza di trasferimento presso la Legione Carabinieri Puglia per «ricongiungimento al coniuge lavoratore». Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto, inizialmente, di acquisire «certificazione sanitaria specialistica recente relativa alle attuali condizioni di salute dei figli» dell’esponente ed ha successivamente disposto il non accoglimento dell’istanza.

Secondo il T.A.R. di Salerno:

Il Comando Generale pur avendo richiesto e ricevuto apposita certificazione sanitaria relativa alle condizioni di salute dei figli del ricorrente, non ne ha tenuto conto in sede di motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare in modo del tutto generico che «in relazione al parere espresso dalla Direzione di Sanità [che ha giudicato «rilevante» la certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente] l’assistenza ai familiari può essere fornita, all’occorrenza, dai congiunti presenti sul posto benché gravati da problematiche personali e lavorative», nonostante dalla documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente emerga in maniera evidente la necessità e insostituibilità, per i figli minori, della specifica presenza della figura paterna;

Inoltre nel provvedimento impugnato si legge che «la circolare sopra richiamata, disciplinante il ricongiungimento al coniuge lavoratore, subordina il ricongiungimento medesimo alle prioritarie ed incomprimibili esigenze di organico e servizio»; tali esigenze tuttavia non risultano adeguatamente rappresentate, atteso che il Comando si è limitato a enunciare in modo generico «la deficitaria situazione organica del Comando di Corpo di appartenenza, che allo stato registra una carenza organica di 223 Brigadieri, Appuntati e Carabinieri», senza riferimento specifico alla situazione del Reparto ove il ricorrente presta servizio.

Il T.A.R. di Salerno ha sottolineato inoltre che

– con precedente provvedimento n. 333596/T-13-5 del 15 settembre 2016, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha negato il trasferimento di un Appuntato presso il Comando Legione Carabinieri Campania, sul presupposto della «indisponibilità di posti vacanti nelle posizioni organiche di corrispondente livello retributivo del militare (Appuntati e Carabinieri) presso il Comando Legione Carabinieri “Campania” (+2,60 %) e il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno (+2,27 %)»;

– con precedente provvedimento n. 352720/T-6-6 del 16 maggio 2017, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha negato il trasferimento di un Carabiniere Scelto presso il Comando Legione Carabinieri Campania, sul presupposto della «indisponibilità di posti d’impiego vacanti nelle posizioni di corrispondente livello retributivo del militare presso il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino (+4 Appuntati e Carabinieri) e il Comando Legione Carabinieri “Campania” (+111 Appuntati e Carabinieri)»;

Dall’Allegato B alla circolare n. 944001-1/T46-1 Pers. Mar., emerge inoltre che, per l’anno 2017, non risultano posti disponibili per il trasferimento a domanda di Appuntati e Carabinieri in entrata presso il Comando Provinciale di Salerno, dove presta servizio il ricorrente;

Il Tribunale Amministrativo di Salerno ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e condannato il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.000,00.

 

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