Avvocato Militare

Ispettore di Polizia Sospeso per tre mesi: in qualità di comandante vicario non era autorizzato a sovvertire le direttive senza motivazioni valide

Il ricorrente ispettore superiore sostituto commissario della Polizia di Stato è stato sanzionato con la sospensione dal servizio per tre mesi perché «nella veste di responsabile pro tempore del Compartimento, stante l’assenza dal servizio del proprio Dirigente, impartiva disposizioni al personale della segreteria al fine di non inserire nella programmazione settimanale i turni domenicali e/o festivi assicurati dal personale del ruolo degli Ispettori del Compartimento; impartiva altresì la disposizione di escludere la presenza in servizio, con turnazione nella giornata di sabato, del personale in regime di settimana corta ritenuta non indispensabile e infine si assentava dal servizio fruendo, senza richiesta né comunicazione al Servizio Polizia Ferroviaria, di un periodo di congedo ordinario in alcune giornate persino interrotto per supposte esigenze di servizio. Perseverava in tale atteggiamento nonostante le rimostranze degli addetti alla Segreteria, manifestando con tali condotte dispregio delle disposizioni impartite in precedenza dal proprio Dirigente in merito al regolare impiego del personale e corretta programmazione dei servizi violando sistematicamente quegli obblighi di leale collaborazione verso la dirigenza, tanto più propri dei Sostituti Commissari, ed esercitando i poteri conferitegli dalla contingente funzione eccedendo consapevolmente nella discrezionalità organizzativa dell’ufficio in maniera da creare una situazione di nocumento per l’Amministrazione».

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Il ricorrente ha fatto appello contro la sentenza del TAR in cui è stato respinto il suo ricorso contro la  sanzione disciplinare. Ha sostenuto che la mancanza di indicazioni specifiche sui settori del Compartimento che sono stati chiusi e sul danno effettivo alla continuità del servizio rendevano la gestione del personale disponibile diversa da quella prevista dal dirigente, ma non costituivano una violazione del buon andamento dell’ufficio. Ha anche sostenuto che, in quanto vicario, aveva la facoltà di gestire il personale in modo diverso da quello previsto dal dirigente e non aveva violato i suoi doveri di subordinazione gerarchica.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Tuttavia, i verbali delle dichiarazioni testimoniali presenti negli atti della causa confermano che il dirigente aveva imposto che i turni per le domeniche e le festività dovessero essere inclusi nella programmazione settimanale e che fosse garantita la presenza di personale, anche nei giorni di sabato, attraverso la turnazione tra coloro che lavoravano solo per una settimana. Di conseguenza, le diverse disposizioni impartite dal ricorrente, in assenza del dirigente, erano in contrasto con le direttive organizzative emanate dal superiore gerarchico, che avevano lo scopo di garantire la continuità e l’efficacia del servizio di polizia. La sua posizione temporanea di vicario non lo autorizzava a sovvertire le direttive senza motivazioni valide.

Inoltre, il fatto che il ricorrente avesse goduto di un congedo durante la sostituzione del dirigente e durante le festività natalizie ha causato una perturbazione alla regolarità del servizio di istituto. Questo è stato confermato dall’intervento del Servizio di Polizia Ferroviaria, preoccupato dalla mancanza di un responsabile apicale. Questa situazione è stata documentata e non è stata contestata dal ricorrente.

In sintesi, il ricorrente ha cercato di negare le violazioni della disciplina sostenendo che non vi era una specifica indicazione dei settori chiusi e del danno alla continuità del servizio. Tuttavia, i verbali delle dichiarazioni testimoniali presenti negli atti della causa e l’intervento del Servizio di Polizia Ferroviaria dimostrano il contrario. Il ricorrente, inoltre, ha sostenuto di avere la facoltà di gestire il personale in modo diverso da quello previsto dal dirigente, ma questa era una posizione infondata in quanto la sua temporanea posizione di vicario non lo autorizzava a sovvertire le direttive senza motivazioni valide.

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