Avvocato Militare

POLIZIOTTO IRRIGUARDOSO CON IL SUPERIORE: SENZA TESTIMONI IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO

Non ci sarà nessuna sanzione disciplinare per un assistente capo della Polizia di Stato di Campobasso che, nel rappresentare alla propria dirigente alcune problematiche dell’ufficio, si era visto impartire una punizione dai suoi superiori per aver utilizzato toni inappropriati e offensivi.

Quel provvedimento, infatti, è stato impugnato dai legali dell’assistente capo della Polizia, gli avvocati Guido Rossi e Raffaele Fallone e, ora il Tribunale Amministrativo Regionale con la sentenza numero 529 del 2017, ha accolto il ricorso.

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Campobasso, in data 29.7.2014 rassegnava al suo Questore una relazione di servizio, per segnalare alcune criticità all’interno dell’Ufficio (riduzione di personale addetto, aumento dei carichi di lavoro, eccessivo stress degli operatori, ecc.). Lo stesso chiedeva e otteneva poi, in data 13.11.2014, dalla sua dirigente, di essere ricevuto per spiegare le ragioni della stesura e dell’invio della relazione scritta di doglianze al Questore. Il colloquio tra il ricorrente e la sua capufficio si svolgeva a porte chiuse, in assenza di testimoni, nella stanza della stessa dirigente. Sennonché, a conclusione dell’incontro, la dirigente segnalava per iscritto al dirigente della Divisione del Personale della Questura, un presunto comportamento irriguardoso tenuto dal ricorrente nei suoi confronti, proprio nel corso del colloquio del 13.11.2014. Ne seguiva una contestazione d’addebito e l’applicazione della misura disciplinare.

Ebbene secondo il T.A.R. Molise non può escludersi che il ricorrente abbia usato parole poco consone o irriguardose nei confronti della sua capufficio e superiore gerarchico, ma ciò è avvenuto in un colloquio tra l’interessato e la capufficio medesima, svoltosi a porte chiuse, in assenza di testimoni, all’interno della stanza della dirigente. Nella specie, non risulta da riferimenti esterni che vi sia stata tra l’incolpato e la parte offesa una discussione dai toni concitati, dato che avrebbe potuto essere agevolmente acquisito o confermato mediante le testimonianze del personale presente in quel momento nelle stanze attigue. L’escussione dei testi a discarico, indicati dal ricorrente nel procedimento disciplinare, o anche solo una rapida interrogazione del personale presente al momento nelle vicinanze dell’ufficio (dove è avvenuto il fatto contestato come illecito disciplinare), avrebbe consentito di accertare, quanto meno, se il colloquio avesse avuto toni pacati ovvero concitati. Sennonché, nessun teste è stato sentito. L’istruttoria, nella specie, è risultata alquanto sbrigativa e frettolosa, senza dire che, nel procedimento disciplinare, impedendo l’escussione dei testi a discarico, non si è consentito al dipendente di spiegare tutte le possibili difese e giustificazioni. Nella sentenza della Corte costituzionale n. 182/2008, il diritto di difesa non ha un’applicazione piena nell’ambito dei procedimenti disciplinari (non è cioè paragonabile al diritto di difesa nel processo penale) e, tuttavia, l’onere della prova non può essere del tutto obliterato. Com’è noto, per principio generale, l’onere della prova, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, spetta a colui che avanza una pretesa o una domanda, per cui anche nel procedimento disciplinare è ineludibile la necessità che vi sia un adeguato riscontro probatorio circa l’addebitabilità dei fatti di cui l’incolpato è ritenuto responsabile. Nella specie, l’unica prova è la dichiarazione della stessa parte offesa. Anche senza dubitare della sincerità e della genuinità del resoconto del colloquio oggetto di addebito, reso dalla dirigente dell’Ufficio-immigrazione, non può non rilevarsi che detto funzionario potrebbe aver percepito come offensiva un’intonazione o una sfumatura o una forza illocutoria delle parole e delle proposizioni (“non mi fanno paura le sanzioni”; “il muro si alza sempre più”; “il giocattolo si è rotto”) che, viceversa, quelle parole e quelle frasi potrebbero non aver avuto, traducendosi piuttosto in un mero sfogo di frustrazione da parte di chi le ha profferite. Il giudizio più irriguardoso attribuito al ricorrente nei confronti della sua capufficio (“per me lei è una persona sleale”), inteso che sia stata pronunciato nel corso dell’abboccamento, sarebbe un apprezzamento gratuito e insolente che, tuttavia, non può essere decontestualizzato: dalla ricostruzione dei fatti, non emerge in modo chiaro per quale ragione e in quale momento esso sarebbe stato profferito.

Inoltre, non può sottacersi – come evidenziato da parte ricorrente – che l’intera vicenda acquisterebbe un significato di ripicca o puntiglio, se fosse ricondotta a possibili e personali motivi di risentimento della dirigente verso l’incolpato, a causa del “report” da lui scritto direttamente al Questore, in data 29.7.2014, per segnalare le criticità della Questura di Campobasso, scavalcando – invero in modo poco opportuno, ma senza violare alcuna disposizione o norma interna – il livello gerarchico del capoufficio.

L’art. 13 del D.P.R. n. 737/1981 (recante “sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”) si occupa di enucleare le modalità con cui devono essere irrogate le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla Polizia di Stato, sancendo in particolare che: “Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio”. Analogamente, la legge n. 241/1990 ha introdotto il principio del giusto procedimento, in virtù del quale la determinazione del pubblico interesse si deve realizzare (anche) attraverso il contraddittorio con i portatori dei contrapposti interessi coinvolti dall’esercizio del potere pubblico.

In conclusione, T.A.R. ha accolto il ricorso.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto