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Maresciallo punito per pratiche arretrate. I giudici “Problemi organizzativi nessuna negligenza”

Il Comandante del reparto territoriale carabinieri di Olbia (OT), con provvedimento n. 233/3, in data 23 aprile 2009, ha inflitto al maresciallo capo S.D.G. la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 (due) di “consegna” per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Ispettore addetto alla stazione, palesando minore senso di responsabilità e trascuratezza, non coadiuvava adeguatamente il proprio Comandante, concorrendo ad accumulare rilevante arretrato di pratiche di p.g. (polizia giudiziaria) non inoltrate con la dovuta celerità all’a.g. (autorità giudiziaria)”.

Il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 2009.

Secondo il Consiglio di Stato, che con un recente parere ha accolto il ricorso, l’iter motivazionale a sostegno del provvedimento finale non appare immune da vizi, in considerazione del percorso logico seguito e degli elementi di valutazione su cui lo stesso trova fondamento, almeno per quali emergenti dalla motivazione dell’atto.

“Invero – sottolinea il Consiglio di Stato – secondo quanto riportato nell’atto di contestazione degli addebiti disciplinari, la vicenda trae origine da una nota del Comandante della Stazione di Olbia Centro (sede di servizio del ricorrente) nella quale viene rappresentata la presenza presso il proprio reparto di un numero consistente di denunce, non riguardanti reati gravi, non ancora trasmesse all’A.G. e in parte gestite dal ricorrente, che “si erano accumulate a seguito della rilevante attività di ricezione denunce che tale Comando deve affrontare quotidianamente e per le inevitabili conseguenze dovute al ripiegamento presso questa sede della caserma, naturalmente ubicata in Olbia via d’Annunzio.”.

In tale comunicazione del Comandante della stazione, superiore gerarchico del ricorrente, risultano rappresentati, pertanto, ritardi derivanti da difficoltà e problematiche di carattere logistico e organizzativo (come peraltro evidenziato dal ricorrente), che – almeno formalmente – non contengono alcun riferimento a possibili negligenze imputabili al ricorrente; peraltro, la situazione di ritardo nella ricezione delle denunce nella predetta stazione, secondo quanto è emerso dagli approfondimenti istruttori ordinati da questo Consiglio, ha rappresentato un dato costante anche negli anni precedenti (anni 2005, 2006, 2007), nei quali il ricorrente non risulta in servizio in detta stazione per un periodo significativo (in atti risulta dal novembre 2007).

Non emerge dunque alcun elemento dal quale possa evincersi una effettiva valutazione delle ragioni giustificative addotte dal ricorrente, né è dato riscontrare alcun approfondimento istruttorio in relazione al comportamento del militare; ciò appare tanto più rilevante posto che l’addebito contestato non riguarda l’arretrato in sé, ma il fatto di non “coadiuvare adeguatamente il proprio comandante” “palesando minor senso di responsabilità e trascuratezza”. Anche i dati relativi alle denunce che risultano non evase e quelli relativi al numero di ore effettuate dal ricorrente in servizi interni di caserma, non emergono in sede di irrogazione della sanzione, ma, successivamente, in sede di valutazione del ricorso gerarchico.

Conclusivamente, ad avviso della Sezione, l’atto è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e della carenza di istruttoria e di motivazione; caso di specie, dunque, sussistono i denunciati vizi, in quanto il convincimento dell’amministrazione non consta essersi formato sulla base di un processo logico e coerente, né è presente un’adeguata motivazione degli atti impugnati.

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