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IL TAR RESTITUISCE I GRADI ILLEGITTIMAMENTE TOLTI AD UN SERGENTE MAGGIORE

Nella specie, nell’anno 2013, con ordinanza n.0045 dell’8 marzo, il
Presidente della Croce Rossa Italiana procedeva, a distanza di 25 anni, ad
annullare, a seguito di una verifica sulla situazione del profilo
economico-giuridico del Sergente maggiore Mengarelli, le sue promozioni di
caporalmaggiore- sergente e sergente maggiore e per l’effetto, provvedeva al
conseguente reinquadramento economico con relativa richiesta di ripetizione di
euro 257 mila.

A sostegno di tale pretesa, insisteva la Croce Rossa, vi sarebbe stata la
violazione dell’art. 98 del R.d. 484/1936 secondo cui: “il milite
graduato o sottoufficiale, che per due volte consecutive è stato giudicato non
idoneo resta escluso in modo definitivo dall’avanzamento”.
 E, in
particolare, questo doppio giudizio di inidoneità si sarebbe concretato negli
stati di avanzamento degli anni 1988-1989.
A fronte di ciò,  con ricorso n.4953 del maggio 2013 proposto
dall’Avv. Paolo Sardellitti in favore del Sergente maggiore Mengarelli, è stata
contestata l’illegittimità dell’annullamento delle promozioni e conseguenti
reinquadramento economico e richiesta di ripetizione somme, sostenendo una
illegittimità del provvedimento sia sotto un profilo privatistico per il quale
vi sarebbe stata una tacita convalida del rapporto di lavoro ai sensi
dell’art.1444 c.c. visto che l’amministrazione era a conoscenza di tale evento
in quanto nelle promozioni avvenute negli stati di avanzamento per gli anni
1990-1992-1993 aveva provveduto sul punto a richiedere anche un parere
dell’Avvocatura di Stato (sempre positivo) sull’ammissibilità del Sergente
maggiore Mengarelli; e anche sotto un profilo pubblicistico per violazione del
principio dell’autotutela amministrativa che presuppone la compresenza di 3
elementi, e cioè, l’illegittimità dell’atto posto in essere
dall’amministrazione, il ragionevole lasso di tempo e una valutazione di un
valido interesse pubblico sul punto. Il ricorso, inoltre, cercava anche di far
risultare come le promozioni fossero effettivamente corrette e, infine eccepiva
quanto alla ripetizione delle somme, il principio di cui all’art.2126 c.c. e in
subordine la prescrizione quinquennale e/o decennale.
Il Tar del Lazio, sezione III^, con sentenza n.552/2015, ha ritenuto che
il provvedimento di autotutela della Croce Rossa non sia stato adottato alla
stregua delle norme sull’autotutela amministrativa data la mancanza del
rispetto di un lasso di tempo ragionevole nella sua adozione, e per di più, di
un interesse pubblico tale da ledere l’ormai consolidata posizione di
affidamento creatasi nel soggetto privato che aveva svolto negli anni le sue
mansioni a servizio dell’Amministrazione, e per l’effetto, ha annullato il
provvedimento di degrado e richiesta di ripetizione di indebito condannando la
Croce Rossa anche al pagamento delle spese legali.

Avv. Paolo Sardellitti

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