Guardia di Finanza

Guardia di Finanza: comunica in ritardo l’intenzione di sposarsi, militare sanzionata

La promessa di matrimonio nella Guardia di Finanza

E’ anche per questo che servono i sindacati nella Guardia di Finanza. Per tutelare i finanzieri in difficoltà.

Mi riferisco alla vicenda che ha interessato una nostra collega, soggetta a sanzione disciplinare per non aver comunicato in tempo le sue nozze.

Non è iscritta al nostro sindacato, ma questo non importa. Il SILF Torino, il sindacato a cui è associata, sarà al suo fianco. (vedi Silf Torino)

E questo ci basta.

La Circolare attinente al matrimonio nella Guardia di Finanza

Sembrerebbe che la paradossale vicenda sia dovuta all’inosservanza della Circolare n. 227973/109 del Comando Generale, datata 20 agosto 1990. (PRELEVA QUI)

La disposizione, avente per oggetto: Matrimonio dei militari della Guardia di Finanza, prevede che “”i militari di ogni grado segnalino con congruo anticipo al comando da cui dipendono l’intendimento di contrarre matrimonio, comunicando – nel contempo – le generalità complete della promessa sposa e degli altri componenti familiari nonché l’attività dai predetti svolta.””

La premessa di tale disposizione è l’articolo 52 – n. 5 – del nuovo R.D.M..

Per i non avvezzi, con  l’acronimo R.D.M. si intende Regolamento Disciplina Militare che, nel caso specifico è il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

L’articolo 52, nello specifico, prevede:

5.    Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;

b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

La disposizione è stata trasfusa, integralmente, nell’articolo 748 del D.P.R. n.90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” .

Come si evince dalla disposizione normativa non vi è alcun limite temporale, anzi la comunicazione deve essere sollecita, ma solo in attinenza al cambiamento dello stato civile.

E tale cambiamento non può che produrre i propri effetti al momento del matrimonio. E se la sposa o lo sposo non si presenta?

Conclusioni

Fatto sta che il Comandante Generale pro tempore, nell’ormai lontano 1990, decide “tuttavia” (congiunzione avversativa adoperata nella Circolare) che “poiché sussiste, comunque, l’esigenza che l’Amministrazione possa conoscere e rimuovere, in tempo utile, eventuali situazioni di incompatibilità di residenza” di disporre la comunicazione con congruo anticipo.

Ricapitolando, dopo 4 anni ci si accorge che c’è un nuovo R.D.M., e pur non essendo previsto da alcuna norma in tal senso, si dispone che qualsiasi militare debba comunicare l’intendimento di contrarre matrimonio con congruo anticipo.

Sembrerebbe, poi, che ci sia una disposizione del Comando Regionale Piemonte, sempre del 1990, che abbia stabilito questo termine congruo in 90 giorni.

Non conosciamo il “ritardo” della comunicazione ma, crediamo che il buon senso e la responsabilità avrebbero dovuto instillare una maggiore riflessione prima di avviare il procedimento disciplinare.

Innanzitutto per l’assenza di una norma, in tal senso, che preveda una violazione del codice dell’ordinamento militare e poi per il ricorso a una circolare quanto meno anacronistica.

Editoriale di Fabio Perrotta sindacato Saf

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto