Forze di Polizia: licenze solidali, congedi retribuiti e servizi notturni. Cosa cambia
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, entrato in vigore il 3 maggio, riporta alcune novità per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare. Questo decreto recepisce gli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024, introducendo aggiornamenti e novità in materia di diritti e istituti normativi per il personale fino al grado di Capitano. Ecco una sintesi delle principali modifiche.
Articolo 39: Licenza solidale per l’assistenza ai familiari
Tra le novità più significative, l’articolo 39 modifica il precedente art. 53 del D.P.R. n. 57 del 2022, ampliando le possibilità di fruizione della licenza solidale. Ora, i dipendenti possono usufruire della licenza anche per assistere:
- Figli, coniuge/unito civilmente convivente e convivente di fatto che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute.
- Genitori non conviventi, affetti da patologie che richiedano terapie salvavita, documentate dall’azienda sanitaria competente o da strutture convenzionate.
Le nuove disposizioni prevedono che la cessione della licenza avvenga secondo procedure definite dall’amministrazione, previo parere delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militarmente Rappresentative (APCSM), sostitutive della rappresentanza militare.
Articolo 40: Esonero dal servizio notturno per condizioni specifiche
L’articolo 40 aggiorna l’art. 55 del D.P.R. n. 57 del 2022, introducendo l’esonero dal servizio notturno per alcune categorie di personale, su richiesta. I beneficiari includono:
- Genitori monoparentali, compreso il genitore unico affidatario o il genitore collocatario in caso di affidamento condiviso, per l’assistenza ai figli conviventi fino ai 14 anni.
- Madri o padri di figli affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, in attesa delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992.
Questa disposizione mira a conciliare meglio l’attività lavorativa con le esigenze familiari, garantendo tutele concrete per chi si trova in situazioni di particolare difficoltà.
Articolo 41: Novità a favore della genitorialità
L’articolo 41 introduce modifiche all’art. 25 del D.P.R. n. 39 del 2018, ampliando i diritti in materia di genitorialità. Tra i principali interventi:
- Congedo parentale retribuito: i 45 giorni interamente retribuiti (ex art. 48 del D.P.R. n. 395 del 1995) potranno essere fruiti fino al compimento del 12° anno di età del figlio. Questo allinea i termini del congedo retribuito al 30% previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
- Flessibilità nell’utilizzo del congedo: i dipendenti potranno scegliere tra i 45 giorni di congedo/licenza straordinaria retribuiti e i congedi retribuiti (al 50% o 30%) disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, entro un limite annuale di 45 giorni.
- Anzianità di servizio: il periodo di congedo sarà sempre computato nell’anzianità di servizio, senza penalizzazioni per la licenza ordinaria o la tredicesima mensilità.
Un passo avanti per il benessere del personale
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 rappresenta un significativo miglioramento per le condizioni lavorative e familiari del personale delle Forze di Polizia. Le modifiche introdotte non solo rispondono a esigenze pratiche, ma promuovono anche un modello di lavoro più sostenibile e inclusivo, valorizzando il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

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