Sindacati Militari

Forze di Polizia, in pensione a 62 anni. Facciamo chiarezza!

Si sta diffondendo, tra i colleghi in servizio, la forte preoccupazione del verosimile incremento, a breve, dell’età pensionabile per il personale delle forze dell’ordine.

In tale quadro, è opportuno fare chiarezza: tale notizia, allo stato, è destituita di ogni fondamento!

La “causa petendi” trae origine da un emendamento presentato nella recente Legge di Bilancio1 (art. 189.0.2 – testo 3), a firma dei Senatori Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, D’Arienzo, Cirinnà, Rossomando e Marcucci, con il quale si proponeva, per i soli Ispettori e Commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato, la possibilità del “richiamo in servizio” (una sorta di “ausiliaria”, atteso che tale istituto è precluso alle FF.PP. ad ordinamento civile), sentiti gli interessati e limitatamente al periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2025, di un anno – prorogabile – e comunque non superiore al compimento del 62° anno di età, attesa la grave carenza organica nel ruolo.

Al riguardo si rammenta che tale possibilità è già contemplata sin dal 1982 (art. 59 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335), ma limitatamente ai ruoli Sovrintendenti ed Assistenti della Polizia di Stato.

Ciò premesso, giova precisare che il testo di tale emendamento – tra l’altro – è stato riformulato (art. 189.0.2 – testo 4), e successivamente approvato, eliminando totalmente tale previsione.

Invero, grazie anche a talune specifiche proposte, è stato istituito un fondo (con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024), in ragione della specificità delle forze di polizia, destinato all’adozione di provvedimenti normativi, volti alla progressiva perequazione del nostro attuale regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti, di misure:

− compensative, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti di quiescenza;

− integrative delle forme di previdenza complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Ciò consentirà un apprezzabile incremento dell’importo pensionistico, in favore di tutto il personale in regime “misto” o “contributivo puro”.

Tanto per la dovuta chiarezza.

Il Segretario Nazionale

(Francesco Stollo)

La Segreteria Generale di USMIA Carabinieri

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