Avvocato Militare

Forze Armate escluse dal riconoscimento dei sei scatti per i congedati a domanda. Importante sentenza del Consiglio di Stato

Con ricorso dinanzi al TAR Lecce un appartenente all’Esercito italiano in congedo, cessato dal servizio a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, ha adito il TAR per l’accertamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dopo il diniego del Centro Nazionale Amministrativo Esercito – CNA di ricalcolo

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse diritto al beneficio poiché previsto solo per il personale delle forze di polizia e non anche per il personale dell’Esercito.

LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA 

Il ricorrente ha proposto appello precisando di essere stato collocato in ausiliaria a seguito di domanda di cessazione dal servizio e che, ai sensi dell’art. 2229 C.O.M., “il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età”. Per tale ragione, non residua alcun dubbio – ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 165/97, che espressamente richiama l’art. 1 co. 15 bis del D.L.379/87 come sostituito dall’art 11 della L. n.231/90- sul fatto che la cessazione dal servizio attivo a seguito del collocamento in ausiliaria debba essere considerata ad ogni effetto di legge come avvenuta per limite di età. Ha concluso che non è possibile ritenere “che gli aumenti periodici (sei scatti) siano un diritto delle sole forze di polizia (ad ordinamento militare / civile) e non anche di quelle armate; diversamente il discrimen tra i due generi di “forze di sicurezza” sarebbe talmente macroscopico che l’armonizzazione del trattamento pensionistico tra i suddetti generi di difesa nazionale, previsto proprio dal D.lgs 165/97, non sarebbe realizzato”.

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso

Sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio ai soli appartenenti alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sent. 29 dicembre 2022 n. 1329, 1331, 1326), dalle cui conclusioni il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi.

LEGGI ANCHE Riconosciuti sei scatti e ricalcolo buonuscita ai Carabinieri congedati a domanda: importante sentenza del Consiglio di Stato

Il C.G.A.R..S, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia ha chiarito che:

– L’art. 1911 comma 3 c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l’istituto dei sei scatti (già previsto dall’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 in relazione “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”);

– quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121;

– l’art. 16 l. 121/1981, a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell’art. 16 l. 121/1981 sopra richiamato;

– il Codice dell’ordinamento militare si è, quindi, limitato a confermare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329 del 29 settembre 2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);

– non sono idonee a supportare la tesi dell’estensione del beneficio a tutte le Forze Armate le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 1911 c.o.m. Da un lato, il comma primo del citato articolo delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio agli ufficiali in servizio permanente quale alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’art.1082 che è stato abrogato dall’art. 1 comma 258 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015 (antecedente al congedo dell’appellante), con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell’art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella. Dall’altro lato, il comma secondo del citato art. 1911 c.o.m. prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; anche gli artt. 1076 e 1077 sono stati abrogati dall’art. 1 comma 258 della l. 190/2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni che nel caso di specie non risultano comprovate.

A diverse conclusioni – sottolinea il Consiglio di Stato – non conduce l’assunto difensivo secondo cui l’interpretazione in esame sarebbe in contrasto con la ratio dell’armonizzazione del trattamento pensionistico di tutte le Forze Armate sottesa all’art. 4 d. lgs 165/1997 a cui rinvia l’art. 1863 c.o.m. poiché, come correttamente osservato dal giudice di primo grado e ribadito dalla giurisprudenza sopra richiamata, detta disposizione mira all’armonizzazione del trattamento pensionistico del personale militare e si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile – come si evince dalla lettera della medesima (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione- mentre non disciplina il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

In conclusione, la recente sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un passo fondamentale per la risoluzione della questione dei sei scatti riguardante gli appartenenti alle Forze Armate congedati a domanda. Dopo anni di incertezza, si è arrivati ad una decisione definitiva, che mette, almeno per il momento, fine ad una vicenda lunga e complessa.

Cosa aspetti, abbonati ai nostri contenuti!

Con un costo inferiore a quello di un caffè al mese, potrai leggere le nostre notizie senza essere disturbato dagli spazi pubblicitari. Clicca sul link per abbonarti e contribuire a sostenere la nostra missione di fornire notizie di qualità ai nostri lettori.  – CLICCA QUI PER ABBONARTI

error: ll Contenuto è protetto