Avvocato Militare

COLTELLO: QUANDO PORTARLO CON SÉ NON È REATO

Avv. Francesco Pandolfi – Durante un controllo la Polizia scopre che Tizio ha nella sua vettura un coltello con manico in legno e lama di 6 centimetri di lunghezza.
Al momento del rinvenimento dell’arma in un portaoggetti dell’autovettura, Tizio dichiara che si tratta di un oggetto rinvenuto per caso nelle acque del lago e conservato come portafortuna.
Durante la causa però, accade che l’interessato sostiene che il coltello è stato portato per aggiustare una canna da pesca.
Il Tribunale lo condanna alla pena di euro 100,00 di ammenda.
La giustificazione data viene infatti ritenuta dal giudice come generica e postuma: in buona sostanza la causa si chiude nella prima fase con l’affermazione che l’imputato ha portato ingiustificatamente uno strumento atto ad offendere fuori dalla sua abitazione.
Propone quindi ricorso per reagire alla sentenza.

Cosa dice la Cassazione

La chiave per risolvere il caso è la ricerca dell’esistenza (o meno) del cosiddetto “giustificato motivo”.
Vediamone il significato.
Gli oggetti indicati nella prima parte della L. n. 110/75 art. 4 co. 2 sono da ritenersi equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto è reato se avviene senza giustificato motivo.
Mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, occorre anche l’ulteriore condizione che essi appaiono chiaramente utilizzabili -viste le circostanze di tempo e luogo – per l’offesa della persona.
Se questo è l’orientamento di massima, il porto di coltello costituisce reato se appunto non abbia un giustificato motivo, indipendentemente dalla possibilità di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona.
Secondo il pensiero della Corte (cfr. sentenza n. 26669 del 27 luglio 2016), il giustificato motivo ricorre quando le esigenze dell’agente corrispondano a:
1) regole relazionali rapportate alla natura dell’oggetto,
2) alle modalità di verificazione del fatto,
3) alle condizioni soggettive del portatore,
4) ai luoghi dell’accadimento e
5) alla normale funzione dell’oggetto.
Ora, nel caso commentato, gli argomenti espressi nei motivi di impugnazione (utilizzare l’arnese per aggiustare una canna da pesca) non corrispondono a quelli forniti nell’immediatezza dall’imputato (uso del coltello come talismano portafortuna).

In conclusione

 
Il giustificato motivo che rileva per la L. n. 110/75 art. 4 è quello espresso dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, in quanto riferibile all’attualità e passibile di una verifica immediata da parte dei verbalizzanti.

Cosa fare in questi casi

Non trascurare e non dimenticare la prima dichiarazione che viene rilasciata all’Autorità intervenuta sul posto.

(www.StudioCataldi.it)

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto