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Fermato dai Carabinieri, Finanziere ubriaco tre ore prima del turno. Non è reato

Il tribunale militare di Roma con sentenza emessa il 25 marzo 2018 ha accertato che un Finanziere Scelto in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, commise il 17 febbraio 2017 in Ancona il delitto, aggravato (dalla recidiva e dal grado rivestito) di ubriachezza in servizio.

Il Finanziere era stato comandato per lo svolgimento di servizio da mezzanotte alle sei del 18 febbraio 2017; verso le ore 20,30 del giorno precedente, fu identificato da una pattuglia di carabinieri quale presunto autore di una aggressione fisica ad un minorenne e constatarono che egli “si esprimeva con un alto tono della voce, presentava una andatura barcollante, gli occhi lucidi, e che il suo alito emanava un odore vinoso”. I carabinieri lo accompagnarono quindi alla vicina caserma della Guardia di Finanza, “ove l’ufficiale di servizio constatate in prima persona le effettive condizioni psico/fisiche del finanziere, decideva di esonerarlo dalla prestazione dell’originario servizio notturno, peraltro a suo tempo disponendo che da parte sua venisse effettuato un diverso servizio decorrente dalle ore 08,00 del successivo 18.2.2017.

Nella fattispecie, l’art. 139 cod. penale militare di pace punisce anche il militare colto in stato di ubriachezza dopo essere stato comandato per un determinato servizio e, quindi, prima che il servizio abbia avuto inizio; la norma è finalizzata alla tutela del bene giuridico della efficienza del servizio militare, la cui integrità è messa a repentaglio ove l’ubriachezza sia constatata dopo che il militare sia stato ad esso comandato, sì da escluderne o menomarne le capacità.

Carabinieri, Generale escluso dall’avanzamento a Corpo d’Armata. “Precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni”

Il Finanziere ha, quindi, presentato ricorso in Cassazione motivando un “travisamento della prova”, in quanto: lo stato di ubriachezza non era stato accertato in modo certo ed evidente, non desumendosi dagli elementi di prova acquisiti al processo che il ricorrente fosse in stato di ubriachezza al momento di iniziare il proprio servizio, e non diverse ore prima di tale momento; inoltre, non trova riscontro in alcun atto acquisito al processo l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’ufficiale ebbe a constatare di persona quali fossero le condizioni psicofisiche del ricorrente prima di decidere di esonerarlo da quello, originariamente oggetto di comando, da mezzanotte alle sei del 18 febbraio 2017. L’ufficiale assunse tale decisione sulla base di quanto riferitogli da un appuntato della Guardia di Finanza presente al momento in cui il ricorrente si presentò in caserma con i carabinieri che in precedenza lo avevano controllato. Seguirono, quindi, il suggerimento dei carabinieri “di mandare a dormire il Finanziere in stato di agitazione e presumibilmente di alterazione psico/fisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche”.

Nel caso concreto – secondo i giudici della Suprema Corte – la sentenza impugnata è immune da censure di sorta nella parte in cui conferma la sentenza di primo grado quanto all’accertato stato di ubriachezza, non derivante da caso fortuito o da forza maggiore, in cui il ricorrente venne colto, in luogo pubblico, fuori della caserma ove alloggiava, circa tre ore e trenta minuti prima dell’inizio del turno di servizio che in precedenza era stato comandato a prestare. Uno stato di ubriachezza desunto dalle dichiarazioni rispettivamente rese dai carabinieri e dai finanzieri in caserma. Ciò però non è sufficiente – sottolineano i magistrati della Suprema Corte – soprattutto in assenza di riscontri oggettivi, di natura tecnica o sanitaria, quanto al grado di alterazione, fisica e psichica, dell’organismo del ricorrente conseguente all’assunzione di bevande alcoliche (verosimilmente, vino, in considerazione dell’odore percepito dalle sopra indicate persone), per affermare che tale stato, in ragione della sua gravità, potesse incidere, menomandola, sulla capacità del ricorrente di prestare servizio in condizioni di normalità psico-fisica fin dall’inizio del turno cui egli era comandato. In particolare, una tale decisione non poteva che essere assunta dall’ufficiale responsabile del servizio dopo avere riscontrato di persona le condizioni fisiche e psichiche caratterizzanti quella sera la persona del ricorrente. E’ certo, al riguardo, che il tenente sottoscrisse variazione al foglio di servizio con cui dispose: la cancellazione del ricorrente dal servizio notturno.  Ma l’ufficiale non aveva constatato in prima persona le sue condizioni ma si era basato sul rapporto dei colleghi. Mancava dunque un accertamento tecnico sanitario per affermare che l’alterazione era così grave da non consentire all’imputato di “recuperare” ed essere in grado di svolgere il suo lavoro in modo corretto nell’orario che gli era stato assegnato.

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