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Carabinieri, Generale escluso dall’avanzamento a Corpo d’Armata. “Precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni”

Un Generale di Divisione dell’Arma dei carabinieri ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2017, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente ha rappresentato di essere stato collocato al 4° posto della relativa graduatoria di merito, cioè al di fuori del quadro di avanzamento (ricevendo il punto di merito di 28,67), diversamente dai tre colleghi che sono stati invece promossi, e quindi iscritti nel quadro di avanzamento a scelta formato per il predetto anno.

In particolare, sostiene il ricorrente, la Commissione avrebbe adottato un metro di giudizio particolarmente riduttivo nella valutazione del proprio curriculum vitae, soprattutto se raffrontato a quello adottato nei confronti dei parigrado i quali non vanterebbero titoli, qualifiche e comandi superiori.

La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto il gravame infondato ed ha respinto il ricorso.

Il Collegio ha ritenuto utile premettere che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.

Il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate è a scelta ed è, dunque, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti e non dalla comparazione tra loro.

Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile.

Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e della razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio.

Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione. Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione, ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati.

Dunque, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.

Importanza degli incarichi svolti ai fini della valutazione degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

Quanto alla valutazione degli incarichi svolti, il solo fatto di essere stato impiegato in incarichi di rilievo e per una apprezzabile durata non costituisce un elemento di giudizio di per sé sufficiente a sancire l’eccellenza dell’ufficiale; invero, il giudice amministrativo non è in grado di conoscere la complessa realtà organizzativa ed operativa dell’ambiente militare e, quindi, non è in grado di rilevare la palese abnormità dell’apprezzamento dell’importanza di un incarico rispetto ad un altro. Inoltre, il livello degli incarichi non assume un peso determinante nella valutazione delle capacità professionali, dato che, come previsto dalla normativa in materia, non rileva il dato “astratto” del grado e dell’importanza delle funzioni svolte “in sé considerate”, bensì il dato “concreto” del “valore” dei risultati conseguiti e delle capacità “effettivamente dimostrate” nello svolgimento dell’incarico e delle “attitudini professionali” in questo manifestate, che devono essere “sempre accertate in concreto”. Il Collegio ha dato atto che anche i controinteressati, analogamente al Generale ricorrente hanno assolto incarichi di comando e di alta dirigenza, maturando una ben solida e diversificata esperienza professionale. Sicché non si evince alcuna prevalenza del ricorrente rispetto ai chiamati in causa.

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La valutazione dei titoli accademici

I titoli accademici, i corsi formativi nonché la conoscenza certificata di lingue straniere sono solo una delle diverse categorie di titoli che devono essere valutati ai fini dell’espressione del giudizio sulle qualità culturali ed intellettuali; in particolare, la valenza del profilo culturale ed intellettuale dei valutandi dipende dalla capacità di utilizzare il patrimonio di informazioni e cognizioni posseduto a favore dell’incarico e del ruolo rivestito e la Commissione, in virtù della discrezionalità di cui gode, potrebbe aver bilanciato tali elementi con altre risultanze documentali, come ad esempio il rendimento complessivo.

Per quanto sopra descritto, ne consegue che il profilo di manifesta eccellenza non può desumersi dalla dettagliata analisi di ogni singolo elemento distintamente considerato, bensì deve emergere complessivamente, ictu oculi, dall’intera documentazione caratteristica.

Nel caso in esame, il ricorrente ha diretto le proprie censure nei confronti dei tre Generali, la cui documentazione caratteristica ed in particolare le qualifiche, i titoli ed incarichi non sarebbero quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto a quelli da lui vantati.

Tuttavia, il Collegio deve rilevare che proprio dal dettagliato esame dei documenti versati in atti, e anche per come illustrato dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, non emerge ictu oculi la necessaria macroscopica e manifesta differenza con la documentazione del ricorrente, tale da poter configurare il lamentato vizio dell’attività valutativa della CSA.

Tanto più se si considera che tutti e quattro i curricula in esame, quello del ricorrente e quelli dei controinteressati, denotano profili eccellenti, di guisa che le differenze tra l’uno e l’altro si assottigliano ancor di più, a maggior ragione al vaglio giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non è in grado di conoscere fino in fondo la complessa realtà dell’ambiente militare.

Ricompense: Encomi ed Elogi

Quanto alle ricompense, è vero che il ricorrente vanta un encomio solenne, tre encomi semplici ed un elogio scritto, il Collegio, tuttavia, non ha ritenuto si tratti di differenza significativa, tale da ravvisare il vizio denunciato. Invero, gli encomi e gli elogi devono essere apprezzati non sotto il profilo meramente quantitativo ma con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso

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