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Delitto di malversazione a danno di militari: giurisprudenza

Delitto di malversazione a danno di militari: un inquadramento  

In questo articolo vengono analizzati i reati contro l’amministrazione militare, in particolar modo il delitto di malversazione a danno di militari. Tale delitto è oggi previsto all’art. 216 del Codice Penale Militare di Pace. Il suddetto articolo – rubricato Malversazione a danno di militari – afferma che: 

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.” 

Tale delitto ha natura istantanea. Si perfeziona infatti nel momento in cui tali somme ricevute sono distratte dall’agente rispetto a quella destinazione per la quale la consegna era preordinata.  

Da qui possiamo fare anche una prima osservazione riguardante il dolo generico. Il dolo generico che infatti integra l’elemento soggettivo di tale reato, consisterà nella consapevole volontà dell’agente stesso di conferire a quelle somme una destinazione diversa da quella prevista. 

Cass. pen. Sez. I Sent., 02/12/2020, n. 454 

Con sentenza emessa in data 06/02/2018 il Tribunale militare di Verona ha giudicato l’imputato M.G. colpevole dei reati ex art. 81 c.p., comma 2, art. 47 c.p.m.p., comma 1, n. 2, art. 215 c.p.m.p. e ex art. 81 c.p., comma 2, art. 47 c.p.m.p., comma 1, n. 2, art. 216 c.p.m.p..  
 
L’imputato decide di fare ricorso. Focalizzandoci soltanto sulla questione del delitto di malversazione a danno di militari (ex art. 216 c.p.m.p.), con il ricorso si deduce la violazione di legge del provvedimento impugnato. Questo in quando la decisione risultava essere sprovvista di un percorso argomentativo che desse un conto esaustivo degli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito. Per questo motivo si ritenevano inidonei alla formulazione di un giudizio di responsabilità per il reato di malversazione aggravata a danno di militari ascrittogli.  

Il ricorso proposto è stato però ritenuto infondato.  

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte militare di appello di Roma traggono origine dalle verifiche contabili eseguite dalla Commissione d’inchiesta amministrativa. Queste hanno consentito di accertare che l’imputato si era appropriato indebitamente della somma di denaro. La somma gli era stata consegnata a titolo di quote condominiali per la fruizione di servizi del comprensorio demaniale di cui lui stesso era il gestore fiduciario. 
 
Da tutta la documentazione contabile emergevano chiaramente i pagamenti delle quote effettuati dai condomini del Comprensorio militare demaniale durante gli esercizi finanziari in questione. Proprio questi consentivano di ricostruire le somme di denaro consegnate all’imputato. Non solo, ma anche la cadenza periodica con cui questi versamenti venivano eseguiti. Tale ricostruzione si riteneva dimostrata soprattutto dal fatto che sulle quietanze di pagamento risultava apposta anche la firma dell’imputato.  
 
Così ricostruito il percorso argomentativo della Corte militare di appello di Roma, non è possibile dubitare della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 216 c.p.m.p.. In questa cornice probatoria, deve rilevarsi che il delitto di malversazione a danno di militari ex art. 216 c.p.m.p. si perfeziona proprio nel momento in cui tali somme ricevute vengono distratte rispetto alla destinazione per cui tale somma è consegnata dai militari. 

 
Questo comporta che, per la configurazione di tale fattispecie, occorre che le somme consegnate al soggetto attivo del reato siano destinate a una finalità diversa da quella per la quale la stessa dazione è avvenuta
 
Deve quindi ritenersi illecito qualsiasi utilizzo di denaro ricevuto dal militare per una finalità diversa. 

In questo contesto il dolo generico che supporta la fattispecie in esame si risolve nella consapevole volontà dell’agente di conferire quella somma di denaro ricevuta dai militari una destinazione diversa, proprio come riscontrato nel caso di specie
 

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