Avvocato Militare

Consiglio di Stato: Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione

(di Avv. Umberto Lanzo) – La sentenza del Consiglio di Stato, relativa a questo caso, offre una visione complessa della giurisprudenza e delle prassi amministrative in ambito militare. In questa analisi, ci concentreremo sugli aspetti salienti della sentenza e sulle implicazioni giuridiche e amministrative che ne derivano.

Il mondo militare è governato da principi di merito e capacità, elementi essenziali per l’avanzamento di grado degli ufficiali. Tuttavia, le decisioni amministrative in questo ambito non sono esenti da controversie. Il caso in questione, riguardante un Tenente Colonnello e il suo avanzamento di grado nell’Aeronautica Militare, ha portato all’intervento del Consiglio di Stato, che ha dovuto esaminare le sfaccettature giuridiche e amministrative di una decisione ritenuta controversa dal ricorrente.

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Il Caso

Il Tenente colonnello ha contestato il provvedimento che lo ha posizionato al 71° posto in graduatoria per l’avanzamento a colonnello per l’anno 2019. La sua contestazione si basava su presunte violazioni e applicazioni errate di principi generali in materia di avanzamento e un presunto difetto di motivazione nella valutazione operata dalla Commissione.

Argomentazioni del Ricorrente

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della valutazione operata dalla Commissione in quanto, da un lato, il giudizio espresso nei suoi confronti non avrebbe nulla a che vedere con l’apprezzamento delle capacità, delle attitudini e dei risultati conseguiti nell’espletamento dei servizi e degli incarichi assegnati, e dall’altro sarebbe erronea e falsata in relazione ai requisiti di coloro che lo precedono in graduatoria.

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Secondo la prospettazione del ricorrente, dall’esame della documentazione impugnata, unitamente al provvedimento finale di iscrizione nei quadri di avanzamento relativi all’anno 2019, emergerebbero affermazioni assolutamente contraddittorie che avrebbero condotto ad una raffigurazione falsata della realtà di cui è evidente sintomo il contrasto, concentrato in un arco temporale esteso, con le valutazioni precedenti che lo hanno riguardato, nonostante gli standards qualitativi di assoluta eccellenza mantenuti nello svolgimento della sua attività di servizio, contraddittorietà anco più evidente se comparata con i profili di carriera di carriera dei diretti controinteressati che avrebbero dovuto essere postergati.

Dall’esame comparativo delle schede delle valutazioni dei controinteressati, ancorché prive dei riferimenti ai servizi espletati, agli incarichi ricoperti, alle ricompense ricevute, in quanto non sarebbe stata data risposta alla sua istanza di accesso, si evincerebbe comunque che il punteggio complessivo ottenuto dall’interessato sarebbe ingiustificatamente inferiore a quello di altri ufficiali che lo precedono in graduatoria e che sono stati promossi.

Risposta dell’Amministrazione della Difesa

Nel merito l’Amministrazione della difesa ha concluso per l’infondatezza del ricorso atteso che dalla documentazione personale esaminata dalla Commissione si evince che il ricorrente ha ottenuto risultati poco rilevanti nei corsi espletati presso l’Accademia aeronautica, numerose aggettivazioni non apicali in relazione alle voci interne della documentazione caratteristica e gli è stato tributato nel corso della carriera un solo encomio semplice, peraltro risalente all’anno 2011.

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Decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, analizzando la documentazione e le argomentazioni presentate, ha rigettato il ricorso e rilevato che non vi erano elementi sufficienti per sostenere le affermazioni del Tenente Colonnello. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato: “Dalla documentazione caratteristica dell’interessato si evince, infatti, che il ricorrente ha conseguito risultati poco rilevanti nei corsi espletati presso l’Accademia e pur avendo riportato fin da inizio carriera la qualifica finale di “Eccellente” ha poche espressioni elogiative a corredo dei giudizi finali (solo 16 annotazioni su 43 documenti), nonché numerose aggettivazioni non apicali in relazione alle voci interne (ivi compreso “superiore alla media”). E, comunque, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del solo apprezzamento delle eccellenze dei precedenti di carriera in quanto il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento (in particolare l’idoneità alle funzioni del grado superiore), per cui al possesso di certi requisiti non conseguono in modo automatico determinate aspettative di carriera”

Conclusione e Prospettive di Riforma

Il caso del Tenente Colonnello Prudente mette in luce questioni più ampie riguardanti il sistema di avanzamento e impiego nelle forze armate. La sentenza del Consiglio di Stato, pur confermando la legittimità delle decisioni prese nell’ambito specifico, solleva implicitamente il problema di un sistema che genera numerosi ricorsi, segno di un malcontento diffuso tra gli ufficiali superiori e i generali.

Un numero significativo di questi ricorsi proviene da ufficiali con trascorsi di carriera eccellenti, i quali vivono con amarezza il mancato avanzamento. Questo fenomeno suggerisce che potrebbe essere opportuno rivedere le attuali modalità di valutazione e promozione, al fine di garantire una maggiore equità e trasparenza. Il sistema attuale, benché basato su criteri di merito e capacità, potrebbe non riflettere adeguatamente le qualità individuali e le reali prestazioni di ogni ufficiale.

La riforma di tale sistema dovrebbe puntare a una maggiore obiettività nelle valutazioni, considerando non solo il rendimento formale ma anche altri fattori, come l’esperienza sul campo e le specifiche competenze acquisite nel corso della carriera. Inoltre, sarebbe auspicabile implementare meccanismi che permettano un feedback più diretto e costruttivo per gli ufficiali non promossi, in modo da fornire loro una comprensione chiara delle ragioni sottostanti le decisioni prese.

In conclusione, mentre la sentenza del Consiglio di Stato risolve il caso specifico di un Tenente Colonnello, essa apre anche una finestra su una questione più ampia, ossia la necessità di un riesame del sistema di avanzamento nelle forze armate. Un tale riesame potrebbe contribuire a ridurre il senso di amarezza tra gli ufficiali e migliorare la percezione di equità e giustizia all’interno dell’istituzione militare.

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