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Nasce la figlia e poliziotto chiede trasferimento. Il Ministero non accoglie e l’agente si rivolge al TAR

Un poliziotto in servizio presso la Questura di Milano, ha impugnato il provvedimento di diniego del trasferimento richiesto al Ministero dell’Interno presso il Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere (CE) o Aversa (CE) o presso la Questura di Caserta, in considerazione della nascita della propria figlia.

LA TESI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

In riscontro, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza richiamando:

  • il parere negativo espresso dal Questore di Milano;
  • le numerose incombenze spettanti all’ufficio di appartenenza;
  • la giurisprudenza contraria all’applicabilità dell’istituto di cui al citato art. 42-bis ai dipendenti pubblici ad ordinamento speciale.

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LA DECISIONE DEL T.A.R.

La controversia concerne l’ambito e i limiti di applicabilità dell’istituto previsto dall’art. 42 bis – «Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche» – del d. lgs. n. 151 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

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Si tratta di un istituto la cui finalità si iscrive nel solco della tutela costituzionale (artt. 30 e 31 Cost.) e sovranazionale (art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991) della genitorialità e del correlato interesse del minore a beneficiarne.

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Nell’interpretazione e applicazione della normativa in questione, poi, costituisce un ulteriore punto fermo «il principio secondo cui le misure di sostegno alla maternità e paternità vanno applicate tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile. Per esse, infatti, dovrà precipuamente tenersi conto di quegli elementi collegati al corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni perseguite, che diviene dunque il criterio orientativo per riempire di contenuto la locuzione “casi ed esigenze eccezionali”, enucleata dal legislatore, quale contraltare della finalità di tutela della genitorialità e del minore, per consentire, talvolta, la manifestazione di un “dissenso” legittimo all’istanza del lavoratore».

Nella specie – secondo il TAR – non sono state adeguatamente evidenziate situazioni sussumibili fra le predette esigenze eccezionali, avuto anche riguardo alla fungibilità delle mansioni dell’istante (Agente della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza) e alla eccedenza di organico di fatto rispetto a quello di diritto presente nella sede di servizio dell’istante medesimo, così come risultante dallo stesso provvedimento impugnato, da cui emerge, al contempo, la sussistenza di posti vacanti presso la Questura di Caserta e il Commissariato di PS di Santa Maria Capua Vetere, uffici richiesti dal dipendente nella propria istanza ex art. 42 – bis d.lgs. 151/2001.

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Va nondimeno ribadito – sottolinea il TAR – che, le esigenze organiche o di servizio devono essere comunque motivate e devono essere «oggettivamente non comuni e connotate da un’evidente rilevanza» (così il Consiglio di Stato, sentenza n. 961/2020, che esemplifica alcuni casi in cui ravvisare quella eccezionalità che consente all’Amministrazione, gravata dal relativo onere probatorio, di negare legittimamente il beneficio, indicando, far gli altri, quello in cui la scopertura di organico sia nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica dell’ufficio di assegnazione). Nessuna motivazione avente caratteristiche siffatte è, come già detto, riscontrabile nella specie.

Il TAR ha, dunque, accolto il ricorso condannando l’Amministrazione alle spese liquidate in 2000,00 euro.

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