Editoriale

CONTRATTO MILITARI E POLIZIA: SENZA FIRMA ERA POSSIBILE UN ATTO UNILATERALE DEL GOVERNO?

Il contratto per i militari e per le forze di polizia è stato siglato nella notte tra gioverdì e venerdì, dalla maggior parte delle sigle presenti al tavolo di concertazione. Ebbene alla luce dei titoloni sui giornali con cifre nettamente sproporzionate ed attesa la mancata firma da parte di alcuni rappresentanti militari, sono in molti a chiederci cosa sarebbero successo se TUTTI i presenti al tavolo non avessero firmato. Poteva il Governo procedere unilateralmente? La risposta a questa domanda ci viene data dalla Legge Brunetta (dlgs 150/09) e da una nota di approfondimento della Funzione Pubblica.

Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per la stipulazione del contratto collettivo nazionale è consentita al legislatore una decisione unilaterale che può riguardare anche solo una o più materie rispetto alle quali solo non si è raggiunto l’accordo. (“l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.”). In ogni caso, il datore di lavoro è chiamato ad operare sempre con la opportuna cautela, valutando, anche la portata dei rischi connessi ad una firma parziale ed al conflitto che potrebbe derivarne.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunziato sulla applicabilità delle previsioni dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia. In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

  1. a) il presupposto legittimante l’ applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
  2. b) il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
  3. c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
  4. d) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell’accordo;
  5. e) l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
  6. f) in ragione della transitorietà dell’atto unilaterale, è opportuno che l’amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell’istituto controverso;

Insomma parliamo di ipotesi puramente residuali che la Legge Brunetta ha voluto sottolineare per velocizzare la contrattazione (pur mai attuandola atteso che il Governo Berlusconi bloccò i nuovi contratti a partire dall’anno successivo – 2010) a detrimento della forza sindacale dei partecipanti alla contrattazione. Vero è che se da un lato le conseguenze negoziali di una mancata firma sul contratto sono praticamente nulle, dall’altro il peso comunicativo e politico di tale azione non è di poco conto. E’ bastato, infatti, il netto rifiuto del Co.Ce.R. Marina ed Aeronautica a sottoscrivere il contratto, per far rimbalzare sui social e sui media il risentimento dei militari e delle Forze di Polizia.

 

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto