Avvocato Militare

Concorso Guardia di Finanza truccato: poliziotto sospeso resta senza stipendio. Il Tar: “Non può lavorare”

(di Avv. Umberto Lanzo)

In una recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, pubblicata il 20 marzo 2025, è stato respinto il ricorso di un agente della Polizia di Stato contro un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il caso, che si inserisce in una più ampia inchiesta sulle irregolarità nei concorsi pubblici, evidenzia l’importanza della distinzione tra misure cautelari e sanzioni disciplinari nel pubblico impiego.

Le accuse e l’inchiesta allargata

Il giovane agente, in servizio presso la Questura di Rimini, è coinvolto in una maxi indagine condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di oltre 50 persone, tra cui numerosi appartenenti alle forze dell’ordine (carabinieri, poliziotti e agenti della polizia penitenziaria). Le accuse a vario titolo includono falso in atto pubblico, falsa attestazione a pubblico ufficiale, tentata truffa e sostituzione di persona.

Secondo l’accusa, il poliziotto trentenne avrebbe partecipato nel 2019 a L’Aquila all’esame di ammissione alla Scuola superiore degli Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, facendosi sostituire da un’altra persona durante la prova scritta. L’inchiesta, esplosa nel 2022, riguarda presunti illeciti in diversi concorsi pubblici svoltisi tra il 2018 e il 2021.

La controversa sospensione dal servizio

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto la sospensione cautelare a tempo indeterminato dell’agente, notificata all’inizio di febbraio 2023. Da quel momento il poliziotto è stato allontanato dal servizio senza percepire lo stipendio, nonostante il processo penale non sia ancora iniziato.

Nelle sue contestazioni al provvedimento, l’agente aveva lamentato diversi presunti vizi procedurali, tra cui:

  • L’assenza di istruttoria preliminare
  • La tardività del provvedimento rispetto ai fatti (2019-2023)
  • La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
  • L’insufficienza della motivazione

Le motivazioni del TAR

Il Tribunale ha sottolineato la natura strettamente cautelare e non sanzionatoria della sospensione, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa sul tema. Questo aspetto risulta decisivo per comprendere perché non trovino applicazione le garanzie procedimentali tipiche del procedimento disciplinare.

In particolare, il Collegio ha respinto la contestazione sulla tempistica, precisando che “la Procura ha comunicato all’amministrazione l’intervenuto esercizio dell’azione penale nei confronti dell’agente solo con nota del 20 gennaio 2023” e quindi “la sospensione dal servizio dal 7 febbraio 2023 è del tutto tempestiva”.

Secondo il TAR, i comportamenti contestati risultano “assolutamente incompatibili con il mantenimento dello status di agente della Polizia di Stato“, considerando le “indubbie ricadute negative sul prestigio dell’Amministrazione e sull’affidabilità e integrità dello stesso appartenente alla Polizia”.

Oltre al rigetto del ricorso, il TAR ha condannato il poliziotto al pagamento di 2.000 euro di spese legali.

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