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CAUSA DI SERVIZIO PER I MILITARI ADDETTI AI POLIGONI: NON SI PUO’ ESCLUDERE IL NESSO DI CAUSALITA’

“I “poligoni” militari sono sempre più al
centro di polemiche non fosse altro perché sono determinativi di patologie
varie per gli “addetti ai lavori”, ossia e naturalmente, per quei militari che
si ritrovano a contatto con ordigni da far scoppiare e /o con
lo scoppio di munizioni le più varie e tali da “inquinare” il circostante
ambiente, provocando malattie le più varie, che vanno dalla leucemia al
depotenziamento o alla sordità o, comunque, ad altre patologie
che alterano le frequenze acustiche.

Da qualche anno tutto ciò è anche documentato
clinicamente e sulla base di particolari studi scientifici che hanno messo in
risalto il nesso tra queste postazioni e i militari che si occupano di tanto.
E, sempre più, cresce una richiesta di controlli per
il superamento di queste patologie e la rivendica di queste patologie innanzi
ai Tribunali Amministrativi regionali al fine di un riconoscimento
di 
causa di servizio”.
Di recente, anche il TAR Lazio ha
avuto ad occuparsene e ad evidenziare che l’Amministrazione militare (Ministero
della Difesa e, di poi, nell’ambito delle patologie contratte in servizio e
determinative di indennizzi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze), a
fronte di una richiesta di riconoscimento delle cause di servizio deve
necessariamente e specificatamente tener conto degli studi scientifici di cui
alle righe precedenti.
Non può chiudere una rivendicazione e una pratica
senza dare chiarimenti e risposta agli interessati, escludendo, sic et
sempliciter
 il cosiddetto “nesso di causalità o di concausualità
con il servizio prestato.
In particolar modo con la sentenza de qua ha
affermato che il Comitato di Verifica, determinativo del
riconoscimento o del disconoscimento, nel rendere il suo “parere” al Superiore
Ministero, deve “rendere conto” degli studi condotti in materia, studi nei
quali si evidenzia il pericolo per la salute dalla esposizione dei militari ai
fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni e degli strumenti
bellici.
Sempre il citato Comitato deve assolvere ad un onere
di motivazione
, in termini adeguati, prima di affermare la eventuale
insussistenza del nesso di casualità, correlato alle patologie
sofferte dagli interessati e deve valutare il servizio prestato “ anche” con
riferimento a questi studi di carattere scientifico, sicchè, sempre il TAR
(Sez.I bis Silvestri, Presidente, Riccio Consigliere, D’Angelo Estensore) hanno
avuto ad intimare al Superiore Ministero una “rideterminazione” in
favore dell’interessato e alla luce del più volte richiamati “studi
scientifici”.””

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