Avvocato Militare

“Troppo grassa per il concorso dei carabinieri”, ma il Consiglio di Stato la riammette nell’Arma

La protagonista della vicenda oggi esaminata dalla sezione Avvocato Militare di Infodifesa è una palermitana 32enne di origini tunisine, che aspirava ad entrare nell’Arma. Durante le selezioni era stata esclusa e riammessa dal TAR.

L’appello al Consiglio di Stato

Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza con la quale il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da una aspirante carabiniere avverso la sua esclusione dal concorso per l’arruolamento di 2.000 (poi portati a 2.300) allievi carabinieri in ferma quadriennale, essendo stata ritenuta non idonea in quanto il suo indice di massa corporeo (IMC) era risultato pari a 28,3 (a fronte di un limite massimo di 28) e la sua massa grassa era risultata pari a 33,6 (a fronte di un limite massimo consentito di 30 con margine di tolleranza del 10% e, quindi, complessivamente pari a 33), a fronte di un’altezza rilevata in sede concorsuale di cm. 170.

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A seguito di una verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado l’interessata risultava alta cm. 171,5 ed in possesso di un IMC di 27,5 e di una massa grassa pari a 33 – parametri questi rientranti nei limiti previsti dal relativo bando –, cosicché il giudice di prime cure, che nelle more del giudizio ne aveva disposto l’ammissione con riserva dapprima alle successive prove concorsuali e, successivamente, alla frequenza del previsto corso di formazione, accoglieva il gravame.

L’amministrazione ha proposto appello sottolineando che l’accertamento in questione non sarebbe ripetibile, dal momento che il rapporto massa grassa/massa magra è a sua volta suscettibile di variazioni anche in un breve lasso di tempo.

La sentenza del Consiglio di stato

Il collegio ha evidenziato che nella fattispecie non viene messa in discussione la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, ma  l’inattendibilità del giudizio in quanto determinato da uno sviamento logico o da un errore di fatto, ciò che nella circostanza il Collegio ritiene si sia verificato, dal momento che la misurazione del dato oggettivo dell’altezza operata dalla commissione è stata smentita in sede di verificazione.

Del resto, come pure rilevato in sede di giudizio cautelare, la conferma dell’erroneità della citata misurazione si evince dagli stessi atti matricolari depositati dall’interessata (e non contestati dall’Amministrazione), dai quali emerge che l’altezza, è risultata pari a 172 cm..

Né può ritenersi condivisibile l’assunto dell’Amministrazione secondo il quale l’altezza è suscettibile di variazione nelle persone di giovane età, dal momento che all’atto della prova concorsuale in questione l’interessata era già adulta.

Vale anche evidenziare che nel caso di specie non rileva il generale principio di irripetibilità degli accertamenti svolti in sede concorsuale, poiché l’altezza costituisce un parametro che – in età, per l’appunto, adulta – deve ritenersi non soggetto a repentini cambiamenti e, come tale, sottoponibile a verifica anche in sede giudiziaria

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