Difesa

TRANSITO MILITARI RUOLI CIVILI: FIRMA DEL NUOVO CONTRATTO ED INVIO DI CERTIFICATI MEDICI

La Direzione Generale per il Personale Militare ha diramato una circolare con lo scopo di fornire disposizioni –in virtù di quanto chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 281/2014, reso nell’adunanza dell’8 febbraio 2017– circa il trattamento economico da corrispondere al militare, nei cui confronti sia stato decretato il transito all’impiego civile, che, invitato dall’Amministrazione alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, non si presenta, inviando certificati medici.

Con il parere in esame il Consiglio di Stato ha chiarito che:

  1. il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato può permanere solo con riferimento al tempo necessario all’Amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza;
  2. la lettera con cui si trasmette all’Ente il contratto da sottoporre alla firma dell’interessato può essere intesa quale precisa e finale determinazione dell’Amministrazione in ordine alla domanda di transito;
  3. dalla data in cui l’interessato è invitato a presentarsi, torna ad applicarsi la normativa relativa all’aspettativa per infermità con le conseguenti decurtazioni stipendiali previste dall’art. 26 della Legge 5 maggio 1976, n. 187.

Sulla scorta del parere fornito dal Consiglio di Stato, i Comandi/Enti che hanno alle dipendenze un militare in aspettativa, in attesa del transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, destinatario di un trattamento stipendiale intero o ridotto, quale goduto all’atto del giudizio di non idoneità, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

  • a partire dalla data in cui il militare viene invitato dalla Direzione Generale per il Personale Civile a sottoscrivere il contratto, gli eventuali giorni di malattia del militare, attestati da certificazione medica, dovranno essere sommati, secondo le statuizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 187/1976, ai giorni di aspettativa fruiti prima del giudizio di non idoneità, operando le conseguenti decurtazioni stipendiali. Si ricorda che per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio non è prevista alcuna decurtazione stipendiale;

  • nel caso in cui lo stato di malattia del militare si protragga oltre il 150° giorno dalla data di presentazione della domanda di transito, dovrà essere interrotta l’erogazione del trattamento stipendiale; tale interruzione dovrà essere immediatamente operata, a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare, nel caso in cui il militare, alla predetta data abbia già superato il termine dei 150 giorni.

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