TikTok e polizia: il TAR Calabria annulla la sospensione dell’agente dopo il video del calcio al volto
(di Avv. Umberto Lanzo)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha annullato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio emesso dal Ministero dell’Interno nei confronti di un agente della Polizia di Stato. Il caso era balzato agli onori delle cronache nell’aprile 2022, quando un video pubblicato sulla piattaforma TikTok aveva ritratto il poliziotto mentre sferrava un calcio sul volto di un ragazzo durante un fermo a Foggia. La sentenza ha accolto il ricorso dell’agente, evidenziando gravi vizi procedurali nell’azione dell’amministrazione.
I fatti di Foggia e il video virale
L’episodio contestato risale al 2 aprile 2022, nei pressi dello stadio Zaccheria di Foggia. L’agente, all’epoca capo pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, era impegnato in un controllo. Durante l’operazione, il conducente di un’auto aveva tentato di investire uno degli operatori prima di essere bloccato dopo un inseguimento. Gli occupanti del veicolo, trovati in possesso di sostanze stupefacenti, erano stati arrestati. Pochi giorni dopo, la diffusione sui social e in diverse trasmissioni televisive nazionali di un video che mostrava l’agente colpire uno dei fermati aveva scatenato un acceso dibattito mediatico.
La sospensione dopo 13 mesi: il nodo del ritardo
A seguito dell’apertura di un procedimento penale per reati quali lesioni personali lievi, falsità ideologica e calunnia, l’agente era stato inizialmente assegnato a servizi interni non operativi già dal 15 aprile 2022. Tuttavia, solo il 10 maggio 2023, a distanza di oltre tredici mesi dai fatti, il Ministero dell’Interno aveva disposto la sua sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.P.R. 737/1981. Tale provvedimento comportava la decurtazione dello stipendio e la concessione di un solo assegno alimentare pari alla metà degli emolumenti.
La sentenza del TAR: assenza di urgenza e difetto di contraddittorio
I giudici amministrativi hanno ritenuto fondata la censura relativa alla violazione procedimentale. Il TAR ha osservato che la sospensione cautelare non ha natura sanzionatoria, ma serve a tutelare l’interesse pubblico quando la permanenza in servizio di un dipendente sotto inchiesta può pregiudicare l’amministrazione. Tuttavia, l’adozione della misura dopo un lasso temporale così ampio (13 mesi) è stata giudicata irragionevole rispetto alle finalità cautelari.
Secondo il Collegio, proprio il ritardo dell’amministrazione ha fatto venire meno le ragioni di estrema urgenza che avrebbero giustificato l’omissione del contraddittorio. Il poliziotto, infatti, è stato sospeso senza essere preventivamente ascoltato. Il TAR ha sottolineato che “una misura cautelare di questo tipo richiede un confronto preventivo con la parte destinataria”, a meno che non vi siano ragioni di celerità che, in questo caso, sono state individuate dall’amministrazione solo “ex post”.
Archiviazione penale e reintegro
Ad aggravare la posizione del provvedimento ministeriale è intervenuta anche l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 15 ottobre 2024 per alcuni dei capi d’accusa originari (artt. 608 e 479 c.p.). Il TAR, annullando il decreto di sospensione, ha fatto salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione potrà assumere, ma solo previo esaurimento della fase interlocutoria con l’interessato. Per il momento, l’agente vede ristabilita la propria posizione lavorativa, in attesa dei futuri sviluppi del procedimento amministrativo.
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