Polizia

Tenente Colonnello nell’ufficio del Comandante: “Lei è lento a capire, sto registrando la conversazione”. Sanzionato con 7 giorni di consegna

Il ricorrente, tenente colonnello della Guardia di Finanza, è stato sanzionato con sette giorni di consegna di rigore dal Comandante Regionale della Calabria con la seguente motivazione: “Ufficiale Superiore entrava non autorizzato e senza bussare nell’Ufficio del Comandante dell’Ente, brandendo un telefonino cellulare e profferendo all’indirizzo dello stesso Comandante frasi con tono alterato “………lei mi conferma che non deve rivolgersi a un mio dipendente ma solo a me ……… per questo deve essere punito …………. lei è lento a capire …….. sto registrando la conversazione. Alla presenza di altri due militari in forza al Reparto”.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha accolto il ricorso. Il ricorrente ha prodotto in giudizio la registrazione audio del colloquio oggetto di valutazione disciplinare, da lui stessa effettuata con il registratore che teneva in mano. Da tale registrazione emerge – secondo il T.A.R –  una condotta irriguardosa dell’ufficiale ricorrente nei confronti del proprio superiore.

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Il ricorrente – sottolinea il T.A.R. – entrato nella stanza del colonnello ha preso immediatamente a contestare, a voce alta e con tono adirato, alla presenza di militari di grado subordinato, la condotta del superiore, utilizzando anche espressioni offensive (“spelling, visto che lei è un po’ lento a capire”) ed evocando la punizione disciplinare del proprio superiore (“sarà gravemente punito”).

La condotta irriguardosa e offensiva – evidenzia il T.A.R. – non può dirsi tenuta per legittima difesa. Infatti, in base all’art. 52 c.p. si configura la scriminante della legittima difesa allorché l’agente commetta il fatto illecito per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

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Nel caso di specie, risulta più che evidente che, a fronte di una condotta illegittima del superiore, l’odierno ricorrente aveva a disposizione gli strumenti giuridici che l’ordinamento prevede per tali ipotesi, e che non era costretto a rivolgersi in maniera irriguardosa nei confronti del proprio superiore.

Non è invece documentato, ma costituisce mera ipotesi formulata dal ricorrente, che altro ufficiale abbia tenuto condotte ugualmente irriguardose nei confronti del colonnello senza essere colpito da sanzione disciplinare.

Quanto al profilo della scelta della sanzione da irrogare, osserva il Collegio che, su di un piano generale con riguardo ai limiti che il sindacato del giudice amministrativo incontra in materia di sanzioni disciplinari agli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, che la valutazione dei fatti contestati, ai fini della loro rilevanza disciplinare, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione stessa, sicché – fatte salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o sproporzione – non vi è spazio per il sindacato del giudice amministrativo in ordine alla scelta di comminare una determinata sanzione disciplinare.

Nello specifico – conclude il T.A.R. – non si ravvisa un difetto di proporzione tra la gravità della condotta tenuta dal ricorrente (che è un ufficiale e che ha tenuto la condotta irriguardosa al cospetto di militari di grado subordinato) e la sanzione disciplinare di corpo irrogata.

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