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Soppressione dei Reparti:sino al 2012 spetta l’indennità di Trasferimento anche se a domanda

Perugia, 30 ottobre 2013 – (di Guido Lanzo). La soppressione dei Reparti tra
le Forze di Polizia è “politica” sempre più frequente, la punta di diamante
della spending review che ha reciso in tutta Italia decine di strutture e
falciato l’assunzione di nuovo personale con lo stravolgimento del turn over.

Ma sin dall’inizio delle
soppressioni, non pochi militari, in particolare tra le fila della Guardia di
Finanza, hanno dato origine a numerosi contenziosi con le Amministrazioni di
appartenenza poiché a seguito della determinazione di chiusura di un reparto, veniva
richiesto al personale di presentare domanda di trasferimento con indicazione
della o delle nuove sedi gradite (solitamente, entro ben definiti e limitati
ambiti territoriali) e, disponendo, poi il movimento presso la sede richiesta,
non riconoscendo, tuttavia, al detto personale il trattamento di trasferimento,
sul presupposto che il movimento fosse avvenuto a domanda e non invece
d’ufficio.

Ma il trasferimento ad altra
sede di servizio, disposto a seguito di soppressione di reparto, si connota
sempre e necessariamente come trasferimento d’ufficio, in quanto consegue ad
una scelta organizzativa effettuata dall’Amministrazione – e quindi
esclusivamente funzionale alla tutela di un pubblico interesse –, rispetto alla
quale non assume e non può assumere alcun rilievo il fatto che il personale
coinvolto sia stato richiesto di presentare domanda di trasferimento con
indicazione delle sedi gradite (solitamente, si ripete, entro ben definiti e
limitati ambiti territoriali). 

In tal senso, hanno
ripetutamente avuto modo di pronunciarsi, gli organi di Giustizia
Amministrativa, sia di primo grado con i Tribunali Amministrativi Regionali,
sia di secondo grado con il Consiglio di Stato pervenendo al riconoscimento in
favore di quanti hanno ricorso del diritto ad ottenere il denegato trattamento
economico di trasferimento. Almeno sino a pochi mesi fa.

Infatti, a porre un freno alla
fiumana di ricorsi ed i relativi indennizzi è intervenuta la Legge di Stabilità
del 2012 con la quale si stabiliscono, e si limitano, i casi in cui è dovuta l’indennità  di trasferimento per il
personale del Comparto Difesa e Sicurezza. Infatti “la suddetta indennità  non compete più al personale trasferito ad
altra sede di servizio se ricorrono due condizioni: si tratta di una sede
limitrofa, anche lontana più di dieci chilometri da quella originaria; il
trasferimento avviene a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o
relative articolazioni
”.

Insomma
un provvedimento che avrebbe fatto venir meno il motivo del contendere di tutti
i ricorsi ancora sub iudice. Un comma ad hoc per inibire la capacità di adire
la giustizia amministrativa per chi ancora non lo avesse fatto e non depauperare
le casse dello stato. Un comma per quanto ingiusto praticamente perfetto, per
gli intenti dei governanti, se non fosse per un particolare abilmente
sottolineato da una recente sentenza del Consiglio di Stato in favore di un ispettore
della Guardia di Finanza trasferito “a domanda” a seguito di soppressione di
reparto. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che “Nella nuova
disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di
natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva
”.
Uno spiraglio di luce per tutti coloro che sono in attesa di una sentenza o che
hanno rinunciato a ricorrere, almeno sino al 2012, tutti gli altri rimarranno
nell’ombra della Giustizia.

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