Carabinieri

SINDACATI MILITARI: L’ARMA DISCIPLINA L’ASSOCIAZIONISMO ANCOR PRIMA DELLA LEGGE E PONE I PRIMI PALETTI

Riportiamo una nota esplicativa redatta dall’Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dal titolo “ASSOCIAZIONISMO A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI“.

Questa nota ha suscitato non poco clamore tra i carabinieri ed in generale tra tutti i militari. Si tratta di una sorta di decalogo che, in realtà, non può disciplinare ciò che per legge è demandato all’autorità politica. Viviamo un periodo di vacatio legis ed in attesa della concretizzazione promessa dal Ministro della Difesa, che dovrà sicuramente esaurire anche il passaggio parlamentare, porre dei paletti dettagliati  sull’associazionismo militare ancor prima di conoscere il testo di legge, potrebbe essere interpretato come una compressione del diritto associativo in fieri.

Talune limitazioni sottolineate nella nota, di fatto non ancora statuite per legge, con ogni probabilità non troveranno mai applicazione. Il rischio è quello di regolamentare le costituende associazioni militari al pari della Rappresentanza Militare calpestando il percorso evolutivo e democratico che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale. Ecco il testo della nota:

Con riferimento alle novità introdotte in materia di associazionismo dalla sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale (pubblicata il 20 giugno u.s.), l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa ha elaborato le “procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale”, al fine di consentire l’avvio dei nuovi sodalizi. Tale documento, che verrà a breve integrato da una circolare applicativa dello Stato Maggiore della Difesa consentendo così alle Forze Armate di curare interventi più dettagliati, ha in estrema sintesi:

  • confermato il potere autorizzativo del Ministro della Difesa, attraverso il rilascio del preventivo assenso (ai sensi del co.1 dell’art.1475 COM), quale strumento di bilanciamento tra il diritto associativo dei militari e l’esigenza di coesione interna e prontezza operativa delle FA (in tal senso lo Stato Maggiore Difesa ha già ribadito la rilevanza disciplinare del comportamento di quei militari che aderiscono o costituiscono associazioni, anche di carattere sindacale, privi del preventivo assenso);
  • ribadito, per la trattazione delle istanze, il termine procedurale dei 180 gg;
  • indicato che le istanze devono pervenire corredate delle bozze di atto costitutivo e statuto e dei pareri dei Capi di FA;
  • elencato i requisiti necessari per la legittima costituzione dei sodalizi, ovvero:

– il rispetto del divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;

– la possibilità di adesione per i soli militari in servizio (anche in ausiliaria), e comunque rivolta al personale di ogni ruolo e categoria;

– l’uso di denominazioni che evidenzino la natura di associazione professionale fra militari (evitando qualsiasi richiamo a sigle sindacali già esistenti per cui sussiste il divieto di adesione per i militari);

– l’esclusione dalle competenze e dalle finalità statutarie della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale (già oggi escluse per la Rappresentanza Militare dall’art. 1478, co. 7, del COM);

– l’estraneità alle competizioni politiche e amministrative (a qualsiasi livello);

– il rispetto del principio di democraticità delle FA, specie con riferimento all’elettività delle cariche direttive, che devono avere durata predefinita e possibilità di rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;

– una chiarezza “inequivocabile” negli Statuti circa la struttura organizzativa e le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento, quest’ultimo limitato alle sole quote associative da versare esclusivamente con delega stipendiale;

– l’assenza di scopi di lucro e la previsione di rendiconti annuali (principio di trasparenza);

– il rispetto della privacy e del principio di neutralità delle FA (artt.97-98 della Costituzione);

  • convalidata l’attuale vigenza di tutte le competenze della RM.

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