Carabinieri

SIM Carabinieri, sui sindacati militari in disaccordo con Nistri, “Estendere alle Forze Armate il rapporto di impiego della Polizia”

Prendiamo atto di quanto dichiarato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’audizione del giorno 14 marzo 2019 in Commissione Difesa. E’ quanto si legge in una nota del Sindacato Italiano militari Carabinieri. “Il Sim Carabinieri – prosegue la nota – essendo Associazione Sindacale privata, libera, e autofinanziata nonché controparte dell’Amministrazione non condivide alcune impostazioni espresse, soprattutto riguardo all’ampliamento delle materie di cui ci dovremmo occupare.

Ma siccome le leggi le fa il Parlamento e trattandosi di scrivere le regole del gioco che di qui ai prossimi anni dovranno regolamentare la materia sindacale la nostra proposta va ben oltre la legge 121/1981 ma espressamente chiediamo di applicare ed estendere anche alle Forze Armate l’art. 3 del “D.Lgs. 12.05.1995, n. 195 che disciplina i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia ad ordinamento civile”. L’art. 3 di tale legge, prevede che per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

  1. a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
  2. b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  3. c) la durata massima dell’orario di lavoro settimanale; d) i criteri per l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
  4. e) le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
  5. f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
  6. g) l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
  7. h) i permessi brevi per esigenze personali;
  8. i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
  9. l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
  10. m) i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;
  11. n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
  12. o) l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Tali materie sono ad onor del vero riprese e contenute nella PDL n. 875 Corda che le contiene unitamente ad altre materie quali la disciplina generale degli alloggi, criteri per la mobilità del personale, vigilanza sulle norme per la sicurezza dei luoghi di lavori, processi di ristrutturazione e di riorganizzazione e sulla mobilità del personale, assistenza fiscale di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali, assistenziali e convenzioni per erogare servizi, la quale comunque dovrà essere modificata con i seguenti principali e non rinunciabili emendamenti:

1) Non dovranno essere previsti sindacati interforze per le evidenti problematiche di carattere pratico ai fini del calcolo della rappresentatività;

2)Calcolo della rappresentatività di un sindacato sulla base della percentuale del dato associativo su i sindacalizzati;

3)Non prevedere le rappresentanze unitarie di base che darebbero vita esclusivamente ad un sistema ibrido a carico dell’Amministrazione e una duplicazione della vecchia rappresentanza militare;

4)Prevedere la contrattazione decentrata a livello di Comando o Ente dotato di autonomia gestionale e di spesa (diverso per ogni singola Forza Armata in base alle peculiarità);

5)Prevedere sin da subito senza rinviare alla stesura dei regolamenti, che il numero dei dipendenti collocabili in aspettativa sia fissato in rapporto di una unità ogni 2000 (duemila) dipendenti in organico (vale per l’Arma dei CC in quanto simile alla Polizia di Stato come dotazione organica).

 

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