Polizia

RIORDINO DELLE CARRIERE, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE PER LA POLIZIA DI STATO

Riportiamo un aggiornamento lavori relativi a decreti attuativi di cui all’ art.8 Legge 7 agosto 2015, n. 124 a cura di Valter Mazzetti, Segretario Generale UGL polizia di stato.

Dopo quasi due anni di incontri per il riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato, viste le risorse messe in campo dal Governo, che rendono fattibili ipotesi sinora remote, ad oggi, purtroppo, non è ancora chiaro il quadro nel quale si muovono le determinazioni dell’Amministrazione in ordine alle aspettative del personale ed alle previsioni di riorganizzazione del Dipartimento.

A meno di un mese dalla scadenza della delega, infatti, non esiste ancora un documento semiufficiale che renda evidente il quadro d’insieme e che indichi in modo chiaro quali proposte delle OO.SS. siano state recepite e quali, di conseguenza, rigettate. Ad oggi, diviene impossibile dare anche una sola risposta con certezza alle tante domande e legittime aspettative che pervengono quotidianamente dal personale. Un documento chiaro, che indichi questi elementi, diviene quindi la base indispensabile per una valutazione generale di un provvedimento – anche rispetto all’armonizzazione dello stesso con le altre forze di polizia – che dovrebbe essere alle sue limature conclusive. Il passaggio dalle ipotesi di lavoro e dalle “linee guida”, ad un articolato che analizzi le singole qualifiche, definisca le norme transitorie e l’attuazione a regime della norma, considerato lo stato di avanzamento dei lavori e i tempi ristretti di realizzazione della delega, non appare più rinviabile. In buona sostanza, occorre dare risposte al personale e sapere, se non tutto, almeno:

Sul ruolo Agenti Assistenti

– Da quante unita sarà composto, con quali anzianità si articolerà la carriera sino ad Assistente capo; quale sarà il titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica iniziale;

– se è ancora attuale la previsione dell’ ”incarico speciale” agli Assistenti capo con più di dieci anni di anzianità nel ruolo; in caso positivo va assolutamente eliminata la previsione della preminenza gerarchica dei destinatari dell’”incarico speciale” nei tre ruoli sui rispettivi pari qualifica;

– se ancora persiste in capo all’Amministrazione quell’orrendo ibrido di riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a 24.500 Assistenti capo per sfruttarli come Sovrintendenti senza però attribuirgli grado e risorse economiche;

– nelle norme transitorie, come sarà contemplato il passaggio degli attuali Assistenti capo nel ruolo dei Sovrintendenti;

– se per l’eventuale progressione in carriera si procederà ancora utilizzando come strumento di valutazione quanto di meno oggettivo esista oggi nell’Amministrazione, l’annuale Rapporto informativo, o si ipotizzano altri titoli di servizio meno soggettivi e arbitrari in modo da mettere tutti i dipendenti nelle stesse condizioni;

– come sarà salvaguardata la diversa decorrenza giuridica dei 3.800 Sovrintendenti mancanti e relativi alle vacanze per gli anni 2013/2016, che già dovrebbero rivestire tale grado;

– se sono ancora considerate ostative all’avanzamento nel ruolo le anomale ipotesi che lo negherebbero a chi “nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria”;

– se l’unificazione del ruolo Agenti e Assistenti con il ruolo dei Sovrintendenti è ancora un tabù per diktat del comparto Difesa o di altre amministrazioni coinvolte, ovvero ancora una strada percorribile.

Sul ruolo Sovrintendenti

– quale sarà la dotazione organica del ruolo, visto che appare evidente come la stessa Amministrazione abbia bisogno per il proprio funzionamento di numero molto più alto degli apparenti 24.000 Sovrintendenti;

– quali saranno i tempi di avanzamento tra le qualifiche del ruolo e quali le diverse dotazioni organiche o le modalità del passaggio al ruolo superiore nelle fasi transitorie;

– è ancora previsto che “…ai sovrintendenti capo, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, fermo restando la qualifica rivestita, la denominazione “con incarico speciale”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.”; in caso positivo va assolutamente eliminata la previsione della preminenza gerarchica dei destinatari dell’”incarico speciale” nei tre ruoli sui rispettivi pari qualifica.

– quali saranno i criteri (si spera oggettivi e non soggettivi, se non arbitrari) secondo cui a un Sovrintendente capo saranno riconosciuti questi particolari incarichi e ad un altro no;

– quali saranno le previsioni normative che, bypassando l’anzianità e la gerarchia (d.P.R. 335/82 – art. 3), legittimeranno un Sovrintendente capo più giovane ad avere una “preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità”;

– anche in questo caso non è stato chiarito se dagli avanzamenti siano esclusi i dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

– quali sono le aliquote riguardanti l’avanzamento mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a un mese, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli Assistenti capo, oppure a concorso per titoli ed esami con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli Agenti e Assistenti che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio e con una età anagrafica non superiore a 40 anni (atteso, peraltro, il progressivo invecchiamento e l’età media oggi insistente nella Polizia di Stato, ben più alta dei 40 anni);

– se il termine “Concorso” sarà sostituito da quello “Procedura” e se saranno, con separato decreto del Capo della Polizia, stabilite le modalità attuative della selezione; – quali sono le reali possibilità e modalità di progressione in carriera nel superiore ruolo degli ispettori.

Sul ruolo Ispettori

– anche in questo caso, rispetto alla bozza presentata il 21.6.2016, non sono state chiarite in modo formale ed esaustivo le dotazioni organiche. All’ultimo incontro con le OO.SS. è stata paventata la conferma delle attuali dotazioni di 23.000 unità (a fronte, ad esempio, delle 32.000 di altre Amministrazioni interessate);

– rispetto al titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica ed al riconoscimento di crediti formativi universitari, durante il corso di formazione, in armonia con i riconoscimenti forniti alle altre forze di polizia, non ci sono indicazioni, nonostante le diverse discussioni nel merito;

– per il ruolo Ispettori sarebbe prevista un’apertura sul ruolo apicale per l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore sups, con l’avanzamento nel ruolo solo per merito comparativo, ma non è chiarito se le dotazioni organiche prevedano equiparazioni con le altre forze di polizia o permangano gli attuali limiti che penalizzerebbero, come per le altre qualifiche, il personale della Polizia di Stato rispetto a quello degli altri corpi del Comparto Sicurezza. Questi ultimi, infatti, vedono dotazioni di gran lunga maggiori rispetto alle nostre e, di conseguenza, retribuzioni mediamente maggiori, con innegabili benefici economici immediati e futuri sulla retribuzione e sul trattamento pensionistico;

– se permane ancora il limite dell’accesso al ruolo Ispettori al personale proveniente dall’interno, con una riserva del 70% dei posti a concorso pubblico dalla vita civile. Un ulteriore blocco alla progressione di carriera del personale, con selezione a comparti stagni tra i ruoli, un vero regresso rispetto ad ipotesi di carriera aperta dalla base e di valorizzazione dei titoli di studio e delle risorse umane presenti all’interno dell’Amministrazione;

– non compare con chiarezza la definizione delle norme transitorie e l’eventuale richiamo al sovrannumero riassorbibile delle eccedenze organiche che interessano tutto il ruolo, ormai bloccato da un decennio, da norme concorsuali inapplicate e da difformità rispetto alle altre forze di Polizia, sia civili che militari, come la mancata emanazione del ruolo speciale dei commissari, che non ha permesso lo sviluppo completo e paritario del ruolo degli Ispettori nella carriera direttiva, e la conseguente mancanza di opportunità per il personale tutto della Polizia di Stato, che non solo non ha potuto accedere al ruolo direttivo speciale, per gli Ispettori, ma non ha nemmeno potuto accedere ai posti liberati nello stesso ruolo degli Ispettori;

– ad oggi non è dato comprendere di quante unità sarà costituito il futuro ruolo dei direttivi o “ruolo speciale”, quali saranno le norme transitorie per accedervi, il titolo di studio richiesto o la valorizzazione di quello posseduto in fase attuativa e transitoria, gli eventuali richiesti sovrannumeri riassorbibili ed i tempi di realizzazione del riordino per questa figura;

– nell’ultima bozza articolata del 21 giugno 2016, rimane solo la valorizzazione del ruolo dei Sostituti commissari, come per le qualifiche di agenti, assistenti e sovrintendenti, la definizione, per i Sostituti commissari “….individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, fermo restando la qualifica rivestita, la denominazione “con incarico speciale”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità…”; va assolutamente eliminata la previsione della preminenza gerarchica dei destinatari dell’ ”incarico speciale” nei tre ruoli sui rispettivi pari qualifica. – anche in questo caso, i vantaggi economici e di carriera sono attribuiti con procedure di sola esclusiva attribuzione dell’Amministrazione, con procedure di valutazione per l’avanzamento mai indicate e con il chiaro intento, per noi, di affossare il ruolo direttivo speciale. La conseguenza sarebbe che tutto il personale che attualmente si trova nella qualifica di Sostituto commissario, ormai prossimo alla pensione, vedrebbe cancellata con effetto retroattivo ogni possibilità di equiparazione agli sviluppi di carriera, già garantiti alle altre forze di Polizia. Un ulteriore vulnus ed una sperequazione rispetto alle necessità giuridiche di equiordinamento del comparto sicurezza.

Sul Ruolo Direttivo e Dirigente

Peggio che andar di notte! Pochissime informazioni e molto confuse.

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

Se sul versate del ruolo che espleta attività di polizia si sta profilando un “riordino delle carriere” caratterizzato da estrema confusione, ancor peggio si configura la situazione per quanto riguarda il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Invero, a fronte dell’originario progetto per cui il riordino delle carriere avrebbe seguito le stesse linee guida per entrambi i ruoli al fine di creare una reale valorizzazione professionale, l’assenza di qualsivoglia dettaglio per il ruolo tecnico porta a concludere che il disinteresse nei suoi confronti è tale da lasciarlo, anche questa volta, nell’attuale limbo per poi riscontrare le lamentele di Dirigenti che non conoscendo i profili professionali non sanno come impiegare il personale. A nostro avviso la creazioni di qualifiche con “incarichi speciali” ovvero la previsione di una riduzione della permanenza nelle qualifiche non comporterà alcuna valorizzazione per i tecnici che, invece, si troveranno bloccati nei diversi ruoli senza possibilità alcuna di poter sperare in un avanzamento di carriera. Infatti, la previsione di concorsi straordinari è solo una chimera: fumo negli occhi del personale che credendo nella possibilità profilata dall’Amministrazione penserà di riuscire a vedersi riconosciuta quella professionalità che ha acquisito, ma c’è l’inganno; la normativa vigente infatti prevede, per esempio, per l’accesso al ruolo dei periti il possesso di un titolo di studio specifico. Pertanto, a fronte del concorso straordinario, solo una minima parte degli aventi diritto appartenenti al ruolo revisori tecnici capo riuscirà ad ottenere l’auspicato accesso alla qualifica superiore. Aberrante è poi la situazione del ruolo operatori e collaboratori per i quali nulla di concreto è previsto. Non è un cambiamento della denominazione delle qualifiche che rende il giusto lustro a quel personale che quotidianamente manifesta la propria professionalità, piuttosto temiamo che dietro un simile progetto ve ne sia uno più ampio che l’Amministrazione unilateralmente, com’è ormai tristissima prassi, intende avviare post riordino. Concludiamo affermando che il riordino del personale del ruolo tecnico-scientifico passa necessariamente per la valorizzazione professionale e la previsione di appositi percorsi formativi cui i tecnici debbono essere avviati dall’Amministrazione laddove, invece, ciò che è stato proposto rappresenta unicamente una ipotesi che in forma e sostanza non porterà ad alcun miglioramento per il ruolo in argomento.

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