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Rilascio porto d’armi a poliziotto, la sentenza: “Valutare pericoli da fronteggiare con arma di differente tipologia e dimensione”

La sentenza del Tar di Napoli, V Sezione, n. 4956/2022 depositata il 25 luglio 2022 è definitivamente passata in giudicato. La sentenza ha accolto il ricorso di un Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso la Digos della questura di Napoli, che aveva proposto nell’estate del 2021 una domanda di rinnovo del proprio porto d’armi per difesa personale. Dopo vari anni di rinnovo, la prefettura di Napoli aveva respinto la sua richiesta. L’assistente capo coordinatore era quindi andato in giudizio contro la prefettura di Napoli che aveva rifiutato di rinnovargli il porto d’armi per la difesa personale. Il Tar di Napoli, nella sua sentenza, ha accolto la richiesta dell’assistente capo coordinatore ed ha condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto al rinnovo del proprio porto d’armi in quanto agente della Polizia di Stato in servizio presso la Digos della questura di Napoli, con specifiche competenze e responsabilità in materia di sicurezza e ordine pubblico. Inoltre, aveva dimostrato di possedere le competenze tecniche necessarie per l’utilizzo delle armi. La sentenza del Tar di Napoli rappresenta un significativo precedente giuridico volta a confermare il diritto di un agente della Polizia di Stato ad ottenere il rinnovo del proprio porto d’armi. La decisione del tribunale ha posto l’accento sulle competenze professionali e sulle ragioni di sicurezza dell’assistente capo coordinatore e ha evidenziato l’importanza della legittima difesa nel contesto del lavoro degli agenti di polizia.

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Punti salienti della sentenza

Il Collegio ha sottolineato che nel caso di diniego di rinnovo del porto d’armi l’Amministrazione non può sottrarsi dal verificare puntualmente gli elementi obiettivi addotti dal ricorrente per asseverare la sussistenza della situazione di pericolo per l’incolumità personale. Rileva il Collegio come la Prefettura non abbia puntualmente e esaustivamente evidenziato la sussistenza di ragioni prevalenti tali da giustificare il diniego del rinnovo di una licenza reiteratamente rilasciata a un appartenente alle forze dell’ordine che, di fatto, potendo girare armato in quanto appartenente a un corpo di polizia, ha chiesto di essere autorizzato, mediante la domandata licenza, a portare fuori dal servizio una arma più maneggevole e facilmente occultabile. […] il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza del porto di pistola per motivi di difesa personale è illegittimo, per difetto di adeguata istruttoria, qualora non abbia […] apprezzato le peculiarità del territorio e le sue specifiche implicazioni di ordine pubblico o anche non abbia valutato le situazioni specifiche in cui si trovi il richiedente. Orbene, nella specie, il diniego opposto, fondato sul fatto che il servizio svolto non esporrebbe il ricorrente a uno specifico e attuale rischio per l’incolumità personale, non ha tenuto conto né della peculiarità dell’attività investigativa svolta dal ricorrente, né del parere favorevole che lo stesso dirigente dell’ufficio cui lo stesso è assegnato ha inoltrato alla prefettura onde asseverare l’esistenza di tale potenziale esposizione al pericolo. […] Non pertinente appare poi la possibilità prospettata dalla difesa erariale che il ricorrente possa, per ovviare alle esigenze rappresentate, utilizzare l’arma di ordinanza, che lo stesso ha – con argomenti non contestati – affermato essere (per dimensioni e tipologia) poco consona all’utilizzo per il quale è stata richiesta la specifica licenza […]. […] il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti con cui l’amministrazione, oltre a considerare la specifica condizione di esposizione a pericolo dedotta dal ricorrente, dovrà anche valutare la possibilità che la stessa possa essere fronteggiata, in maniera altrettanto efficace, con l’arma in dotazione in ragione delle sue dimensioni e della sua tipologia”.

Commento della sentenza

La sentenza affronta il tema del rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale e mette in luce l’importanza dell’istruttoria e della motivazione nella valutazione di tale richiesta. L’Amministrazione deve infatti esercitare la propria discrezionalità in modo trasparente ed esaustivo, valutando attentamente le ragioni addotte dal richiedente e senza trasgredire i principi di razionalità e obiettività. Nel caso in esame, il diniego del rinnovo della licenza viene considerato illegittimo perché non tiene conto della specifica attività investigativa svolta dal richiedente e delle possibili situazioni di pericolo a cui potrebbe essere esposto. La sentenza sottolinea quindi l’importanza di una valutazione attenta e completa delle richieste di porto d’armi, in modo da garantire la sicurezza personale dei cittadini senza ledere i principi di legalità e di razionalità dell’azione amministrativa.

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