Avvocato Militare

RICONGIUNGIMENTO CON FIGLIA MINORE E GENITORI: CARABINIERE VINCE AL TAR SULL’ART. 398 DEL R.G.A.

(avv. Francesco Pandolfi) – L’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza.

E’ quanto rammentato dal Tar Firenze, sezione 1, con la sentenza n. 1512 del 9 novembre 2015, in un caso dove un carabiniere scelto impugna il provvedimento mediante il quale gli è stato negato il trasferimento da lui chiesto presso la Legione Carabinieri-OMISSIS- per il ricongiungimento con la figlia minore e ai genitori, l’una e gli altri bisognosi della sua presenza.

Il Ministero, dal canto suo, segnala la prevalenza delle esigenze dell’amministrazione. Questi motivi sarebbero, in particolare, quattro:

  1. l’assenza di motivazioni di carattere sanitario a sostegno dell’istanza;
  2. il militare interessato presta servizio in regione confinante con quella di destinazione;
  3. forti carenze di organico del Comando Legione Carabinieri xxx e del Comando Provinciale di impiego del militare;
  4. la situazione complessivamente rappresentata dall’interessato, la quale non consentirebbe l’adozione di una misura eccezionale.

Il Tar da invece ragione al militare, per i seguenti condivisibili motivi.

Il carabiniere scelto ha chiesto di essere trasferito dalla Legione Toscana alla Legione-OMISSIS-, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda la “salute incerta di entrambi i genitori” e corredando l’istanza con una “scheda notizie” valevole quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove si attestano le patologie sofferte dai congiunti dell’interessato.

le ragioni di carattere sanitario

Elemento questo di per se sufficiente per smentire l’affermazione secondo cui la domanda di trasferimento non sarebbe sostenuta da ragioni di carattere sanitario, le quali sono invece ben presenti e documentate e relativamente alle quali l’amministrazione procedente è incorsa in un palese travisamento, causa, a sua volta, di un evidente difetto di motivazione circa l’idoneità delle circostanze allegate dall’odierno ricorrente a integrare i presupposti del trasferimento ex art. 398 R.G.A..

le carenze di organico

Quanto poi alle carenze di organico che sarebbero di ostacolo al trasferimento del ricorrente, l’amministrazione resistente non ha eseguito l’ordine istruttorio impartito dal tribunale e avente a oggetto il deposito di una relazione illustrativa del numero e della natura dei trasferimenti disposti in uscita dalla Legione carabinieri Toscana e dal Nucleo Radiomobile di -OMISSIS- nell’anno antecedente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di trasferimento per cui è causa.

Si tratta di dati fuori dalla disponibilità del ricorrente, il quale ha peraltro indicato nominativamente i casi di tre militari trasferiti dalla Legione Toscana nel periodo di interesse.

l’inerzia dell’amministrazione

L’inerzia serbata dall’amministrazione, dal canto suo, costituisce condotta valutabile come argomento di prova; se a questo si aggiunge che la contiguità fra la regione di provenienza e quella di destinazione del trasferimento di per sé non consente di escludere la sussistenza di fondati motivi che possano legittimare il trasferimento ai sensi dell’art. 398 R.G.A. cit., ecco che la valutazione di complessiva inconsistenza delle ragioni addotte dal militare a sostegno dell’istanza e, al contempo, il giudizio di prevalenza delle esigenze dell’amministrazione vengono meno in ciascuno dei loro presupposti.

Il ricorso merita di essere integralmente accolto.

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