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Denunciato per guida in stato di ebbrezza. La Cassazione accoglie la particolare tenuità del fatto

La Corte di appello di L’Aquila il 4 aprile 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Sulmona il 5 marzo 2018 lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (con tasso alcoolemico di 1,49 grammi / litro alla prima prova e di 1,26 g. / I. alla seconda), fatto commesso in ora notturna, provocando un incidente stradale.

L’imputato nel ricorso presentato in Cassazione ha evidenziato tra gli altri motivi la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, infatti, a fronte di specifica istanza nella quale si sottolineava che l’imputato non avrebbe bevuto “tanto” ma avrebbe bevuto solo poco prima di essere fermato, si sostiene la occasionalità e la non abitualità, che sarebbero dimostrate dall’incensuratezza e dall’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’imputato, evidenziando che stava rientrando a casa dal lavoro, avrebbe omesso il doveroso giudizio complessivo su tutte le circostanze concrete del caso, limitandosi a valorizzare solo il tasso alcoolemico riscontrato, in contrasto con i principi puntualizzati dalla S.C. a Sezioni sia Unite che semplici

La Suprema Corte di Cassazione con recente sentenza ha accolto questo punto del ricorso rinviando gli atti alla Corte di Appello di Perugia, sottolineando che la Corte territoriale ha basato il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che era stata invocata con il terzo motivo di appello mediante richiamo di circostanza di fatto stimate significative solo sull’essere il tasso alcoolemico «molto al di sopra della soglia di rilevanza penale», cioè 1,49 / 1,26 grammi-litro rispetto alla soglia di 0,8 g. / I.

L’affermazione secondo la Corte di Cassazione non risulta corretta. Infatti, le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 13681 del 06/04/2016, hanno precisato la non incompatibilità con il giudizio di particolare tenuità della presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica: «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto configurabile  ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo»).

Particolarmente persuasivo il ragionamento svolto al riguardo dal qualificato Consesso  che propone anche un esempio assai illuminante, che sembra essere sfuggito alla Corte di appello di L’Aquila e che, per chiarezza, appare opportuno qui riproporre: «[…] è possibile rispondere agli interrogativi che riguardano la fattispecie in esame. Essa si inscrive nella categoria degli illeciti che presentano una soglia quantitativa che segna l’ambito di rilevanza penale del fatto o che regola la gravità dell’offesa. Qui il dato oggetto di misurazione è il tasso alcoolemico. Orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all’entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione […] Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita. Tale conclusione, desunta dai principi espressi dalla nuova normativa, è anche perfettamente aderente al senso comune ed alla pratica giudiziaria. E’ illuminante l’esempio, già evocato dalla sentenza Longoni, dell’agente che, in stato di grave alterazione alcoolica integrante la fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), si pone alla guida di un’auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole».

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