Forze di Polizia

RAZIONALIZZAZIONE DI PRESIDI E FUNZIONI DELLE FORZE DI POLIZIA. ECCO COSA PREVEDE IL DECRETO

Pubblichiamo di seguito una nota riassuntiva di quanto previsto dal decreto legislativo 177 del 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale, in materia di razionalizzazione e il potenziamento  dell’efficacia  delle funzioni di polizia;

La parte centrale del testo (artt 7 -13) disciplinano l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e  finanziarie,  nonche’ il conseguente transito del personale del medesimo Corpo. Per un approfondimento rimandiamo ad articoli già pubblicati

 

La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri  e  il  Corpo  della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  compiti  nei seguenti  rispettivi  comparti  di  specialita’,  ferme  restando  le funzioni  rispettivamente  attribuite  dalla  normativa   vigente   a ciascuna Forza di  polizia,  nonche’  le  disposizioni  di  cui  alla medesima legge:

  1. Polizia di Stato:

  1) sicurezza stradale;

  2) sicurezza ferroviaria;

  3) sicurezza delle frontiere;

  4) sicurezza postale e delle comunicazioni;

  1. Arma dei carabinieri:

  1)  sicurezza  in  materia  di  sanita’,  igiene  e  sofisticazioni alimentari;

  2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;

  3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

  4) sicurezza del  patrimonio  archeologico,  storico,  artistico  e culturale nazionale;

  1. Corpo della Guardia di finanza:

  1)  sicurezza  del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di  polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni  gia’  svolte, ai sensi della legislazione vigente e  fatte  salve  le  attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di porto – Guardia costiera;

  2) sicurezza in materia di circolazione  dell’euro  e  degli  altri mezzi di pagamento.

Per i comparti di specialita’ di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Il testo in merito alla razionalizzazione dei presidi di polizia prevede che, ferma restando la coordinata presenza della Polizia di  Stato  e dell’Arma dei Carabinieri  e  la  garanzia  di  adeguati  livelli  di sicurezza e di presidio del territorio, sono  determinate  misure   volte   a   razionalizzare   la dislocazione delle Forze di  polizia  sul  territorio,  privilegiando l’impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell’Arma dei carabinieri nel restante territorio,  salvo  specifiche  deroghe  per particolari esigenze di ordine e sicurezza  pubblica.

Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione  territoriale  dei  comandi  e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto  delle  esigenze  connesse  all’esercizio  delle relative finalita’ istituzionali di polizia  economico-finanziaria  a competenza generale, nonche’, ai sensi del comma 1, in  relazione  al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza  pubblica.

Ai fini dell’esercizio da  parte  del  Corpo  della  guardia  di finanza delle  funzioni  in  mare, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti  navali dell’Arma dei carabinieri, fatto salvo  il  mantenimento  delle  moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita’ navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica  e’  gia’  dislocata  una unita’  navale,  nonche’  i  siti  navali  del   Corpo   di   polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. I mezzi interessati dalla soppressione sono trasferiti al  Corpo  della  guardia  di finanza.

Al  fine  di  favorire  la  gestione  associata   dei   servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per  l’acquisto  di beni e servizi, sono introdotti, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.  121,  processi  di  centralizzazione  degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale, entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a  sottoscrivere con tutte le regioni interessate i  protocolli  d’intesa.

Fino  al  31  dicembre  2024  i   provvedimenti   di istituzione e di soppressione di  comandi,  enti  e  altre  strutture ordinative  dell’Arma  dei  carabinieri,  di  qualunque  livello   ed organizzazione, connessi con  il  procedimento  di  assorbimento  del Corpo forestale dello Stato, sono  adottati  con  determinazione  del Comandante generale dell’Arma dei  carabinieri,  previo  assenso  del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto  con  i  Ministri dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche’ dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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